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15 provisions
Art. 1 Scopo e definizione
1Il presente regolamento disciplina sia i preparativi e l’organizzazione dell’allarme sia
l’intervento in caso di incidente chimico.
2Per incidenti chimici si intendono eventi che coinvolgono sostanze che possono mettere in pericolo
la salute o l’incolumità della popolazione o minacciare l’ambiente.
3Quando l’evento assume dimensioni di catastrofe è applicabile la legge sulla protezione della
popolazione del 26 febbraio 2007. Il presente regolamento è applicabile sussidiariamente.2
4Valgono, per il resto, le disposizioni contenute nella legge sull'organizzazione della lotta contro gli
incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996.3
Art. 2 Competenze
Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento), in collaborazione con i Dipartimenti
delle istituzioni e delle finanze e dell’economia, organizza i preparativi e il servizio d’allarme e di
intervento in caso di incidente chimico.
Art. 3 Competenze delegate
1Il Dipartimento delega alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri (in seguito
Federazione), secondo le modalità e nei limiti stabiliti da una convenzione tra la Federazione stessa
e il Consiglio di Stato, il compito di organizzare l’intervento dei Corpi pompieri in caso di incidente
chimico.
2L’istruzione è assicurata dalla Federazione con l’aiuto dei servizi tecnici cantonali.
Finanziamento
Art. 4 a) Oneri
1Il Cantone provvede all’acquisto e alla manutenzione del materiale di base per la lotta
agli incidenti chimici in dotazione dei Corpi pompieri.
2I Comuni devono mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, in particolare le autorimesse
e i magazzini, per la custodia e la manutenzione del materiale.
b) Sussidi
3Per le spese di cui al cpv. 2 del presente articolo, il Cantone indennizza i Comuni secondo le
modalità stabilite da una convenzione fra la Federazione ed il Consiglio di Stato.
Organizzazione
Art. 5 a) Allarme
In caso di incidente o presunto incidente chimico, deve essere avvisata immediatamente
la Polizia cantonale, che prende le necessarie misure d’urgenza.
1 Ingresso modificato dal R 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.
2 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.
3 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.
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Art. 6 b) Comando durante l’intervento
1In caso di incidente chimico la direzione dell’intervento è assunta dal responsabile del
Centro di soccorso chimico o, fino al suo arrivo, dal responsabile del Centro di soccorso del settore.
2Il capo intervento può avvalersi della collaborazione di esperti dell’amministrazione e di specialisti
esterni.
Art. 7 c) Informazione
1Durante l’incidente, il capo intervento è responsabile dell’informazione della
popolazione, che avviene tramite la Polizia cantonale.
2Le informazioni tecniche circa le cause, lo svolgimento e le conseguenze dell’incidente sono
rilasciate dal Dipartimento.
Art. 8 d) Risanamento
1Il capo intervento è responsabile del risanamento, in collaborazione con i diversi enti
interessati.
2Quando il risanamento richiede l’intervento di specialisti, la direzione è assunta da un funzionario
del Dipartimento, in collaborazione con il Centro di soccorso chimico e gli altri enti interessati.
3Il materiale asportato quale misura di risanamento è smaltito secondo le direttive del Dipartimento.
Art. 9 Inchiesta
1L’inchiesta sulle cause e le responsabilità dell’incidente è svolta dalla Polizia cantonale
in collaborazione, se del caso, con il Dipartimento ed il centro di soccorso chimico.
2Copia del rapporto d’inchiesta deve essere inviata all’Autorità giudiziaria ed al Dipartimento.
Spese
Art. 10 a) Conteggio
1Le spese d’intervento sono a carico dei perturbatori.
2Quando il responsabile non è domiciliato in Svizzera, la Sezione o la Polizia cantonale possono
pretendere dall’obbligato un deposito cauzionale oppure un’altra garanzia adeguata a copertura
delle presumibili spese di intervento e di risanamento.
3È impregiudicata ogni azione civile e/o penale.
Art. 11 b) Procedura d’incasso
1I costi dell’intervento sono addebitati con decisione della Sezione della protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo.4
2Scaduto il termine di pagamento può essere prelevato un interesse di mora annuo del 5%.
Indennità
Art. 12 a) Personale
1Le prestazioni dei Corpi pompieri sono indennizzate conformemente al decreto
esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei Corpi pompieri.
2Le tasse e le spese computabili sono fissate nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale
emanato dalla Divisione ambiente del Dipartimento del territorio.5
3Le prestazioni di consulenti esterni e di altri enti o ditte chiamati ad intervenire sono indennizzate
secondo le tariffe a regia di categoria.
4Le prestazioni della polizia sono fatturate in base al tariffario del regolamento concernente le tasse
per prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016.6
Art. 13 b) Mezzi e materiale
1L’impiego di veicoli e/o natanti è fatturato come segue:
a. veicolo leggero o natante pesante, fr. 200.- per un intervento fino a 1 ora e mezza. In seguito
per ogni ulteriore ora d’impiego o frazione fr. 130.-;
b. natante veloce fr. 130.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni
ulteriore ora d’impiego o frazione fr. 80.-;
4 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73; precedente modifica: BU 2019,
341.
5 Cpv. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 451.
6 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.
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c. veicolo di soccorso chimico, da fr. 500.- a fr. 1’000.- per un intervento della durata fino a 1 ora
e mezza a dipendenza del materiale impiegato. In seguito per ogni ulteriore ora d’impiego o
frazione da fr. 300.- a fr. 600.- a dipendenza del materiale impiegato.
2Per la posa di barriere galleggianti è dovuta la seguente tariffa:
a. fino a ml 50, fr. 390.-;
b. per ogni ulteriore 50 ml o frazione, fr. 130.-.
3Per l’impiego del materiale assorbente è dovuto un importo da fr. 35.- a fr. 100.- il sacco, a
dipendenza del tipo di materiale utilizzato.
4L’altro materiale di consumo in dotazione come pure il materiale danneggiato da sostituire, è
fatturato al prezzo d’acquisto.
5Le spese di eliminazione del materiale asportato quale misura di risanamento sono conteggiate in
base alle tariffe vigenti.
Art. 14 c) Tassa di cancelleria
Per ogni intervento è prelevata una tassa da franchi 100.-- a franchi 500.--.
Art. 15 Disposizione finale
1È abrogato il decreto esecutivo per l’organizzazione dell’allarme e dell’intervento in caso
di inquinamento con idrocarburi e altri materiali nocivi per le acque e per il conteggio delle spese
degli interventi dello Stato del 20 marzo 1984.
2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del
Cantone Ticino dopo l’approvazione federale8, ed entra immediatamente in vigore.9
Pubblicato nel BU 1995, 299.
7 Art. modificato dal R 2.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 407.
8 Approvazione federale: 26 maggio 1995.
9 Entrata in vigore: 9 giugno 1995 - BU 1995, 299.