§ 1
CIC; b) la concessione dell’autorizzazione per atti di alienazione e di amministrazione straordinaria a norma dell’art. 16 cpv. 2 della Legge e dei cann. 1250 - 1298 C1C. 2I benefici e le prebende parrocchiali, a norma dell’art. 19 della legge, sono beni parrocchiali e di conseguenza soggetti alla vigilanza dell’Ordinario. Vigilanza su altri enti ecclesiastici 24. Nei confronti degli altri enti ecclesiastici la funzione di vigilanza dell’Ordinario è esercitata in analogia alla vigilanza sulle Parrocchie. VIII. Partecipazione finanziaria delle Parrocchie e compensazione interparrocchiale Collaborazione 25. La Diocesi e le Parrocchie collaborano in modo solidale e trasparente per favorire un aiuto finanziario alle Parrocchie che ne necessitano. Costituzione del Fondo di partecipazione 26. È costituito un Fondo di partecipazione relativo alla compensazione finanziaria interparrocchiale, alimentato da contributi delle Parrocchie. Defìnizione di compensazione 27. Per compensazione finanziaria interparrocchiale si intende la determinazione dei sussidi della Diocesi alle Parrocchie, tramite il Fondo di partecipazione. Domande 28. Le Parrocchie in difficoltà possono inoltrare domanda di sussidio motivata per investimenti e servizi essenziali. Decisioni 29. 1La Commissione finanziaria decide secondo il proprio libero apprezzamento e le possibilità del Fondo. 2La Commissione finanziaria elabora il relativo regolamento che dovrà essere approvato dall’Ordinario e dall’Assemblea diocesana dei delegati. IX. Revisione dello Statuto Entrata in vigore 30. 1Il presente Statuto, dopo l’approvazione del Vescovo diocesano e la ratifica del Consiglio di Stato, entra in vigore con pubblicazione sulla «Rivista della Diocesi di Lugano».1 2La revisione totale o parziale dello Statuto può essere richiesta: a) dall’Ordinario; b) dall’Assemblea diocesana dei delegati (art. 21 lett. e). 1 Entrata in vigore: con la pubblicazione sulla Rivista della Diocesi di Lugano - Gennaio-Febbraio 2005. 191.115 3La revisione dello Statuto è demandata ad una commissione formata da cinque delegati nominati dal Vescovo e sei delegati nominati dall’Assemblea diocesana dei delegati. Il Vescovo, prima dell’approvazione, sottopone per consultazione il nuovo testo all’Assemblea diocesana dei delegati. X. Disposizioni finali transitorie Diritto sussidiario 31. Per quanto non stabilito dal presente Statuto fanno stato le norme della legge sulla Chiesa cattolica e del Codice di diritto canonico. Abrogazioni e conferme 32. 1E abrogato il decreto per la gestione finanziaria della Diocesi di Lugano, del 19 dicembre 2001. 2È confermato il regolamento dell’Economato diocesano, del 29 aprile 2002. Approvato dai Consigli diocesani, Presbiterale e Pastorale, convocati in seduta congiunta, mercoledì 10 novembre 2004. Approvato dal Vescovo di Lugano, mons. Pier Giacomo Grampa, in data 11 novembre 2004. Approvato dal Consiglio di Stato con ris. gov. n. 5459 del 7 dicembre 2004. Pubblicato nel BU 2004, 437.