Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 19 Condizioni generali
1Per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, l’erogazione di contributi è subordinata all’ottenimento del riconoscimento e alla partecipazione di ogni persona impiegata in funzioni educative ad almeno dodici ore di formazione continua annue, rispettivamente per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni ad almeno una giornata di formazione. 2Per i progetti giovanili puntuali organizzati da enti, l’erogazione di contributi è subordinata alla partecipazione dei giovani alla loro elaborazione e alla loro realizzazione. 3Per le attività di educazione tra pari, i progetti partecipativi e i progetti generali, l’erogazione di contributi è subordinata al coinvolgimento dei giovani, allo statuto dell’ente, all’utilizzo di spazi e dotazioni logistiche rispondenti alle normative vigenti, nonché alla disponibilità di risorse finanziarie e organizzative adeguate alle esigenze delle attività da svolgere e agli strumenti messi in atto per l’elaborazione e la valutazione delle attività. 4Le direttive definiscono i criteri di idoneità e i requisiti formativi del personale impiegato nelle attività giovanili ai sensi dell’articolo 4 della legge. 5I contributi sono commisurati in base ai criteri stabiliti dall’articolo 6 capoverso 2 della legge.
Art. 19 Condizioni generali
1Per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, l’erogazione di contributi è subordinata all’ottenimento del riconoscimento e alla partecipazione di ogni persona impiegata in funzioni educative ad almeno dodici ore di formazione continua annue, rispettivamente per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni ad almeno una giornata di formazione. 2Per i progetti giovanili puntuali organizzati da enti, l’erogazione di contributi è subordinata alla partecipazione dei giovani alla loro elaborazione e alla loro realizzazione. 3Per le attività di educazione tra pari, i progetti partecipativi e i progetti generali, l’erogazione di contributi è subordinata al coinvolgimento dei giovani, allo statuto dell’ente, all’utilizzo di spazi e dotazioni logistiche rispondenti alle normative vigenti, nonché alla disponibilità di risorse finanziarie e organizzative adeguate alle esigenze delle attività da svolgere e agli strumenti messi in atto per l’elaborazione e la valutazione delle attività. 4Le direttive definiscono i criteri di idoneità e i requisiti formativi del personale impiegato nelle attività giovanili ai sensi dell’articolo 4 della legge. 5I contributi sono commisurati in base ai criteri stabiliti dall’articolo 6 capoverso 2 della legge.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it