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12 provisions
Art. 1 Obiettivi comuni
La Confederazione e i Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie
(Cantoni concordatari) perseguono e concretizzano gli obiettivi definiti nell’articolo 3 LPSU
nell’ambito della cooperazione nel settore universitario svizzero.
Istituzione degli organi comuni e
Art. 2 delega delle competenze
1Con la presente Convenzione la Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono
gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all’articolo 7 LPSU.
2Delegano a questi organi le competenze la cui delega attraverso la presente Convenzione è
prevista dalla LPSU (art. 6 cpv. 3 LPSU) o che possono essere loro delegate in virtù dell’articolo 6
capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente:
a. alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Assemblea plenaria:
1. le competenze di cui agli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2 lettere a–c, 43, 44
capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU,
2. inoltre la competenza di:
– formulare pareri sull’istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della
Confederazione e dei Cantoni
– eleggere i vicepresidenti della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
– adottare il preventivo e approvare il conto annuale della Conferenza svizzera delle scuole
universitarie,
b. alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Consiglio delle scuole
universitarie:
1. le competenze di cui agli articoli 4 capoverso 4, 8 capoverso 1, 10 capoverso 4, 12
capoverso 3 lettere a–h, 19 capoverso 2, 21 capoversi 2, 5 e 8, 23 capoverso 2, 24
capoversi 2 e 3, 25 capoverso 2, 30 capoverso 2, 35 capoverso 2, 39, 40 capoverso 1, 53
capoverso 3, 57 capoverso 1, 61 capoverso 1, 66 capoverso 3 e 69 capoverso 2 LPSU,
2. inoltre la competenza di:
– adottare i preventivi e approvare i conti annuali della Conferenza svizzera dei rettori delle
scuole universitarie, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di
accreditamento
– formulare pareri conformemente alla legge del 14 dicembre 20122 sulla promozione della
ricerca e dell’innovazione e alla legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche
1 RS 414.20
2 RS 420.1
3 RS 811.11
422.210
– eleggere altri membri di diversi organi, nella misura in cui ciò non sia già previsto dalla
LPSU,
c. alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie:
1. le competenze di cui agli articoli 19 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 2, 38, 43 e 66
capoverso 3 LPSU,
2. la competenza di sostenere la cooperazione e il coordinamento fra le scuole universitarie,
3. la competenza di rappresentarle in seno alla Conferenza svizzera delle scuole
universitarie;
d. al Consiglio svizzero di accreditamento:
1. le competenze di cui agli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2, 21 capoversi 3 e 5–8,
33 e 35 capoverso 2 LPSU,
2. la competenza di nominare il direttore e il direttore supplente dell’Agenzia svizzera di
accreditamento.
Disposizioni in materia di diritto del personale
Art. 3 per l’attuazione dell’articolo 8 capoverso 1 LPSU
1Nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle
scuole universitarie è il datore di lavoro del personale della Conferenza dei rettori, del Consiglio
svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento.
2Emana un regolamento del personale.
3Nel regolamento del personale può delegare alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole
universitarie e al Consiglio svizzero di accreditamento le decisioni del datore di lavoro e la
regolamentazione dei dettagli riguardanti il regolamento del personale.
4Gestisce un proprio sistema d’informazione del personale.
5Assicura il personale contro le conseguenze economiche dovute a età, invalidità e decesso
tramite la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), presso la Cassa di previdenza delle
«organizzazioni affiliate».
6In qualità di datore di lavoro responsabile, si fa carico dei beneficiari di rendite precedentemente
assegnati alla Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate» per conto della Conferenza dei
rettori delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali
svizzere, della Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche, della Conferenza
universitaria svizzera o dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni
universitarie svizzere.
Art. 4 Collaborazione nella gestione degli affari
1La Confederazione collabora con i Cantoni nella gestione degli affari della Conferenza
svizzera delle scuole universitarie.
2Il servizio federale competente collabora alla preparazione degli affari del Consiglio delle scuole
universitarie insieme ai capiufficio dei Cantoni rappresentati nel Consiglio e a una rappresentanza
del Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione.
Procedura decisionale semplificata per
Art. 5 la Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Le procedure decisionali dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole
universitarie per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri sono stabilite come segue in
applicazione degli articoli 16 capoverso 3 e 17 capoverso 3 LPSU:
a. per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri dell’Assemblea plenaria è sufficiente la
maggioranza semplice dei membri presenti;
b. per le decisioni procedurali e i pareri del Consiglio delle scuole universitarie è sufficiente la
maggioranza semplice dei membri presenti;
c. le decisioni dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie prese mediante
circolazione degli atti sono ammesse eccezionalmente, purché:
1. siano urgenti, e
2. nessun membro dell’organo interessato richieda di trattare l’affare in una seduta.
Compiti e competenze della Conferenza svizzera
Art. 6 dei rettori delle scuole universitarie
1La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla
preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
2Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
3Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie.
422.210
4Sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli
studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.
5Per le questioni d’interesse comune, invita alle sedute, i presidenti dei seguenti organi con voto
consultivo:
a. il Consiglio nazionale della ricerca;
b. la Commissione per la tecnologia e l’innovazione;
c. il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione.
6Gestisce un servizio di informazione per il riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di studio
svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell’ufficio federale preposto al settore delle scuole
universitarie.
Compiti e competenze dell’Agenzia svizzera
Art. 7 di accreditamento
1L’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di
accreditamento) svolge i compiti previsti conformemente agli articoli 21 capoverso 8, 32, 33 e 35
capoverso 1 LPSU.
2Nei limiti delle proprie risorse, può eseguire anche mandati di terzi nel settore dell’accreditamento
e della garanzia della qualità.
Assunzione dei costi della Conferenza svizzera
dei rettori delle scuole universitarie, del
Consiglio svizzero di accreditamento e
dell’Agenzia svizzera di accreditamento;
Art. 8 revisione
1La Confederazione e i Cantoni, secondo le modalità previste dal Concordato sulle
scuole universitarie, partecipano per metà ciascuno ai costi:
a. della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, purché generati dallo
svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU;
b. del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento, purché
generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU e non coperti da emolumenti ai
sensi dell’articolo 35 capoverso 1 LPSU.
2L’Assemblea plenaria stabilisce i dettagli, in particolare i costi computabili.
3Il Controllo federale delle finanze sottopone i conti degli organi comuni e dell’Agenzia svizzera di
accreditamento a una revisione limitata. Nell’ambito delle sue revisioni, verifica l’assunzione dei
costi da parte della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 9 Conclusione di accordi internazionali
1La Confederazione informa tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio delle
scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che
possono portare alla conclusione di accordi internazionali secondo l’articolo 66 LPSU.
2Prima di avviare negoziati, la Confederazione sente il Consiglio delle scuole universitarie e la
Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la
procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.
3Per la preparazione dei mandati di negoziazione e, di norma, anche per i negoziati, la
Confederazione si avvale di rappresentanti del Consiglio delle scuole universitarie e della
Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
Art. 10 Validità ed entrata in vigore
1La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e la
Conferenza dei Cantoni concordatari la sottoscrivono.
2Il Consiglio federale determina la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione d’intesa
con la Conferenza dei Cantoni concordatari; esso può determinarne l’entrata in vigore retroattiva.
Art. 11 Denuncia
La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e dalla
Conferenza dei Cantoni concordatari con effetto dalla fine di un anno civile, osservando un
termine di denuncia di quattro anni.
Art. 12 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogati:
422.210
1. la Convenzione del 14 dicembre 20004 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla
cooperazione nel settore universitario;
2. le direttive della Conferenza universitaria svizzera del 7 dicembre 20065 per la garanzia della
qualità nelle scuole universitarie svizzere;
3. le direttive della Conferenza universitaria svizzera del 28 giugno 20076 per l’accreditamento
nel settore universitario in Svizzera;
4. l’Accordo del 23 maggio 20077 fra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e
della ricerca e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul
trasferimento a terzi della valutazione e dell’accreditamento di scuole universitarie
professionali e dei loro cicli di studio.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2015.8
Pubblicato nel RU 2014, 4149 e BU 2015, 70. DL di approvazione del 17.2.2014 - BU 2014, 181.
4 [RU 2001 67]
5 [RU 2007 727]
6 [RU 2007 4011]
7 [RU 2007 2411]
8 DCF del 12 nov. 2014.