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Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti

Ticino · 406.150 · regulation

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Docenti delle scuole comunali
  3. Art. 3 Docenti delle scuole speciali
  4. Art. 4 Docenti di scuola media
  5. Art. 5 Docenti di scuola media superiore
  6. Art. 6 Docenti delle scuole professionali del secondario II
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Docenti di istruzione religiosa
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Variazioni dell’orario per i docenti nominati
  11. Art. 11 Saldo orario alla fine del rapporto di impiego
  12. Art. 12 Rimborso spese per abilitazione scuole professionali
  13. Art. 13 Abrogazione
  14. Art. 14 Entrata in vigore

14 provisions

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l’onere settimanale d’insegnamento (di seguito onere) dei docenti nominati, incaricati e supplenti a tempo pieno e gli oneri aggiuntivi. L’onere per i docenti a tempo parziale è adeguato di conseguenza.

Art. 2 Docenti delle scuole comunali

1L’onere dei docenti di scuole dell’infanzia è di 32 ore nelle sezioni con refezione e di 25 ore e 10 minuti nelle sezioni senza refezione.1 2L’onere dei docenti di scuola elementare è di 32 unità didattiche per 26 ore e 10 minuti, sia per i docenti titolari che per quelli di materie speciali. 3Al di fuori di questo onere tutti i docenti comunali: a) devono essere presenti nella sede almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dell’attività scolastica o dell’ingresso per la scuola dell’infanzia; b) sono tenuti a partecipare alle riunioni di istituto ed a quelle organizzate dall’ispettorato. 4I docenti titolari inoltre, sempre al di fuori di questo onere: a) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dai genitori; b) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione; c) sono tenuti alla sorveglianza degli allievi della loro sezione; d) sono tenuti, di regola per non più di mezz’ora al giorno, a partecipare alla sorveglianza degli allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto; e) sono tenuti a sorvegliare gli allievi alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa a mezzogiorno e alla sera secondo le indicazioni della direzione di istituto; f) nei comuni nei quali sono istituiti periodi di scuola fuori sede, sono tenuti a parteciparvi con la propria sezione, secondo il calendario allestito dalla direzione di istituto. I docenti a metà tempo presenti per l’intero soggiorno devono essere compensati per il tempo eccedente il loro onere di insegnamento calcolato in base a quanto disposto dai cpv. 1 e 2. 5I docenti titolari sono tenuti alla vigilanza durante le lezioni impartite da docenti speciali giusta l’art. 56 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996. 6I docenti contitolari di una sezione sono tenuti a due ore di compresenza in sede indicate nell’orario settimanale allo scopo di coordinare l’attività educativa. La compresenza è a tempo pieno la prima settimana dell’anno scolastico oppure a metà tempo le prime due settimane, ma in questo secondo caso alla scuola dell’infanzia vanno garantiti almeno quattro giorni di refezione. La scelta deve essere comunicata tempestivamente alla direzione di istituto.2

Art. 3 Docenti delle scuole speciali

1L’onere dei docenti di scuola speciale è di 32 unità didattiche per 26 ore e 10 minuti, sia per i docenti titolari che per quelli di materie speciali. 2Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola speciale: a) devono essere presenti nella sede almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dell’attività scolastica; b) sono tenuti a partecipare alle riunioni di istituto ed a quelle organizzate dalla direzione di istituto; c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione. 3I docenti titolari inoltre, sempre al di fuori di questo onere: 1 Cpv. modificato dal R 27.1.2021; in vigore dal 29.1.2021 - BU 2021, 63. 2 Cpv. modificato dal R 12.1.2022; in vigore dal 1.8.2022 - BU 2022, 19. 406.150 a) sono tenuti a partecipare alla sorveglianza delle ricreazioni secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto; b) sono tenuti, di regola per non più di mezz’ora al giorno, a partecipare alla sorveglianza degli allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto; c) sono tenuti a sorvegliare gli allievi alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa a mezzogiorno e alla sera.

Art. 4 Docenti di scuola media

1L’onere dei docenti di scuola media è di 25 ore-lezione in generale e di 28 ore-lezione per i docenti di educazione alimentare, di educazione fisica, di educazione musicale, di educazione visiva, di arti plastiche, nonché di amministrazione e tecnica dell’informazione e della comunicazione. 2Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola media: a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari; b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia; c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione; d) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori organizzati dai docenti di classe e/o richiesti dagli interessati; e) sono tenuti alla sorveglianza alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa degli allievi secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto; f) a titolo facoltativo sono disponibili alla sorveglianza nel ristorante scolastico. 3I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo svolgimento di questa funzione.

Art. 5 Docenti di scuola media superiore

1L’onere dei docenti di scuola media superiore è di 24 ore-lezione in generale e di 27 ore-lezione per i docenti di educazione fisica, di arti visive e di musica strumentale. 2Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola media superiore: a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari; b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia; c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione; d) sono tenuti a preparare, svolgere e assistere agli esami; e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori o con gli allievi maggiorenni organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati. 3I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo svolgimento di questa funzione.

Art. 6 Docenti delle scuole professionali del secondario II

1L’onere dei docenti delle scuole professionali del secondario II è di 25 ore-lezione. Fanno eccezione: a) i docenti di educazione fisica, delle materie speciali, della progettazione e delle parti pratiche integrate per i quali l’onere è di 28 ore-lezione; b) i docenti di lavoro, di laboratorio e di esercitazioni pratiche, per i quali l’onere è di 32 ore-lezione, oltre ad 8 di preparazione in sede; c) i capi laboratorio, per i quali l’onere è di 42 ore-lezione. 2Al di fuori di questo onere tutti i docenti delle scuole professionali del secondario II: a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari; b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia; c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione; d) collaborano alla preparazione, allo svolgimento e alla correzione delle procedure di qualificazione delle persone in formazione di cui sono responsabili; e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori o con le persone in formazione maggiorenni organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati. 3I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo svolgimento di questa funzione. Docenti delle scuole specializzate superiori 406.150

Art. 7

1L’onere dei docenti delle scuole specializzate superiori è di 25 ore-lezione. Fanno eccezione: a) i docenti di materie speciali e di progettazione, per i quali l’onere è di 28 ore-lezione; b) i docenti di lavoro e di laboratorio, per i quali l’onere è di 32 ore-lezione, oltre ad 8 di preparazione in sede; c) i capi laboratorio, per i quali l’onere è di 42 ore-lezione. 2Al di fuori di questo onere tutti i docenti delle scuole specializzate superiori: a) sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari; b) sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia; c) sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione; d) collaborano alla preparazione, allo svolgimento e alla correzione delle procedure di qualificazione delle persone in formazione di cui sono responsabili; e) sono tenuti a partecipare ai colloqui con le persone in formazione organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.

Art. 8 Docenti di istruzione religiosa

Per i docenti di istruzione religiosa fanno stato le disposizioni della convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione del 20 aprile 2017. Denominatori per le attività di non insegnamento o le attività particolari

Art. 9

Ai fini del saldo orario e del salario, nel contesto del rapporto di nomina o di incarico, le ore attribuite per attività di non insegnamento o per attività particolari hanno il seguente denominatore unico riferito all’onere a tempo pieno: Denominatore di riferimentoGenere di attività di non insegnamento o attività particolari Scuole comunali Scuole medie Scuole speciali Scuole medie superiori Scuole professionali sec. II Scuole specializzate superiori abilitazione scuole professionali 25 25 accompagnamento individuale 25 32 24 25 25 alfabetizzazione informatica 25 assistente scuole comunali RL RL RL RL RL RL assistenza lavoro di diploma 40 40 attività a favore di terzi RL RL RL RL RL attività corali, teatrali e musica d’insieme attività parascolastiche 25 autore d’esame 25 Collaborazione unità dipartimentali* RL RL RL RL RL commissione o gruppi di lavoro interni alla sede* 25 32 24 25 25 consulenza per l’alimentazione RL RL RL RL RL RL coordinamento stages 25 25 direttore/trice RL RL RL RL RL docente Centro federale d’asilo 40 40 40 docente di classe 25 32 24 25 25 docente di laboratorio di didattica disciplinare SUPSI/DFA 24 24 docente di pratica professionale SUPSI/DFA 25 24 docente mediatore 24 25 25 docente mentore SUPSI/DFA 24 esperto di materia scuola media e scuola professionale 24 24 24 24 formazione a distanza RL RL RL 3 Art. modificato dal R 30.9.2026; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 315; precedenti modifiche: BU 2019, 93; BU 2020, 28; BU 2022, 244. 406.150 gestione casi difficili 32 25 ispettorato scuole professionali RL RL lavoro di maturità 24 25 membro CDD eletto dai docenti 25 32 24 25 25 monte ore* 25 32 24 25 25 ora di classe 25 preparazione corsi* 24 25 25 responsabile audiovisivi 25 responsabile di area/formazione/sezione 25 25 responsabile informatica 25 24 25 25 responsabile laboratorio materie scientifiche 25 24 25 25 tutore talenti sportivi 24 25 25 vicedirettore/trice 25 32 24 25 25 RL denominatore in base al rapporto di lavoro *dettagli da specificare nella banca dati sotto materie e attività

Art. 10 Variazioni dell’orario per i docenti nominati

1Per esigenze organizzative dell’orario scolastico, l’orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina. 2Le differenze (saldo orario) sono da compensare rispettivamente da recuperare nel biennio successivo e ad eccezione di quanto previsto all’art. 11 cpv. 2 non sono pagate.

Art. 11 Saldo orario alla fine del rapporto di impiego

1Alla fine del rapporto d’impiego il saldo orario del docente è di regola nullo. 2Nel caso in cui il saldo fosse positivo il docente ha diritto al relativo pagamento. 3Nel caso in cui il saldo fosse negativo il docente deve compensarlo tramite il rimborso finanziario allo Stato o altre modalità da concordare con l’istanza designata dal Dipartimento.4

Art. 12 Rimborso spese per abilitazione scuole professionali

1Il rimborso delle spese richiesto ai docenti che hanno beneficiato di una riduzione dell’onere di insegnamento durante lo svolgimento dell’abilitazione presso l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, previsto dall’art. 22 della legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996, corrisponde al numero di moduli svolti. 2Il docente che cessa l’attività di insegnamento per continuare la propria attività professionale presso un altro datore di lavoro o in proprio nei primi 6 anni dopo avere conseguito l’abilitazione è tenuto al rimborso delle spese sostenute dallo Stato per l’abilitazione e per il salario di cui ha beneficiato per svolgere l’abilitazione in ragione: – del 90% dopo il primo anno di insegnamento; – del 70% dopo il secondo anno di insegnamento; – del 50% dopo il terzo anno di insegnamento; – del 40% dopo il quarto anno di insegnamento; – del 30% dopo il quinto anno di insegnamento; – del 20% dopo il sesto anno di insegnamento. 3Se il docente per sua colpa non termina l’abilitazione è tenuto al rimborso integrale delle spese sostenute dallo Stato come pure del salario di cui ha beneficiato durante il percorso abilitativo.

Art. 13 Abrogazione

Il regolamento concernente l’onere d’insegnamento dei docenti del 20 agosto 1997 è abrogato.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2018. Pubblicato nel BU 2018, 183. 4 Cpv. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 13.2.2026 - BU 2026, 46; precedente modifica: BU 2025, 332.

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