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22 provisions
Art. 1 (art. 12 cpv. 6 LT)
Per ogni decisione di riparto quote coniugi, richiesta per iscritto ai sensi dell’art. 12 cpv.
1 seconda frase LT, è percepita una tassa di 200 franchi.
Spese deducibili degli immobili appartenenti alla sostanza privata (art. 31 LT)
Art. 2
1Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili
appartenenti alla sostanza privata, il contribuente può far valere le seguenti deduzioni complessive:
a) il 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale,
l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
b) il 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale,
l’immobile ha più di 10 anni.3
2Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la
deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva.4
3Non è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati da terzi
principalmente a fini commerciali.
4La Divisione delle contribuzioni stabilisce le spese di manutenzione, i premi di assicurazione, le
spese di amministrazione e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione
dell’ambiente che sono deducibili, tenendo conto delle ordinanze emesse in materia di imposta
federale diretta.
Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative
(art. 37c LT)5
Art. 2a6 1La tassazione separata dei redditi equivalenti agli investimenti è concessa solo su
presentazione, da parte del contribuente, dell’attestazione di cui all’art. 5a cpv. 4, rilasciata
dall’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia, che certifica
l’adempimento da parte della società dei requisiti sanciti all’art. 5a cpv. 1–3.
2Il limite minimo di 50'000 franchi può essere adempiuto anche con investimenti in più società di
capitali o cooperative.
3Il limite complessivo massimo dell’importo tassato separatamente presso l’investitore è di 800'000
franchi per periodo fiscale.
Art. 3-4 …7
Capitolo II
Imposizione delle persone giuridiche
1 Titolo modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.
2 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 306; precedenti modifiche: BU 2002,
467; BU 2009, 537; BU 2013, 554; BU 2015, 582; BU 2024, 261.
3 Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554; precedente modifica: BU 2002,
467.
4 Cpv. modificato dal R 16.6.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 259.
5 Nota marginale introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
6 Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.
7 Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537.
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Art. 5 Esenzioni (art. 65 LT)
1Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta sull’utile e sul capitale, le
persone giuridiche di cui all’art. 65 lett. f) e g) LT devono presentare richiesta scritta o in via
elettronica all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche.8
2…9
Società di capitali o cooperative innovative
(art. 37c, 87 cpv. 1bis e 1ter, 89, 155 cpv. 4 LT)10
Art. 5a11 1Sono considerate innovative (start-up), le società di capitali o cooperative:
a) che hanno ricevuto un premio dal concorso W.A. de Vigier promosso dalla Fondazione i W.A.
de Vigier;12
b) che hanno ricevuto un premio dal concorso “Swiss economic award” promosso dallo Swiss
economic Forum;
c) che hanno concluso la fase B o la fase C del programma Innosuisse Startup coaching (ex CTI
Start-up / CTI Label);13
d) che sono fra le dieci finaliste del programma Boldbrain (ex StartCup Ticino);
e) che hanno partecipato all’intero programma Venture Kick;
f) che hanno partecipato all’intero programma Kickstart Accelerator;
g) che hanno partecipato all’intero programma Masschallenge;
h) in cui la società TiVentures SA, Lugano, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale
azionario o sociale;14
i) che sono state accreditate come spin-off ufficiali da uno dei due politecnici federali;15
j) in cui la fondazione Swiss Entrepreneurs Foundation, Bern, acquista o sottoscrive una
partecipazione nel capitale azionario o sociale;16
k) che hanno concluso l’intero processo di valutazione previsto da Innosuisse per i progetti
d’innovazione per startup;17
l) che hanno concluso l’intero programma di incubazione Tenity (ex F10).18
2L’agevolazione è concessa solo per i primi cinque periodi fiscali a partire dal momento in cui le
condizioni indicate al cpv. 1 risultano adempiute. Per il computo dei cinque periodi fiscali, l’anno in
cui si realizzano le condizioni vale quale primo periodo.19
3È possibile usufruire dell’agevolazione solo a partire dal periodo fiscale 2018 compreso.
4L’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia rilascia le necessarie
attestazioni che devono essere allegate alla dichiarazione fiscale per ottenere le agevolazioni di cui
agli articoli 37c, 87 cpv. 1bis, 89 e 155 cpv. 4 della legge tributaria. Esso tiene un registro delle
aziende alle quali ha concesso le attestazioni. Quest’ultime sono rilasciate, su richiesta, alle aziende
menzionate al cpv. 1, le quali sono tenute a fornirne copia ai propri investitori ai fini delle agevolazioni
previste agli art. 37c e 155 cpv. 4 LT. In casi eccezionali e su comprova di un interesse degno di
protezione, l’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia può
rilasciare le attestazioni direttamente agli investitori.
Capitolo III
…20
Art. 6-7 …21
8 Cpv. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 306.
9 Cpv. abrogato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554; precedente modifica: BU 2002,
467.
10 Nota marginale introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
11 Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.
12 Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.
13 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 203.
14 Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente modifica: BU 2020,
175.
15 Lett. introdotta dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.
16 Lett. introdotta dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.
17 Lett. introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.
18 Lett. introdotta dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - 2023, 325.
19 Cpv. modificato dal R 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 261.
20 Capitolo abrogato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.
21 Art. abrogati dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.
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Capitolo IV
Imposizione degli utili immobiliari
Rinuncia alla riscossione dell’imposta sugli utili immobiliari (art. 243a LT)22
Art. 8
Si rinuncia alla riscossione dell’imposta sugli utili immobiliari quando la stessa risulta
inferiore a fr. 30.–.
Capitolo V
Imposizione delle successioni e donazioni
Art. 9 Esenzione dall’imposta di successione e donazione (art. 154 LT)
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le
persone giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta
o in via elettronica all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche.
Art. 10 Retribuzione dei delegati comunali (art. 169 segg. LT)
1Le prestazioni dei delegati comunali sono retribuite come segue:
fr. 50.– per ogni intervento per l’apposizione o la levata dei sigilli;
fr. 100.– per l’allestimento di ogni inventario.
2L’Ufficio delle imposte di successione e donazione procede annualmente al conteggio e al
versamento della retribuzione.
Art. 11 Apposizione dei sigilli (art. 170 LT)
1I delegati comunali devono procedere all’apposizione dei sigilli qualora i beni rilevanti ai
fini della determinazione della sostanza risultino in pericolo oppure se espressamente richiesti da
uno o più eredi legali o istituiti. Tali circostanze di pericolo si possono presentare in particolare nei
seguenti casi:
a) persona deceduta sola, senza coniuge o eredi ascendenti o discendenti diretti;
b) circostanze personali e/o familiari problematiche e di cui il delegato è a conoscenza (litigi
familiari, procedure di divorzio in corso, altro);
c) presenza di un testamento di cui il delegato è a conoscenza;
d) decesso in circostanze anomale, che necessitano di chiarimenti da parte delle autorità
competenti;
e) presenza di beni o valori di particolare rilevanza e di cui il delegato è venuto a conoscenza;
f) altri casi in cui il delegato ritiene necessario o opportuno, tenuto conto dell’insieme delle
circostanze, un’apposizione dei sigilli.
2Se qualcuno si oppone all’apposizione dei sigilli prevista dall’art. 170 LT, il delegato comunale può
chiedere l’intervento della polizia per l’esecuzione del suo mandato.
3Egli informa immediatamente dell’accaduto l’Ufficio delle imposte di successione e donazione per
l’eventuale azione penale di cui agli art. 257 e seguenti LT.
Art. 12 Contenuto dell’inventario (art. 176 LT)
L’inventario deve contenere:
a) tutte le informazioni di carattere generale e particolare concernenti le persone e gli oggetti
coinvolti nella procedura d’inventario, di tassazione e di esazione;
b) gli attivi, ivi comprese le prestazioni assicurative in capitale, nonché i passivi di pertinenza delle
persone obbligate alla notifica;
c) le indicazioni necessarie allo scioglimento del regime matrimoniale ed alla determinazione delle
singole quote imponibili;
d) la documentazione richiesta dall’Ufficio delle imposte di successione e donazione.
Rinuncia alla riscossione dell’imposta di successione e donazione (art. 243a LT)
Art. 12a25 Si rinuncia alla riscossione dell’imposta di successione e donazione per ogni quota
ereditaria, legato o donazione quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.–.
Capitolo VI
22 Nota marginale modificata dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.
23 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 306.
24 Art. modificato dal R 28.8.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 199 e 201.
25 Art. introdotto dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.
640.110
Procedura
Art. 13 Autorità di vigilanza (art. 179 LT)
Al Dipartimento delle finanze e dell’economia è affidata la vigilanza sull’applicazione
della legge tributaria del 21 giugno 1994 e della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli
cinematografici del 20 ottobre 1986.
Art. 14 Autorità di applicazione (art. 180 LT)27
1Quale autorità di tassazione sono designati i seguenti uffici:
a) gli Uffici circondariali di tassazione per le imposte sul reddito, sulla sostanza e sugli utili
immobiliari delle persone fisiche. Essi sono competenti anche per la decisione di tassazione ai
sensi degli articoli 108, 109 e 118 e 119 LT;29
b) l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche per le imposte sull’utile, sul capitale, immobiliare
e sugli utili immobiliari delle persone giuridiche;
c) l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo per le imposte alla fonte di determinate persone
fisiche e giuridiche e per statuire sull’adempimento dei requisiti per la quasi residenza ai sensi
dell’articolo 118 LT;30
d) l’Ufficio delle imposte di successione e donazione per le imposte sulle successioni e sulle
donazioni.
2Le multe per violazione degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 1 LT) sono di pertinenza delle
autorità di tassazione e degli altri uffici competenti per materia; i ricuperi d’imposta (art. 236 LT), le
procedure semplificate di ricupero d’imposta per gli eredi (art. 238a LT), le autodenunce esenti da
pena (art. 258 cpv. 3 e 265a LT) e le altre procedure penali amministrative (art. 266 cpv. 2 LT) sono
di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve
entità (procedura semplificata per casi bagattella) che possono essere decisi anche dalla
competente autorità di tassazione.
2bisLa procedura semplificata per casi bagattella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità
di cui agli articoli 238a, 258 e 259 LT, ove il contribuente, rispettivamente l’erede, abbia chiesto
l’applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati
non superino (condizioni cumulative):
a) 10'000 franchi di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei
periodi fiscali non prescritti, di 100'000 franchi;
b) 200'000 franchi di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei
periodi fiscali non prescritti, di 2’000'000 franchi.31
Uffici circondariali di tassazione (art. 180 cpv. 3 LT)
Art. 15 a) criteri di attribuzione territoriale32
I comprensori degli uffici circondariali di tassazione sono fissati come segue:
a) l’Ufficio circondariale di Mendrisio comprende i Comuni del Distretto di Mendrisio e quelli del
Circolo del Ceresio;
b) l’Ufficio circondariale di Lugano comprende i comuni del Distretto di Lugano (ad eccezione di
quelli del circolo del Ceresio) e il comune di Medeglia;33
c) l’Ufficio circondariale di Locarno comprende i comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia ad
eccezione di quelli del Circolo del Gambarogno;34
d) l’Ufficio circondariale di Bellinzona comprende i Comuni del Distretto di Bellinzona e quelli del
Circolo del Gambarogno;35
26 Art. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
27 Nota marginale modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331.
28 Art. modificato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 500; precedente modifica: BU 2015,
582.
29 Lett. modificata dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.
30 Lett. modificata dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.
31 Cpv. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
32 Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente
modifica: BU 2004, 454.
33 Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457; precedenti modifiche: BU
2004, 454; BU 2009, 537; BU 2012, 615; BU 2013, 554.
34 Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457; precedente modifica: BU 2009,
537.
35 Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.
640.110
e) l’Ufficio circondariale di Biasca comprende i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera.
f) …37
Art. 16 b) criteri di attribuzione dei contribuenti38
Per l’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche l’attribuzione dei
contribuenti ai singoli uffici circondariali di tassazione avviene secondo i seguenti criteri:
a) 1. per le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza personale (art. 2 LT) fa
stato il comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento.39
2. Per i coniugi tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l’abitazione
coniugale. In assenza di una abitazione coniugale è determinante il Comune nel quale i coniugi
hanno le relazioni più strette;
3. Per i partner registrati tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata
l’abitazione comune. In assenza di un’abitazione comune è determinante il Comune nel quale
i partner registrati hanno le relazioni più strette;40
b) per le persone sotto tutela fa stato il Comune di residenza o, se esse soggiornano in casa di
cura al di fuori del Comune, il Comune sede dell’autorità tutoria;
c) per le persone fisiche assoggettate in virtù della loro appartenenza economica (art. 3 e 4 LT)
fa stato il luogo in cui si verificano le condizioni dell’assoggettamento alla fine del periodo fiscale
o al momento in cui cessa l’imponibilità. Se queste condizioni si verificano
contemporaneamente in più luoghi, fa stato il luogo in cui si trova la preponderanza dei beni
imponibili;41
d) per le società di persone fa stato il luogo a cui appartengono economicamente oppure dove vi
è la sede o l’amministrazione.42
Art. 17 c) criteri di attribuzione degli utili immobiliari43
1Per l’imposta sugli utili immobiliari l’attribuzione dei contribuenti avviene ai singoli uffici
di tassazione competenti in base al domicilio del contribuente al momento del trasferimento
imponibile.44
2Quando l’alienante non è assoggettato per appartenenza personale nel Cantone, l’imposizione
sugli utili immobiliari è assegnata all’Ufficio competente per la tassazione ordinaria dell’immobile
oggetto di trasferimento o al quale il trasferimento imponibile si riferisce.45
3...46
Art. 18 Informazioni di altre autorità (art. 185 LT)
La Divisione delle contribuzioni disciplina il genere e le modalità di trasmissione delle
informazioni che le autorità amministrative e giudiziarie devono comunicare in modo sistematico e
senza preventiva richiesta all’autorità fiscale per l’applicazione della legge tributaria.
Diffida per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta (art. 198 LT)
Art. 19
Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della
dichiarazione d’imposta viene percepita una tassa di fr. 50.–.
Tassa di esenzione (art. 226a LT)
36 Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.
37 Lett. abrogata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.
38 Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
39 Cifra modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
40 Cifra introdotta dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.
41 Lett. modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
42 Lett. modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
43 Nota marginale modificata dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325.
44 Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.
45 Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.
46 Cpv. abrogato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedenti modifiche: BU 2009,
537; BU 2014, 566.
47 Art. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371; precedente modifica: BU 2013,
554.
640.110
Art. 19a48 1Per ogni richiesta di:
a) decisione di esenzione o di rinnovo di esenzione dal pagamento dell’imposta sull’utile e sul
capitale;
b) decisione di esenzione o di rinnovo di esenzione dal pagamento dell’imposta di successione e
donazione;
c) preavviso di esenzione o di rinnovo di esenzione dal pagamento dell’imposta sull’utile e sul
capitale;
d) preavviso di esenzione o di rinnovo di esenzione dal pagamento dell’imposta di successione e
donazione;
viene percepita una tassa di 150 franchi ciascuna.
2Per i casi particolarmente complessi può essere richiesta una tassa fino ad un massimo di 500
franchi.
Art. 20 Autorità di riscossione (art. 239 LT)
1L’autorità competente in materia di riscossione dell’imposta è l’Ufficio esazione e
condoni.
2L’Ufficio esazione e condoni procede annualmente al conteggio e al versamento delle
partecipazioni comunali all’imposta immobiliare delle aziende idroelettriche (art. 99 LT), all’imposta
sugli utili immobiliari (art. 140 LT) e all’imposta di successione (art. 168 LT).49
Diffida per inosservanza dei termini di pagamento (art. 242, 253a e 253b LT)50
Art. 21
1Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di
imposte, di interessi, di multe o di spese viene percepita una tassa di fr. 50.–.
2Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di versamento del deposito o di
prestazione della garanzia ex art. 253a LT viene percepita una tassa di fr. 50.–.52
3Per ogni diffida inviata al notaio rogante che omette di riversare il deposito ricevuto viene percepita
una tassa di fr. 50.-.53
Art. 22 Autorità competente in materia di condoni (art. 246 LT)
1L’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per le decisioni di condono.
2Per le decisioni di condono si applicano per analogia i criteri stabiliti dalla legge federale
concernente la nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 e dalla relativa
ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta.54
Autorità competente per le certificazioni sulla crescita in giudicato delle decisioni
Art. 22a55 1Ogni singolo Ufficio è competente a certificare la crescita in giudicato delle proprie
decisioni. Per le decisioni oggetto di una procedura esecutiva la certificazione è rilasciata dall’Ufficio
esazione e condoni, rispettivamente dal competente Ufficio di tassazione quando oggetto della
procedura esecutiva è un’imposta comunale.56
2Le certificazioni che attestano la crescita in giudicato delle decisioni dell’Ufficio imposte alla fonte
sono sempre di competenza di quest’ultimo Ufficio.
Art. 23 Tassa per il rilascio di attestazioni fiscali (191a LT)
1Per ogni attestazione fiscale rilasciata o fotocopie di documenti, può essere prelevata
una tassa da un minimo di fr. 30.– a un massimo di fr. 300.– a dipendenza dell’aggravio
amministrativo.58
48 Art. modificato dal R 19.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 306; precedente modifica: BU 2013,
554.
49 Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009,
537; precedente modifica: BU 2002, 467.
50 Nota marginale modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331; precedente
modifica: BU 2014, 184.
51 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.
52 Cpv. introdotto dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.
53 Cpv. introdotto dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331.
54 Cpv. modificato dal R 18.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 582.
55 Art. introdotto dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 216.
56 Cpv. modificato dal R 6.9.2005; in vigore dal 9.9.2005 - BU 2005, 277.
57 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.
58 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 57.
640.110
2Per i nulla osta ai sensi dell’articolo 172 della legge federale sull’imposta federale diretta del 14
dicembre 1990, rilasciati dall’Ufficio esazione e condoni, è prelevata una tassa di 150 franchi.59
Capitolo VII
Imposte comunali
Art. 24 Riversamento ai Comuni delle imposte alla fonte (art. 274 LT)
1L’Ufficio delle imposte alla fonte procede annualmente al conteggio e al versamento
dell’imposta alla fonte comunale. Esso può versare ai Comuni una o più rate di acconto.
2…60
Provvigione di rappresentanza (art. 296 LT)
Art. 24a61 1Nel caso in cui l’autorità cantonale rappresenta il Comune nelle procedure di riscossione
particolarmente complesse può essere trattenuta una provvigione del 10% sulla parte d’imposta
incassata di pertinenza comunale.
2Costituiscono procedure di riscossione particolarmente complesse le procedure speciali che
causano un aggravio amministrativo importante, in particolare i riscatti di attestati carenza beni, le
procedure esecutive, l’allestimento delle domande di garanzia o di sequestro e le relative procedure
amministrative.
3L’Ufficio imposte alla fonte rappresenta il Comune nella procedura di riscossione dell’imposta alla
fonte e trattiene una provvigione del 5% sulla parte d’imposta di pertinenza comunale.62
Capitolo VIII
Disposizioni finali
Art. 25 Abrogazioni
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto esecutivo concernente la tassazione dei terreni agricoli e forestali del 21 dicembre
1976;
b) il decreto esecutivo concernente il Dipartimento competente in materia fiscale e
l’organizzazione dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 1° settembre 1992;
c) il decreto esecutivo concernente il Comune di iscrizione a ruolo dei coniugi ai fini della
determinazione dell’Ufficio giurisdizionale competente per la tassazione ed il riparto del 20
dicembre 1988;
d) il decreto esecutivo concernente facilitazioni di pagamento dell’imposta di successione a carico
di assuntori d’aziende agricole del 21 dicembre 1976;
e) il decreto esecutivo concernente l’appartenenza fiscale in sede comunale delle persone
assoggettate alle trattenute d’imposta alla fonte del 18 novembre 1986;
f) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di previdenza professionale
dell’11 dicembre 1986;
g) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di imposte di successione e
donazione del 17 novembre 1987;
h) il regolamento di applicazione della legge 17 dicembre 1964 concernente l’imposta sul maggior
valore immobiliare del 28 giugno 1966;
i) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per diffide in materia fiscale del 29 settembre
1986;
l) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per il rilascio di informazioni fiscali del 29
settembre 1986.
Art. 26 Entrata in vigore
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1994, 559.
59 Cpv. modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 325; precedente modifica: BU 2022,
299.
60 Cpv. abrogato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331; precedenti modifiche: BU 2002,
467; BU 2014, 566.
61 Art. introdotto dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.
62 Cpv. introdotto dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 566.