Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato
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Change 1
Art. 10 b) particolarità
1Per le sedute ed i sopralluoghi le indennità riconosciute ai presidenti, ai membri e ai segretari sono le seguenti: a) sedute di mezza giornata (meno di 5 ore): fr. 100.--;10 b) sedute di una giornata (almeno 5 ore): fr. 190.--. 2Ai membri di commissioni che risiedono fuori Cantone può essere concesso un supplemento pari al 50% delle indennità di seduta. 6 Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 131. 7 Cpv. modificato dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 282. 8 Art. abrogato dal R 6.3.2012; in vigore dal 9.3.2012 - BU 2012, 95; precedente modifica: BU 2010, 126. 9 Art. modificato dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 208. 10 Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 208. 172.350 3Le indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnativi sono decise di volta in volta dal Consiglio di Stato su proposta congiunta del presidente della commissione e dei servizi centrali del personale. 4Ai presidenti delle commissioni cui è richiesto un impegno di notevole rilievo al di fuori delle sedute della commissione stessa potrà essere corrisposta un’equa indennità annua da fissarsi di volta in volta dal Consiglio di Stato.
Art. 10 b) particolarità
1Per le sedute ed i sopralluoghi le indennità riconosciute ai presidenti, ai membri e ai segretari sono le seguenti: a) sedute di mezza giornata (meno di 5 ore): fr. 100.--;10 b) sedute di una giornata (almeno 5 ore): fr. 190.--. 2Ai membri di commissioni che risiedono fuori Cantone può essere concesso un supplemento pari al 50% delle indennità di seduta. 6 Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 131. 7 Cpv. modificato dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 282. 8 Art. abrogato dal R 6.3.2012; in vigore dal 9.3.2012 - BU 2012, 95; precedente modifica: BU 2010, 126. 9 Art. modificato dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 208. 10 Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 208. 172.350 3Le indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnativi sono decise di volta in volta dal Consiglio di Stato su proposta congiunta del presidente della commissione e dei servizi centrali del personale. 4Ai presidenti delle commissioni cui è richiesto un impegno di notevole rilievo al di fuori delle sedute della commissione stessa potrà essere corrisposta un’equa indennità annua da fissarsi di volta in volta dal Consiglio di Stato.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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