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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante

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Change 1

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Art. 6 Corpi di polizia comunale strutturati25

1I corpi di polizia comunale strutturati svolgono le seguenti funzioni:26 a) effettuazione dei controlli della circolazione previsti dall’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e dall’ordinanza dell’Ufficio federale delle strade concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS - USTRA);27 b) constatazione delle infrazioni alle norme della circolazione e perseguimento secondo la procedura disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure l’incasso dei relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17 LACS; c) effettuazione dell’esame preliminare dell’alito per l’accertamento dello stato di ebrietà rispettivamente constatazione e perseguimento dell’infrazione di guida in stato di ebrietà semplice sino allo 0.39 mg/l;28 d) salvaguardia delle tracce in caso di incidenti della circolazione; 20 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedente modifica: BU 2013, 276. 21 Lett. reintrodotta dal R 8.5.2019; in vigore dal 10.5.2019 - BU 2019, 147; precedente modifica: BU 2013, 276; BU 2015, 407. 22 Lett. introdotta dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 276. 23 Lett. introdotta dal R 29.1.2020; in vigore dal 31.1.2020 - BU 2020, 24. 24 Lett. modificata dal R 21.1.2026; in vigore dal 1.2.2026 - BU 2026, 14. 25 Nota marginale modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 26 Frase modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 27 Lett. modificata dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595. 28 Lett. modificata dal R 2.8.2023; in vigore dal 4.8.2023 - BU 2023, 272; precedente modifica: BU 2006, 68. e) constatazione di incidenti della circolazione per i quali non si procede all’accertamento dei fatti; f) accertamento dei fatti in caso di incidente con soli danni materiali; g) effettuazione di controlli della velocità ed accertamento delle infrazioni mediante installazioni di controllo mobili, sequestro delle licenze di condurre ed intimazione del divieto di circolare su territorio svizzero. I controlli di velocità nella «zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» e nella «zona d’incontro» sono di loro competenza laddove presente un corpo di polizia comunale strutturato;29 h) sequestro degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale e loro messa a disposizione della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico; i) rilascio di un preavviso, o di una decisione su delega della polizia cantonale, relativi alla chiusura delle strade per manifestazioni ricreative locali, sul territorio di loro competenza;30 l) effettuazione del collaudo dei ciclomotori;31 m) sequestro dei ciclomotori e distruzione delle parti manomesse e non conformi alle prescrizioni legali;32 n) citazione per il controllo dei veicoli in caso di difettosità minori e notificazione alla Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, per l’esame successivo, di veicoli che hanno subito danni importanti o che presentano gravi difetti (art. 34 cpv. 1 OETV), nonché di quelli che, citati per difettosità minori, non sono stati presentati; o) rilascio di un preavviso o di una decisione relativi all’utilizzo delle strade (su delega della polizia cantonale) per manifestazioni ricreative locali che non richiedono la chiusura delle strade (segnatamente in caso di cortei o raduni), sul territorio di loro competenza.33 2…34 Collaborazione tra organi di polizia Art. 6a35 1La polizia cantonale garantisce il supporto e la consulenza ai corpi di polizia comunale strutturati nell’ambito dei controlli di velocità, della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, della segnaletica e dell’educazione stradale, per assicurare un’applicazione armonizzata degli stessi. 2Nell’ambito dell’applicazione del cpv. 1 la polizia cantonale può definire l’obbligatorietà dell’uso di strumenti o piattaforme informatiche condivise.

Your change, as a redline

Art. 6 Corpi di polizia comunale strutturati25

1I corpi di polizia comunale strutturati svolgono le seguenti funzioni:26 a) effettuazione dei controlli della circolazione previsti dall’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e dall’ordinanza dell’Ufficio federale delle strade concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS - USTRA);27 b) constatazione delle infrazioni alle norme della circolazione e perseguimento secondo la procedura disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure l’incasso dei relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17 LACS; c) effettuazione dell’esame preliminare dell’alito per l’accertamento dello stato di ebrietà rispettivamente constatazione e perseguimento dell’infrazione di guida in stato di ebrietà semplice sino allo 0.39 mg/l;28 d) salvaguardia delle tracce in caso di incidenti della circolazione; 20 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedente modifica: BU 2013, 276. 21 Lett. reintrodotta dal R 8.5.2019; in vigore dal 10.5.2019 - BU 2019, 147; precedente modifica: BU 2013, 276; BU 2015, 407. 22 Lett. introdotta dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 276. 23 Lett. introdotta dal R 29.1.2020; in vigore dal 31.1.2020 - BU 2020, 24. 24 Lett. modificata dal R 21.1.2026; in vigore dal 1.2.2026 - BU 2026, 14. 25 Nota marginale modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 26 Frase modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407. 27 Lett. modificata dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595. 28 Lett. modificata dal R 2.8.2023; in vigore dal 4.8.2023 - BU 2023, 272; precedente modifica: BU 2006, 68. e) constatazione di incidenti della circolazione per i quali non si procede all’accertamento dei fatti; f) accertamento dei fatti in caso di incidente con soli danni materiali; g) effettuazione di controlli della velocità ed accertamento delle infrazioni mediante installazioni di controllo mobili, sequestro delle licenze di condurre ed intimazione del divieto di circolare su territorio svizzero. I controlli di velocità nella «zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» e nella «zona d’incontro» sono di loro competenza laddove presente un corpo di polizia comunale strutturato;29 h) sequestro degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale e loro messa a disposizione della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico; i) rilascio di un preavviso, o di una decisione su delega della polizia cantonale, relativi alla chiusura delle strade per manifestazioni ricreative locali, sul territorio di loro competenza;30 l) effettuazione del collaudo dei ciclomotori;31 m) sequestro dei ciclomotori e distruzione delle parti manomesse e non conformi alle prescrizioni legali;32 n) citazione per il controllo dei veicoli in caso di difettosità minori e notificazione alla Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, per l’esame successivo, di veicoli che hanno subito danni importanti o che presentano gravi difetti (art. 34 cpv. 1 OETV), nonché di quelli che, citati per difettosità minori, non sono stati presentati; o) rilascio di un preavviso o di una decisione relativi all’utilizzo delle strade (su delega della polizia cantonale) per manifestazioni ricreative locali che non richiedono la chiusura delle strade (segnatamente in caso di cortei o raduni), sul territorio di loro competenza.33 2…34 Collaborazione tra organi di polizia Art. 6a35 1La polizia cantonale garantisce il supporto e la consulenza ai corpi di polizia comunale strutturati nell’ambito dei controlli di velocità, della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, della segnaletica e dell’educazione stradale, per assicurare un’applicazione armonizzata degli stessi. 2Nell’ambito dell’applicazione del cpv. 1 la polizia cantonale può definire l’obbligatorietà dell’uso di strumenti o piattaforme informatiche condivise.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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