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14 provisions
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento definisce l’onere settimanale d’insegnamento (di seguito onere)
dei docenti nominati, incaricati e supplenti a tempo pieno e gli oneri aggiuntivi. L’onere per i docenti
a tempo parziale è adeguato di conseguenza.
Art. 2 Docenti delle scuole comunali
1L’onere dei docenti di scuole dell’infanzia è di 32 ore nelle sezioni con refezione e di 25
ore e 10 minuti nelle sezioni senza refezione.1
2L’onere dei docenti di scuola elementare è di 32 unità didattiche per 26 ore e 10 minuti, sia per i
docenti titolari che per quelli di materie speciali.
3Al di fuori di questo onere tutti i docenti comunali:
a) devono essere presenti nella sede almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dell’attività
scolastica o dell’ingresso per la scuola dell’infanzia;
b) sono tenuti a partecipare alle riunioni di istituto ed a quelle organizzate dall’ispettorato.
4I docenti titolari inoltre, sempre al di fuori di questo onere:
a) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori organizzati dalla direzione di istituto e/o
richiesti dai genitori;
b) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
c) sono tenuti alla sorveglianza degli allievi della loro sezione;
d) sono tenuti, di regola per non più di mezz’ora al giorno, a partecipare alla sorveglianza degli
allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non
possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica secondo un piano
organizzato dalla direzione di istituto;
e) sono tenuti a sorvegliare gli allievi alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa a
mezzogiorno e alla sera secondo le indicazioni della direzione di istituto;
f) nei comuni nei quali sono istituiti periodi di scuola fuori sede, sono tenuti a parteciparvi con la
propria sezione, secondo il calendario allestito dalla direzione di istituto. I docenti a metà tempo
presenti per l’intero soggiorno devono essere compensati per il tempo eccedente il loro onere
di insegnamento calcolato in base a quanto disposto dai cpv. 1 e 2.
5I docenti titolari sono tenuti alla vigilanza durante le lezioni impartite da docenti speciali giusta l’art.
56 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.
6I docenti contitolari di una sezione sono tenuti a due ore di compresenza in sede indicate nell’orario
settimanale allo scopo di coordinare l’attività educativa. La compresenza è a tempo pieno la prima
settimana dell’anno scolastico oppure a metà tempo le prime due settimane, ma in questo secondo
caso alla scuola dell’infanzia vanno garantiti almeno quattro giorni di refezione. La scelta deve
essere comunicata tempestivamente alla direzione di istituto.2
Art. 3 Docenti delle scuole speciali
1L’onere dei docenti di scuola speciale è di 32 unità didattiche per 26 ore e 10 minuti, sia
per i docenti titolari che per quelli di materie speciali.
2Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola speciale:
a) devono essere presenti nella sede almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dell’attività
scolastica;
b) sono tenuti a partecipare alle riunioni di istituto ed a quelle organizzate dalla direzione di istituto;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione.
3I docenti titolari inoltre, sempre al di fuori di questo onere:
1 Cpv. modificato dal R 27.1.2021; in vigore dal 29.1.2021 - BU 2021, 63.
2 Cpv. modificato dal R 12.1.2022; in vigore dal 1.8.2022 - BU 2022, 19.
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a) sono tenuti a partecipare alla sorveglianza delle ricreazioni secondo un piano organizzato dalla
direzione di istituto;
b) sono tenuti, di regola per non più di mezz’ora al giorno, a partecipare alla sorveglianza degli
allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non
possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica secondo un piano
organizzato dalla direzione di istituto;
c) sono tenuti a sorvegliare gli allievi alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa a
mezzogiorno e alla sera.
Art. 4 Docenti di scuola media
1L’onere dei docenti di scuola media è di 25 ore-lezione in generale e di 28 ore-lezione
per i docenti di educazione alimentare, di educazione fisica, di educazione musicale, di educazione
visiva, di arti plastiche, nonché di amministrazione e tecnica dell’informazione e della
comunicazione.
2Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola media:
a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi
disciplinari;
b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
d) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori organizzati dai docenti di classe e/o richiesti
dagli interessati;
e) sono tenuti alla sorveglianza alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa degli allievi
secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto;
f) a titolo facoltativo sono disponibili alla sorveglianza nel ristorante scolastico.
3I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo
svolgimento di questa funzione.
Art. 5 Docenti di scuola media superiore
1L’onere dei docenti di scuola media superiore è di 24 ore-lezione in generale e di 27
ore-lezione per i docenti di educazione fisica, di arti visive e di musica strumentale.
2Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola media superiore:
a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi
disciplinari;
b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
d) sono tenuti a preparare, svolgere e assistere agli esami;
e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori o con gli allievi maggiorenni organizzati dalla
direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.
3I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo
svolgimento di questa funzione.
Art. 6 Docenti delle scuole professionali del secondario II
1L’onere dei docenti delle scuole professionali del secondario II è di 25 ore-lezione.
Fanno eccezione:
a) i docenti di educazione fisica, delle materie speciali, della progettazione e delle parti pratiche
integrate per i quali l’onere è di 28 ore-lezione;
b) i docenti di lavoro, di laboratorio e di esercitazioni pratiche, per i quali l’onere è di 32 ore-lezione,
oltre ad 8 di preparazione in sede;
c) i capi laboratorio, per i quali l’onere è di 42 ore-lezione.
2Al di fuori di questo onere tutti i docenti delle scuole professionali del secondario II:
a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi
disciplinari;
b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
d) collaborano alla preparazione, allo svolgimento e alla correzione delle procedure di
qualificazione delle persone in formazione di cui sono responsabili;
e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori o con le persone in formazione maggiorenni
organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.
3I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo
svolgimento di questa funzione.
Docenti delle scuole specializzate superiori
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Art. 7
1L’onere dei docenti delle scuole specializzate superiori è di 25 ore-lezione. Fanno
eccezione:
a) i docenti di materie speciali e di progettazione, per i quali l’onere è di 28 ore-lezione;
b) i docenti di lavoro e di laboratorio, per i quali l’onere è di 32 ore-lezione, oltre ad 8 di
preparazione in sede;
c) i capi laboratorio, per i quali l’onere è di 42 ore-lezione.
2Al di fuori di questo onere tutti i docenti delle scuole specializzate superiori:
a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi
disciplinari;
b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
d) collaborano alla preparazione, allo svolgimento e alla correzione delle procedure di
qualificazione delle persone in formazione di cui sono responsabili;
e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con le persone in formazione organizzati dalla direzione di
istituto e/o richiesti dagli interessati.
Art. 8 Docenti di istruzione religiosa
Per i docenti di istruzione religiosa fanno stato le disposizioni della convenzione
sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione del 20
aprile 2017.
Denominatori per le attività di non insegnamento o le attività particolari
Art. 9
Ai fini del saldo orario e del salario, nel contesto del rapporto di nomina o di incarico, le
ore attribuite per attività di non insegnamento o per attività particolari hanno il seguente
denominatore unico riferito all’onere a tempo pieno:
Denominatore di riferimentoGenere di attività di non
insegnamento o attività particolari Scuole
comunali
Scuole
medie
Scuole
speciali
Scuole
medie
superiori
Scuole
professionali sec. II
Scuole
specializzate
superiori
abilitazione scuole professionali 25 25
accompagnamento individuale 25 32 24 25 25
alfabetizzazione informatica 25
assistente scuole comunali RL RL RL RL RL RL
assistenza lavoro di diploma 40 40
attività a favore di terzi RL RL RL RL RL
attività corali, teatrali e musica
d’insieme
attività parascolastiche 25
autore d’esame 25
Collaborazione unità
dipartimentali*
RL RL RL RL RL
commissione o gruppi di lavoro
interni alla sede*
25 32 24 25 25
consulenza per l’alimentazione RL RL RL RL RL RL
coordinamento stages 25 25
direttore/trice RL RL RL RL RL
docente Centro federale d’asilo 40 40 40
docente di classe 25 32 24 25 25
docente di laboratorio di didattica
disciplinare SUPSI/DFA
24 24
docente di pratica professionale
SUPSI/DFA
25 24
docente mediatore 24 25 25
docente mentore SUPSI/DFA 24
esperto di materia scuola media e
scuola professionale
24 24 24 24
formazione a distanza RL RL RL
3 Art. modificato dal R 30.9.2026; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 315; precedenti modifiche: BU 2019,
93; BU 2020, 28; BU 2022, 244.
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gestione casi difficili 32 25
ispettorato scuole professionali RL RL
lavoro di maturità 24 25
membro CDD eletto dai docenti 25 32 24 25 25
monte ore* 25 32 24 25 25
ora di classe 25
preparazione corsi* 24 25 25
responsabile audiovisivi 25
responsabile di
area/formazione/sezione
25 25
responsabile informatica 25 24 25 25
responsabile laboratorio materie
scientifiche
25 24 25 25
tutore talenti sportivi 24 25 25
vicedirettore/trice 25 32 24 25 25
RL denominatore in base al rapporto di lavoro
*dettagli da specificare nella banca dati sotto materie e attività
Art. 10 Variazioni dell’orario per i docenti nominati
1Per esigenze organizzative dell’orario scolastico, l’orario dei docenti nominati può
variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina.
2Le differenze (saldo orario) sono da compensare rispettivamente da recuperare nel biennio
successivo e ad eccezione di quanto previsto all’art. 11 cpv. 2 non sono pagate.
Art. 11 Saldo orario alla fine del rapporto di impiego
1Alla fine del rapporto d’impiego il saldo orario del docente è di regola nullo.
2Nel caso in cui il saldo fosse positivo il docente ha diritto al relativo pagamento.
3Nel caso in cui il saldo fosse negativo il docente deve compensarlo tramite il rimborso finanziario
allo Stato o altre modalità da concordare con l’istanza designata dal Dipartimento.4
Art. 12 Rimborso spese per abilitazione scuole professionali
1Il rimborso delle spese richiesto ai docenti che hanno beneficiato di una riduzione
dell’onere di insegnamento durante lo svolgimento dell’abilitazione presso l’Istituto universitario
federale per la formazione professionale, previsto dall’art. 22 della legge sulle scuole professionali
del 2 ottobre 1996, corrisponde al numero di moduli svolti.
2Il docente che cessa l’attività di insegnamento per continuare la propria attività professionale
presso un altro datore di lavoro o in proprio nei primi 6 anni dopo avere conseguito l’abilitazione è
tenuto al rimborso delle spese sostenute dallo Stato per l’abilitazione e per il salario di cui ha
beneficiato per svolgere l’abilitazione in ragione:
– del 90% dopo il primo anno di insegnamento;
– del 70% dopo il secondo anno di insegnamento;
– del 50% dopo il terzo anno di insegnamento;
– del 40% dopo il quarto anno di insegnamento;
– del 30% dopo il quinto anno di insegnamento;
– del 20% dopo il sesto anno di insegnamento.
3Se il docente per sua colpa non termina l’abilitazione è tenuto al rimborso integrale delle spese
sostenute dallo Stato come pure del salario di cui ha beneficiato durante il percorso abilitativo.
Art. 13 Abrogazione
Il regolamento concernente l’onere d’insegnamento dei docenti del 20 agosto 1997 è
abrogato.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° agosto 2018.
Pubblicato nel BU 2018, 183.
4 Cpv. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 13.2.2026 - BU 2026, 46; precedente modifica: BU 2025,
332.