Propose a change

Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 4 Requisiti generali di riconoscimento

1Per poter essere riconosciuti i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni devono assicurare la partecipazione dei giovani all’elaborazione e alla realizzazione delle attività giovanili ed essere organizzati da enti con sede nel Cantone, nonché disporre di: a) sufficiente personale formato, idoneo e, se impiegato a titolo professionale, retribuito secondo le condizioni di lavoro applicate nel settore socioeducativo; b) procedure per la gestione delle emergenze, delle segnalazioni e dei reclami definite e conosciute da tutto il personale; c) spazi, dotazioni logistiche e attrezzature rispondenti alle normative vigenti; d) risorse finanziarie e organizzative adeguate. 2Le direttive definiscono il numero minimo di persone impiegate, i criteri di idoneità, i requisiti formativi del personale, nonché la loro retribuzione. 3Le attività di cui al capoverso 1 devono inoltre disporre di un progetto pedagogico che includa: a) la visione, i valori e i fondamenti teorici delle attività; b) la descrizione degli obiettivi, dei metodi e delle attività; c) le modalità di partecipazione dei giovani alla realizzazione delle attività; e d) gli strumenti di valutazione. 4L’Ufficio può richiedere la documentazione e acquisire informazioni per verificare l’idoneità del personale impiegato e l’adeguatezza delle attività.

Your change, as a redline

Art. 4 Requisiti generali di riconoscimento

1Per poter essere riconosciuti i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni devono assicurare la partecipazione dei giovani all’elaborazione e alla realizzazione delle attività giovanili ed essere organizzati da enti con sede nel Cantone, nonché disporre di: a) sufficiente personale formato, idoneo e, se impiegato a titolo professionale, retribuito secondo le condizioni di lavoro applicate nel settore socioeducativo; b) procedure per la gestione delle emergenze, delle segnalazioni e dei reclami definite e conosciute da tutto il personale; c) spazi, dotazioni logistiche e attrezzature rispondenti alle normative vigenti; d) risorse finanziarie e organizzative adeguate. 2Le direttive definiscono il numero minimo di persone impiegate, i criteri di idoneità, i requisiti formativi del personale, nonché la loro retribuzione. 3Le attività di cui al capoverso 1 devono inoltre disporre di un progetto pedagogico che includa: a) la visione, i valori e i fondamenti teorici delle attività; b) la descrizione degli obiettivi, dei metodi e delle attività; c) le modalità di partecipazione dei giovani alla realizzazione delle attività; e d) gli strumenti di valutazione. 4L’Ufficio può richiedere la documentazione e acquisire informazioni per verificare l’idoneità del personale impiegato e l’adeguatezza delle attività.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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