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Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro per la cooperazione transfrontaliera

Ticino · 130.100 · decree

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Art. 1

È stanziato un credito quadro annuale di fr. 300’000.-- per il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera.

Art. 2

La suddivisione del credito quadro in singoli crediti di impiego è delegata al Consiglio di Stato. I crediti di impiego saranno giustificati nel messaggio sul preventivo.

Art. 3

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore1 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1990, 252. 1 Entrata in vigore: 27 luglio 1990 - BU 1990, 252.

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