Art. 1
È stanziato un credito quadro annuale di fr. 300’000.-- per il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera.
Ticino · 130.100 · decree
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È stanziato un credito quadro annuale di fr. 300’000.-- per il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera.
La suddivisione del credito quadro in singoli crediti di impiego è delegata al Consiglio di Stato. I crediti di impiego saranno giustificati nel messaggio sul preventivo.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore1 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1990, 252. 1 Entrata in vigore: 27 luglio 1990 - BU 1990, 252.