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Regolamento concernente l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi delle ordinanze COVID-19 casi di rigore

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Change 1

What to do with it
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Art. 10 (ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20)21

Le imprese con una cifra d’affari inferiore a 5 milioni di franchi di cui all’art. 4, devono:22 a) attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autocertificazione; b) rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR che effettuerà le verifiche secondo le direttive emanate dalla Divisione dell’economia; c) inoltrare la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell’art 15 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020, entro il 15 ottobre 2021. Le richieste relative alle percentuali aggiuntive introdotte nell’allegato 2 con la modifica del 22 dicembre 2021 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2022 secondo le indicazioni fornite dalla Divisione dell’economia.23 Procedura per imprese con cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi (ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20)24 Art. 10a25 Le imprese con una cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi devono: a) attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo di autocertificazione; b) rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR, che effettuerà le verifiche previste dall’ordinanza federale secondo le direttive emanate dalla Divisione dell’economia; c) inoltrare la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell’art. 15 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore, entro il 15 ottobre 2021.26 Procedura ai sensi dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22) Art. 10b27 1Il rapporto di cui all’art. 7ter cpv. 1 lett. c della legge, allestito dall’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR, deve essere conforme alle direttive emanate dalla Divisione dell’economia. 2L’azienda deve indicare quali restrizioni hanno limitato l’attività. 3L’azienda deve inoltrare la richiesta entro tre mesi dalla fine del periodo per il quale è richiesto il contributo. 18 Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70. 19 Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123. 20 Lett. modificata dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedenti modifiche: BU 2021, 155 e 252. 21 Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70. 22 Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123. 23 Lett. modificata dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedenti modifiche: BU 2021, 155 e 252. 24 Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70. 25 Art. introdotto dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123. 26 Lett. modificata dal R 18.8.2021; in vigore dal 24.8.2021 - BU 2021, 252; precedente modifica: BU 2021, 155. 27 Art. introdotto dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70. 909.110

Your change, as a redline

Art. 10 (ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20)21

Le imprese con una cifra d’affari inferiore a 5 milioni di franchi di cui all’art. 4, devono:22 a) attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autocertificazione; b) rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR che effettuerà le verifiche secondo le direttive emanate dalla Divisione dell’economia; c) inoltrare la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell’art 15 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020, entro il 15 ottobre 2021. Le richieste relative alle percentuali aggiuntive introdotte nell’allegato 2 con la modifica del 22 dicembre 2021 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2022 secondo le indicazioni fornite dalla Divisione dell’economia.23 Procedura per imprese con cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi (ordinanza COVID-19 casi di rigore, OPCR 20)24 Art. 10a25 Le imprese con una cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi devono: a) attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo di autocertificazione; b) rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR, che effettuerà le verifiche previste dall’ordinanza federale secondo le direttive emanate dalla Divisione dell’economia; c) inoltrare la richiesta di contributo o di fideiussione tramite il sito internet dedicato entro il 31 agosto 2021 o, per le misure ai sensi dell’art. 15 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore, entro il 15 ottobre 2021.26 Procedura ai sensi dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22) Art. 10b27 1Il rapporto di cui all’art. 7ter cpv. 1 lett. c della legge, allestito dall’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR, deve essere conforme alle direttive emanate dalla Divisione dell’economia. 2L’azienda deve indicare quali restrizioni hanno limitato l’attività. 3L’azienda deve inoltrare la richiesta entro tre mesi dalla fine del periodo per il quale è richiesto il contributo. 18 Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70. 19 Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123. 20 Lett. modificata dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedenti modifiche: BU 2021, 155 e 252. 21 Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70. 22 Frase modificata dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123. 23 Lett. modificata dal R 22.12.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 416; precedenti modifiche: BU 2021, 155 e 252. 24 Nota marginale modificata dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70. 25 Art. introdotto dal DE 14.4.2021; in vigore dal 16.4.2021 - BU 2021, 123. 26 Lett. modificata dal R 18.8.2021; in vigore dal 24.8.2021 - BU 2021, 252; precedente modifica: BU 2021, 155. 27 Art. introdotto dal R 23.3.2022; in vigore dal 25.3.2022 - BU 2022, 70. 909.110

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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