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4 provisions
Art. 1 Diritto applicabile
Per l’organizzazione e la procedura in materia di imposta speciale dei grandi gruppi di
imprese, per quanto non disciplinato dal diritto federale o dal presente regolamento, si applica per
analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.
Art. 2 Autorità cantonali dell’imposta speciale dei grandi gruppi di imprese
1La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale
dell’imposta integrativa.
2L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per
l’imposta integrativa svizzera e internazionale.
3L’Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione e la garanzia
dell’imposta integrativa svizzera e internazionale.
Violazione degli obblighi procedurali, sottrazione e frode nell’imposta integrativa
Art. 3
1I procedimenti per la violazione degli obblighi procedurali (art. 29 OImM) sono di
pertinenza dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, mentre i procedimenti per sottrazione
dell’imposta integrativa (art. 30–31 OImM) sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali.
2L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo l’articolo 33
dell’ordinanza sull’imposizione minima del 22 dicembre 2023 (OImM), denuncia il fatto al Ministero
pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale.
Art. 4 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.
Pubblicato nel BU 2024, 260.