Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 14 Condizioni materiali
1Possono essere considerati solo i progetti conformi alle direttive federali e cantonali per la costruzione e che rispettano le normative vigenti in materia di esigenze energetiche e di sostenibilità ambientale. 2Per i centri di attività giovanili i contributi sono subordinati al riconoscimento e possono essere concessi se l’ubicazione tiene conto del contesto territoriale in cui si inserisce, nonché delle esigenze di mobilità e di accessibilità dei destinatari. 3Per le colonie di vacanza site nel Cantone i contributi per la costruzione possono essere concessi se: a) l’ente proprietario con sede nel Cantone organizza o sottoscrive convenzioni di occupazione con enti organizzatori di colonie di vacanza riconosciute; b) l’ente proprietario assicura almeno dieci settimane di occupazione destinate alle attività giovanili, alle scuole e alle attività di particolare interesse pubblico, di cui almeno due riservate alle colonie di vacanza; c) la struttura prevede di regola una capienza compresa tra i trenta e i cento posti letto e dispone di spazi esterni; e d) l’ubicazione è discosta dai centri urbani e tiene conto dell’ambiente esterno in cui si inserisce. Sezione 2 Procedura e commisurazione
Art. 14 Condizioni materiali
1Possono essere considerati solo i progetti conformi alle direttive federali e cantonali per la costruzione e che rispettano le normative vigenti in materia di esigenze energetiche e di sostenibilità ambientale. 2Per i centri di attività giovanili i contributi sono subordinati al riconoscimento e possono essere concessi se l’ubicazione tiene conto del contesto territoriale in cui si inserisce, nonché delle esigenze di mobilità e di accessibilità dei destinatari. 3Per le colonie di vacanza site nel Cantone i contributi per la costruzione possono essere concessi se: a) l’ente proprietario con sede nel Cantone organizza o sottoscrive convenzioni di occupazione con enti organizzatori di colonie di vacanza riconosciute; b) l’ente proprietario assicura almeno dieci settimane di occupazione destinate alle attività giovanili, alle scuole e alle attività di particolare interesse pubblico, di cui almeno due riservate alle colonie di vacanza; c) la struttura prevede di regola una capienza compresa tra i trenta e i cento posti letto e dispone di spazi esterni; e d) l’ubicazione è discosta dai centri urbani e tiene conto dell’ambiente esterno in cui si inserisce. Sezione 2 Procedura e commisurazione
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it