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Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto

Ticino · 643.110 · regulation

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1 Organi competenti
  2. Art. 2 Intimazione
  3. Art. 3 Riscossione
  4. Art. 4 Catalogo tributario; dati forniti dal Comune
  5. Art. 5 Intimazione dell’iscrizione nel catalogo tributario
  6. Art. 6 Dichiarazione di esenzione
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Conseguenze dell’iscrizione nel catalogo tributario
  9. Art. 9 per le persone giuridiche
  10. Art. 10 Rimedi di diritto
  11. Art. 11 Direttive
  12. Art. 12 Entrata in vigore

12 provisions

Art. 1 Organi competenti

Il Consiglio parrocchiale per la Parrocchia della Chiesa cattolica e il Consiglio di Chiesa per la Comunità regionale della Chiesa evangelica-riformata sono gli organi competenti per l’applicazione del Decreto legislativo sull’imposta di culto nel rispettivo comprensorio.

Art. 2 Intimazione

L’intimazione del calcolo dell’imposta di culto avviene per iscritto e deve indicare almeno l’anno di calcolo, l’ammontare dell’imposta cantonale ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare dell’imposta di culto, la data d’intimazione ed i rimedi giuridici. Ai coniugi iscritti ambedue nel medesimo catalogo tributario l’intimazione avviene congiuntamente.

Art. 3 Riscossione

Gli organi di cui all’art. 1 provvedono direttamente alla riscossione dell’imposta. L’imposta deve essere pagata nei 30 giorni successivi alla sua scadenza. Se il termine di pagamento non è rispettato è applicabile un interesse di mora. Gli stessi organi sono competenti a decidere sulle facilitazioni di pagamento, sul condono dell’imposta di culto e a stabilire il tasso di interesse di mora.

Art. 4 Catalogo tributario; dati forniti dal Comune

La cancelleria comunale fornisce gratuitamente al Consiglio parrocchiale e al Consiglio di Chiesa: a) in una prima fase le generalità delle persone fisiche domiciliate nel Comune e delle persone giuridiche imponibili nel Comune per l’allestimento del catalogo tributario; ossia cognome, nome, data di nascita, paternità, indirizzo e appartenenza religiosa se disponibile per le persone fisiche; la ragione sociale e l’indirizzo per le persone giuridiche; b) in una fase successiva, l’importo dell’imposta cantonale ordinaria relativo ai soggetti imponibili risultanti dal catalogo tributario.

Art. 5 Intimazione dell’iscrizione nel catalogo tributario

La decisione di iscrizione nel catalogo tributario deve essere intimata per iscritto, personalmente all’interessato, entro il 31 marzo del primo anno di assoggettamento. Negli anni successivi la decisione di iscrizione va notificata unicamente alle persone che hanno modificato il loro domicilio, rispettivamente la sede.

Art. 6 Dichiarazione di esenzione

Le persone iscritte nel catalogo tributario possono dichiarare, con istanza scritta al Consiglio parrocchiale o al Consiglio di Chiesa, l’esenzione dall’imposta entro un mese dall’intimazione della decisione di iscrizione nel catalogo tributario. Successivamente la dichiarazione di esenzione dall’imposta può comunque essere inoltrata in ogni tempo a valere dall’anno successivo. Dichiarazione di assoggettamento 643.110

Art. 7

Le persone non iscritte nel catalogo tributario possono dichiarare in ogni tempo con istanza scritta al Consiglio parrocchiale o al Consiglio di Chiesa la volontà di assoggettamento all’imposta di culto.

Art. 8 Conseguenze dell’iscrizione nel catalogo tributario

La mancata opposizione all’iscrizione nel catalogo tributario comporta in ogni caso l’assoggettamento all’imposta di culto per il relativo anno civile. Divieto della doppia imposizione

Art. 9 per le persone giuridiche

Le persone giuridiche che ricevono contemporaneamente dal Consiglio parrocchiale e dal Consiglio di Chiesa una notifica di imposta sul medesimo utile e capitale devono, entro 30 giorni, comunicare per iscritto ad entrambi i Consigli per quale Chiesa intendono versare l’imposta dovuta.

Art. 10 Rimedi di diritto

Contro il calcolo dell’imposta di culto è dato reclamo al Consiglio parrocchiale, rispettivamente al Consiglio di Chiesa entro 30 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello entro 30 giorni dall’intimazione della decisione. Per il resto sono applicabili gli art. da 175 a 185 della Legge tributaria.

Art. 11 Direttive

Il Dipartimento delle Istituzioni emana ogni altra direttiva in applicazione del regolamento.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 1993, 70. 1 Entrata in vigore: 9 febbraio 1993 - BU 1993, 70.

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