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9 provisions
Art. 1 Principi
1La sala polivalente (di seguito: sala) sul sedime dell’Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale (OSC) a Mendrisio può essere messa a disposizione di enti pubblici e di privati che ne
fanno richiesta.
2L’uso della sala è autorizzato per attività ricorrenti o per manifestazioni singole nei giorni e negli
orari in cui non è riservata per le attività interne dell’OSC e compatibilmente con le esigenze di
manutenzione, pulizia e custodia.
3L’autorizzazione è data prioritariamente alle attività d’interesse pubblico, con effetti di prevenzione
sociale, senza carattere lucrativo e fondate sul volontariato e fra di esse a quelle di carattere locale.
Art. 2 Competenze
1La Direzione OSC è competente per la concessione e la revoca delle autorizzazioni.
2Il Dipartimento della sanità e della socialità vigila sui criteri applicati ed emana all’occorrenza
direttive.1
Art. 3 Modalità d’uso
L’uso della sala comprende l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature annesse quali
spogliatoi, docce, servizi igienici, impianti d’illuminazione e di amplificazione.
Art. 4 Tasse
1Per l’uso della sala sono prelevate le tasse seguenti:
fr. 500.-- per occupazione di una giornata (dalle h. 8.00 alle 20.00);
fr. 300.-- per occupazione di mezza giornata (dalle h. 8.00 alle 12.30 o dalle 14.00 alle 20.00);
fr. 40.-- per occupazione fino a 2 ore per attività ricorrenti sull’arco dell’anno (da settembre a
giugno).
2Può inoltre essere richiesto il pagamento integrale delle eventuali spese supplementari di pulizia e
di custodia.
3La tassa è riscossa anticipatamente.
4Sono esentate dal pagamento della tassa d’uso per la sala le attività organizzate nell’ambito dei
programmi Gioventù e sport, quelle assimilabili ad attività Gioventù e sport, quelle promosse in
ambito federativo con giovani di età inferiore ai 20 anni, nonché le attività di associazioni che
svolgono attività sportive o ricreative per persone con disabilità.2
5Per attività di particolare interesse per gli utenti dell’OSC, la Direzione può rinunciare integralmente
o parzialmente al prelievo della tassa.3
Art. 5 Convenzione d’uso
Per l’uso della sala per attività sportive scolastiche o manifestazioni a pagamento, la
Direzione dell’OSC stipula le necessarie convenzioni d’uso con gli utenti.
Art. 6 Cauzione
Una cauzione adeguata può essere richiesta, quando vi è rischio accresciuto o vi sono
stati precedenti casi di danni.
1 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
2 Cpv. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.8.2022 - BU 2022, 122.
3 Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.8.2022 - BU 2022, 122.
806.150
Art. 7 Procedura
1Le domande di autorizzazione per l’uso della sala devono essere inviate per iscritto alla
Direzione OSC possibilmente entro il mese di settembre dell’anno precedente, ma almeno un mese
prima della data di utilizzazione prevista.
2Se la sala è disponibile negli orari desiderati, la Direzione OSC richiede ai responsabili la
sottoscrizione per accettazione delle condizioni d’uso, su apposito formulario, e incassa tasse e
cauzioni riversandole alla Cassa cantonale entro fine dicembre.
Art. 8 Assicurazioni
1Gli enti pubblici e privati che usufruiscono della sala, sono tenuti ad assumersi
autonomamente i rischi di infortunio alle persone o di danni all’infrastruttura.
2Lo Stato e i suoi servizi o funzionari non assumono alcuna responsabilità per infortuni e danni
derivanti dall’utilizzazione della sala.
Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2000.
Pubblicato nel BU 2000, 319.