Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 5 Polizia cantonale
La polizia cantonale è competente in particolare: a) ad effettuare i controlli della circolazione previsti dall’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e dall’ordinanza dell’Ufficio federale delle strade concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS - USTRA); b) a sequestrare sul posto le licenze di condurre o di circolazione con relative targhe, rispettivamente a far sottoscrivere il divieto di circolazione su territorio svizzero alle persone in possesso della licenza di condurre straniera fino a decisione contraria da parte dell’autorità amministrativa e a trasmettere subito le licenze ed i relativi rapporti alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico (art. 54 LCS, art. 30 e seguenti OCCS); c) a rilasciare le licenze e le targhe di controllo temporanee per i veicoli a motore o i rimorchi, conformemente agli art. 20 e seguenti OAV nonché le licenze per i veicoli di riserva giusta gli art. 9 e seguenti OAV;18 d) ad accertare i fatti in caso d’infortunio trasmettendone il rapporto alle competenti autorità quando vi sia sospetto di reato perseguibile d’ufficio o quando una parte lo richieda, rispettivamente a prendere atto della rinuncia delle parti all’accertamento in assenza di motivi per effettuarlo d’ufficio; e) ad ordinare appropriati esami per l’accertamento dello stato di ebrietà secondo gli art. 55 LCStr e gli art. 10 e seguenti OCCS;19 f) a trasmettere immediatamente alle autorità giudiziarie i rapporti preliminari sui reati e sugli infortuni della circolazione che giustificano provvedimenti di loro competenza, segnatamente 15 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 16 Lett. modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443. 17 Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedente modifica: BU 2003, 361. 18 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 19 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. arresti, sequestri, cauzioni, necroscopie, e a procedere alle inchieste preliminari nei limiti delle norme di procedura penale; g) a costatare le infrazioni alle norme della circolazione e a perseguirle secondo la procedura disciplinare, rispettivamente a denunciarle alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure ad incassare i relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17 LACS; h) ad allestire e trasmettere supplementi, complementi d’inchiesta nonché rapporti informativi alle competenti autorità amministrative e giudiziarie che ne facessero richiesta; i) a sequestrare gli apparecchi ed i dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale ed a tenerli a disposizione della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico; l) a citare per il controllo dei veicoli in caso di difettosità minori ed a notificare alla Sezione della circolazione, Ufficio tecnico per l’esame successivo, i veicoli che hanno subito danni importanti o che presentano gravi difetti secondo gli art. 34 cpv. 1 OETV e 23 e seguenti OCCS, nonché quelli che, citati per difettosità minori, non sono stati presentati; m) a notificare, per fini statistici, all’autorità federale competente gli infortuni della circolazione; n) a scortare, per ragioni di sicurezza stradale, i veicoli o i convogli qualora sia richiesto dalle circostanze od ordinato dall’autorità competente; o) a comunicare, in casi urgenti, il nome dei detentori di veicoli e dei loro assicuratori qualora il richiedente renda verosimile un sufficiente interesse come previsto dall’art. 126 OAC; p) a prendere visione dell’elenco dei locatari di veicoli a motore presso i noleggiatori professionali secondo l’art. 70 cpv. 1 OAC; q) a gestire i controlli della velocità mediante installazioni di controllo fisse e semistazionarie;20 r) a pronunciarsi sulla chiusura delle strade interessate in caso di manifestazioni ricreative e ad autorizzarne la chiusura o a delegarla all’autorità comunale. La domanda dev’essere inoltrata alla polizia cantonale stradale, entro il termine di 2 mesi dalla data prescelta;21 s) ad adottare, in virtù di leggi e decreti federali o cantonali, tutte le misure di esecuzione che non sono espressamente attribuite ad altre autorità;22 t) a pronunciarsi sull’utilizzo delle strade interessate in caso di manifestazioni ricreative che non ne richiedono la chiusura (segnatamente in caso di cortei o raduni) e ad autorizzarne l’utilizzo o a delegarlo all’autorità comunale. La domanda dev’essere inoltrata alla polizia cantonale - V reparto gendarmeria stradale - entro il termine di 2 mesi dalla data prescelta;23 u) ad applicare le disposizioni OSAS.24
Art. 5 Polizia cantonale
La polizia cantonale è competente in particolare: a) ad effettuare i controlli della circolazione previsti dall’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e dall’ordinanza dell’Ufficio federale delle strade concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS - USTRA); b) a sequestrare sul posto le licenze di condurre o di circolazione con relative targhe, rispettivamente a far sottoscrivere il divieto di circolazione su territorio svizzero alle persone in possesso della licenza di condurre straniera fino a decisione contraria da parte dell’autorità amministrativa e a trasmettere subito le licenze ed i relativi rapporti alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico (art. 54 LCS, art. 30 e seguenti OCCS); c) a rilasciare le licenze e le targhe di controllo temporanee per i veicoli a motore o i rimorchi, conformemente agli art. 20 e seguenti OAV nonché le licenze per i veicoli di riserva giusta gli art. 9 e seguenti OAV;18 d) ad accertare i fatti in caso d’infortunio trasmettendone il rapporto alle competenti autorità quando vi sia sospetto di reato perseguibile d’ufficio o quando una parte lo richieda, rispettivamente a prendere atto della rinuncia delle parti all’accertamento in assenza di motivi per effettuarlo d’ufficio; e) ad ordinare appropriati esami per l’accertamento dello stato di ebrietà secondo gli art. 55 LCStr e gli art. 10 e seguenti OCCS;19 f) a trasmettere immediatamente alle autorità giudiziarie i rapporti preliminari sui reati e sugli infortuni della circolazione che giustificano provvedimenti di loro competenza, segnatamente 15 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 16 Lett. modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443. 17 Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedente modifica: BU 2003, 361. 18 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 19 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. arresti, sequestri, cauzioni, necroscopie, e a procedere alle inchieste preliminari nei limiti delle norme di procedura penale; g) a costatare le infrazioni alle norme della circolazione e a perseguirle secondo la procedura disciplinare, rispettivamente a denunciarle alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure ad incassare i relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17 LACS; h) ad allestire e trasmettere supplementi, complementi d’inchiesta nonché rapporti informativi alle competenti autorità amministrative e giudiziarie che ne facessero richiesta; i) a sequestrare gli apparecchi ed i dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale ed a tenerli a disposizione della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico; l) a citare per il controllo dei veicoli in caso di difettosità minori ed a notificare alla Sezione della circolazione, Ufficio tecnico per l’esame successivo, i veicoli che hanno subito danni importanti o che presentano gravi difetti secondo gli art. 34 cpv. 1 OETV e 23 e seguenti OCCS, nonché quelli che, citati per difettosità minori, non sono stati presentati; m) a notificare, per fini statistici, all’autorità federale competente gli infortuni della circolazione; n) a scortare, per ragioni di sicurezza stradale, i veicoli o i convogli qualora sia richiesto dalle circostanze od ordinato dall’autorità competente; o) a comunicare, in casi urgenti, il nome dei detentori di veicoli e dei loro assicuratori qualora il richiedente renda verosimile un sufficiente interesse come previsto dall’art. 126 OAC; p) a prendere visione dell’elenco dei locatari di veicoli a motore presso i noleggiatori professionali secondo l’art. 70 cpv. 1 OAC; q) a gestire i controlli della velocità mediante installazioni di controllo fisse e semistazionarie;20 r) a pronunciarsi sulla chiusura delle strade interessate in caso di manifestazioni ricreative e ad autorizzarne la chiusura o a delegarla all’autorità comunale. La domanda dev’essere inoltrata alla polizia cantonale stradale, entro il termine di 2 mesi dalla data prescelta;21 s) ad adottare, in virtù di leggi e decreti federali o cantonali, tutte le misure di esecuzione che non sono espressamente attribuite ad altre autorità;22 t) a pronunciarsi sull’utilizzo delle strade interessate in caso di manifestazioni ricreative che non ne richiedono la chiusura (segnatamente in caso di cortei o raduni) e ad autorizzarne l’utilizzo o a delegarlo all’autorità comunale. La domanda dev’essere inoltrata alla polizia cantonale - V reparto gendarmeria stradale - entro il termine di 2 mesi dalla data prescelta;23 u) ad applicare le disposizioni OSAS.24
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it