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Regolamento di applicazione dell’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese

Ticino · 640.140 · regulation

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1 Diritto applicabile
  2. Art. 2 Autorità cantonali dell’imposta speciale dei grandi gruppi di imprese
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Entrata in vigore

4 provisions

Art. 1 Diritto applicabile

Per l’organizzazione e la procedura in materia di imposta speciale dei grandi gruppi di imprese, per quanto non disciplinato dal diritto federale o dal presente regolamento, si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.

Art. 2 Autorità cantonali dell’imposta speciale dei grandi gruppi di imprese

1La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale dell’imposta integrativa. 2L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per l’imposta integrativa svizzera e internazionale. 3L’Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione e la garanzia dell’imposta integrativa svizzera e internazionale. Violazione degli obblighi procedurali, sottrazione e frode nell’imposta integrativa

Art. 3

1I procedimenti per la violazione degli obblighi procedurali (art. 29 OImM) sono di pertinenza dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, mentre i procedimenti per sottrazione dell’imposta integrativa (art. 30–31 OImM) sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali. 2L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo l’articolo 33 dell’ordinanza sull’imposizione minima del 22 dicembre 2023 (OImM), denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale.

Art. 4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024. Pubblicato nel BU 2024, 260.

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