Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 3 Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
L’Ufficio è in particolare competente per: a) coordinare le attività giovanili nel quadro della legge, in collaborazione con gli organismi e gli uffici interessati; b) decidere il riconoscimento di progetti giovanili ricorrenti, di centri di attività giovanile, delle attività di prossimità, di attività con mentori, di colonie di vacanza e di centri estivi diurni; c) concedere contributi fino a 50'000 franchi per l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti; d) concedere i contributi per il finanziamento di progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità, attività di educazione tra pari, attività con mentori, progetti partecipativi, colonie di vacanza, centri estivi diurni e progetti generali; e) designare l’ente per il supporto organizzativo del Consiglio cantonale dei giovani, rispettivamente quello per la Piattaforma delle politiche giovanili, concedendo i relativi contributi; qualora non fossero designati degli enti, il supporto agli organismi è garantito dall’Ufficio; f) assicurare attività d’informazione, di consulenza, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e di ricerca volte a sviluppare le attività giovanili, direttamente o tramite servizi di terzi; g) coordinare le attività della Commissione per l’infanzia e la gioventù; h) concedere, a titolo eccezionale, deroghe ai requisiti di cui agli articoli 19−29, in considerazione di esigenze e situazioni particolari adeguatamente motivate. Capitolo secondo Riconoscimento Sezione 1 Generalità sul riconoscimento
Art. 3 Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
L’Ufficio è in particolare competente per: a) coordinare le attività giovanili nel quadro della legge, in collaborazione con gli organismi e gli uffici interessati; b) decidere il riconoscimento di progetti giovanili ricorrenti, di centri di attività giovanile, delle attività di prossimità, di attività con mentori, di colonie di vacanza e di centri estivi diurni; c) concedere contributi fino a 50'000 franchi per l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti; d) concedere i contributi per il finanziamento di progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità, attività di educazione tra pari, attività con mentori, progetti partecipativi, colonie di vacanza, centri estivi diurni e progetti generali; e) designare l’ente per il supporto organizzativo del Consiglio cantonale dei giovani, rispettivamente quello per la Piattaforma delle politiche giovanili, concedendo i relativi contributi; qualora non fossero designati degli enti, il supporto agli organismi è garantito dall’Ufficio; f) assicurare attività d’informazione, di consulenza, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e di ricerca volte a sviluppare le attività giovanili, direttamente o tramite servizi di terzi; g) coordinare le attività della Commissione per l’infanzia e la gioventù; h) concedere, a titolo eccezionale, deroghe ai requisiti di cui agli articoli 19−29, in considerazione di esigenze e situazioni particolari adeguatamente motivate. Capitolo secondo Riconoscimento Sezione 1 Generalità sul riconoscimento
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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