33 provisions
Art. 1 Compiti
1La polizia cantonale è un servizio pubblico con il compito di tutelare la sicurezza e di
mantenere l’ordine legalmente costituito.
2La polizia cantonale in particolare:
1. previene e, per quanto possibile impedisce le infrazioni, mediante l’informazione e il controllo, le
accerta e le denuncia alle autorità competenti;
2. indaga sui reati di propria iniziativa o su denuncia e svolge l’attività di polizia giudiziaria su
mandato del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie, conformemente alle norme della
procedura penale.2
3. assicura con mezzi proporzionati l’esecuzione delle decisioni amministrative e giudiziarie,
emesse dalle autorità;
4. protegge l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni pubblici e privati;
5. coordina i primi interventi in caso di incidenti e di catastrofi e presta assistenza.
3Sono riservate le competenze delle polizie comunali.
4Il Consiglio di Stato può sottoscrivere accordi di collaborazione con enti pubblici o privati in materia di
soccorso.3
5Il Consiglio di Stato può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, segnatamente al corpo
delle guardie di confine e alla polizia ferroviaria, funzioni di controllo, di accertamento e di polizia
giudiziaria su oggetti di competenza dell’autorità giudiziaria penale relativi a reati minori; il magistrato
può servirsi degli organi pubblici con compiti di sicurezza per l’assunzione di informazioni o mezzi di
prova per il tramite della polizia cantonale incaricata del coordinamento.4
Art. 2 Subordinazione
1Tutti gli agenti della polizia cantonale fanno parte di un unico corpo, subordinato al
Consiglio di Stato, che ne dispone attraverso il Dipartimento competente.
2L’attività di polizia giudiziaria è esercitata sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Ministero
pubblico e delle autorità giudiziarie competenti.
3Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento, d’intesa con il Ministero pubblico, le competenze e
l’organizzazione all’interno della polizia:
a) per l’applicazione delle istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie;
b) per l’esecuzione dei mandati;
c) per l’informazione tempestiva delle autorità penali competenti.
Art. 3 Coercizione fisica
1La coercizione fisica è autorizzata per adempiere i compiti di polizia solo quando è
proporzionata allo scopo e alle circostanze.
1 Titolo modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.
2 N. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.
3 Cpv. introdotto dalla L 21.9.2010; in vigore dal 12.11.2010 - BU 2010, 436.
4 Cpv. introdotto dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 202.
5 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.
2Essa deve cessare immediatamente quando la resistenza è piegata.
Ricorso alle armi.
Art. 4 Casi autorizzati
1La polizia, di regola, presta servizio armata.
2Il ricorso alle armi dev’essere proporzionato allo scopo ed alle circostanze; esso è autorizzato
esclusivamente quale mezzo estremo di difesa o di coercizione, se altri mezzi disponibili non bastano:
1. quando, in modo imminente e pericoloso, la vita di un agente è minacciata oppure l’agente è
minacciato o aggredito nella sua integrità fisica;
2. quando, in modo imminente e pericoloso, la vita di altre persone è minacciata oppure altre
persone sono minacciate o aggredite nella loro integrità fisica;
3. per permettere alla polizia di assolvere un dovere di servizio sufficientemente importante. Le
seguenti fattispecie sono considerate doveri di servizio sufficientemente importanti:
a) quando persone che hanno commesso o sono seriamente indiziate di aver commesso un grave
reato cercano di sottrarsi con la fuga alla cattura o allo stato di detenzione;
b) quando da informazioni ricevute o da constatazioni proprie, l’agente di polizia può dedurre che
una persona che tenta di sottrarsi con la fuga alla cattura costituisce un pericolo grave ed
imminente per la vita o la salute di altre persone;
c) per liberare ostaggi;
d) per impedire reati gravi ed imminenti contro istallazioni dalle quali deriverebbero pericoli o
pregiudizi importanti per la collettività.
3L’impiego dell’arma è preceduto dall’avvertimento “polizia, alt o sparo” se scopo e circostanze lo
permettono.
Art. 5 Legittimazione
Gli agenti che intervengono senza uniforme debbono dichiarare spontaneamente la propria
appartenenza alla polizia; in tutti i casi, se richiesti, devono legittimarsi.
Art. 6 Collaborazione
1Nei casi di particolare urgenza e gravità ogni persona sul luogo è tenuta a dare manforte
agli agenti di polizia, con il loro consenso.
2Chiunque sia ufficialmente autorizzato all’esercizio di una professione è tenuto a prestare la sua
opera per legittimi interventi di polizia che richiedono speciali conoscenze e capacità.
3Lo Stato risponde dei danni causati o subiti nell’esercizio di questi doveri come per i propri funzionari.
Art. 7 Fermo e arresto provvisorio6
1Gli agenti, nell’adempimento dei loro compiti, possono fermare una persona e, se
necessario, tradurla al posto di polizia nei casi, secondo le modalità e per la durata previsti dalla
procedura penale.
2Il regolamento stabilisce quali agenti siano competenti a prolungare oltre le tre ore l’arresto
provvisorio in caso di contravvenzione.
Fermo in materia di estradizione
Art. 7a8 1In materia di estradizione, la polizia cantonale esegue il fermo degli stranieri ricercati e
l’estradizione conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.
2Quando vi sia pericolo nel ritardo, essa è competente per la perquisizione dell’estradando, nonché
per il sequestro dei mezzi di prova e del provento del reato.
3Il magistrato competente deve essere informato immediatamente.
Controllo dell’identità
Art. 7b9 1Gli agenti, nell’adempimento degli altri compiti di ordine pubblico, possono esigere da ogni
persona interpellata che giustifichi la propria identità.
6 Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.
7 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.
8 Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.
9 Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 250.
2Se la persona non è in grado di giustificare l’identità e l’accertamento appare necessario, può essere
condotta in un posto di polizia per il tempo strettamente necessario all’identificazione, comunque
inferiore a 24 ore.
Custodia di polizia
Art. 7c10 1La polizia cantonale può porre provvisoriamente sotto custodia:
a) persone che mettono in pericolo sé stesse o che possono rappresentare un pericolo per la
sicurezza di terzi;
b) persone che, per il loro comportamento, perturbano la sicurezza e l’ordine pubblico in modo
grave ed imminente;
c) persone al fine di garantire l’esecuzione di una decisione di consegna, di traduzione forzata, di
allontanamento, di respingimento o di espulsione, ordinata dall’autorità competente.
2La persona presa in custodia va informata sul motivo del provvedimento e, se le circostanze lo
consentono, deve esserle fornita l’opportunità di informare una persona di sua fiducia. Per persone
minorenni o interdette deve essere informato il rappresentante legale.
3La persona può essere trattenuta in custodia di polizia per il tempo necessario, tuttavia al massimo
per 24 ore. La misura deve essere disposta dall’ufficiale di polizia.
4Contro la misura della custodia di polizia è dato ricorso al giudice dei provvedimenti coercitivi entro
30 giorni dalla messa in custodia. Il ricorso non ha effetto sospensivo e si applica il codice di
procedura penale svizzero.
5La persona presa in custodia deve essere sottoposta a visita medica se lo richiede espressamente,
come pure se le sue condizioni psico-fisiche appaiono alterate o altri motivi lo impongano.
6La persona presa in custodia ha il diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Il picchetto è
assicurato dal servizio del picchetto degli avvocati della prima ora predisposto per le difese in ambito
penale. Vale per analogia quanto disposto dall’art. 135 del codice di procedura penale.
7I costi, inclusi quelli per l’intervento del patrocinatore, vengono, di regola, addossati alla persona
posta sotto custodia. La decisione sui costi può essere impugnata alla Corte dei reclami penali entro
30 giorni dalla notifica della decisione.
Trattenuta e consegna di minorenni
Art. 7d11 La polizia cantonale, se disposto dall’ufficiale, può trattenere minorenni per procedere al
più presto, di regola entro 24 ore, alla loro riconsegna a chi ne detiene la custodia o all’autorità di
protezione dei minori competente.
Art. 8 Misure di identificazione
1Misure di identificazione quali fotografie e impronte possono essere prese sulle persone
indiziate, o per necessità di raffronto con tracce relative ad un crimine o ad un delitto, oppure in caso
di dubbia identità.
2A richiesta dell’interessato rivelatosi estraneo, tali misure di identificazione devono essere distrutte al
termine dell’inchiesta.
Art. 9 Perquisizioni
1Gli agenti perquisiscono in modo adeguato alle circostanze le persone:
- arrestate o da incarcerare;
- indiziate di detenere il provento o gli strumenti di reato;
- indiziate di portare armi o per analoghi motivi di sicurezza;
- se necessario per accertarne l’identità.
2La perquisizione deve avvenire ad opera di un funzionario del medesimo sesso, salvo che lo esiga la
sicurezza immediata.
3Gli agenti, nell’adempimento dei loro compiti, possono perquisire veicoli e contenitori suscettibili di
contenere oggetti di provenienza delittuosa o atti a commettere reati.
Allontanamento e divieto di rientro in ambito
di violenza domestica
10 Art. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 – BU 2019, 33.
11 Art. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 – BU 2019, 33.
Art. 9a12 1L’ufficiale di polizia può decidere l’allontanamento per dieci giorni di una persona
dall’abitazione comune e dalle sue immediate vicinanze, come pure vietarle l’accesso a determinati
locali e luoghi, se lei rappresenta un serio pericolo per l’integrità fisica, psichica o sessuale di altre
persone facenti parte della stessa comunione domestica.
2La polizia cantonale si fa consegnare dalla persona allontanata le chiavi dell’abitazione e la invita a
designare un recapito. La persona allontanata ha la possibilità di prendere con sé gli effetti personali
strettamente necessari per la durata dell’allontanamento.
3La polizia cantonale informa la vittima e la persona allontanata sui centri di consulenza e sostegno e
sulle offerte di terapia. La vittima viene informata anche sulla possibilità di rivolgersi entro il termine
della misura dell’allontanamento, al giudice, affinché la stessa possa essere prolungata e possano
essere pronunciate altre misure.
4L’ufficiale di polizia comunica per iscritto entro 24 ore alla persona allontanata la decisione indicante i
motivi dell’allontanamento, i luoghi del divieto e le conseguenze dell’inosservanza delle decisioni
dell’autorità. Copia della decisione viene trasmessa immediatamente alle altre persone coinvolte e
all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
5La decisione di allontanamento e divieto di rientro può essere contestata, entro 3 giorni dalla notifica,
davanti al pretore, il quale la esamina sulla base degli atti e può ordinare un dibattimento orale. Egli
decide entro 3 giorni. Sono applicabili per analogia gli articoli 261 e seguenti del codice di procedura
civile del 19 dicembre 2008. Gli atti vengono notificati alla persona allontanata per il tramite della
polizia.
6L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa prende immediatamente contatto con la persona allontanata; se
quest’ultima non desidera consulenza la documentazione ricevuta viene distrutta.
7La polizia comunale è tenuta a trasmettere indilatamente alla polizia cantonale copia della
documentazione concernente i suoi interventi in ambito di conflitti domestici.
8Sono riservati i disposti previsti dal Codice di procedura penale.
Registrazioni audio e video
per l’identificazione dei veicoli
Art. 9b13 1La polizia può effettuare registrazioni audio e video mediante apparecchi di lettura
automatica e di riconoscimento delle targhe dei veicoli, per l’identificazione di veicoli nell’ambito di
operazioni di ricerca.
2Le registrazioni devono essere distrutte dopo cento giorni, riservato il capoverso 3.
3Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale, alle autorità
giudiziarie che trattano il caso e negli altri casi fissati nella legge sulla protezione dei dati personali
elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.
4Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
5Per il resto, sono applicabili la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e la legge
sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13
dicembre 1999.
Registrazioni audio e video
a supporto operativo
Art. 9c14 1La polizia può effettuare registrazioni audio e video, mediante apparecchi tecnici fissi e
mobili che permettono l’identificazione di persone, allo scopo di garantire, nel rispetto dei diritti
fondamentali, la sicurezza e il mantenimento dell’ordine pubblico, di prevenire e reprimere atti illeciti e
di preservare l’integrità di persone o beni nei seguenti ambiti:
a) manifestazioni di massa, segnatamente sportive o di piazza, se esiste un rischio oggettivo che
possano essere commessi atti violenti contro persone o cose;
b) durante interventi di polizia, quando esiste un rischio oggettivo per l’incolumità delle persone e
degli agenti di polizia coinvolti.
2L’impiego degli apparecchi tecnici di ripresa deve essere idoneo e proporzionato allo scopo, oltre che
riconoscibile mediante misure adeguate.
12 Art. modificato dalla L 16.10.2017; in vigore dal 1.2.2018 - BU 2017, 457; precedenti modifiche: BU 2007,
607; BU 2010, 318; BU 2012, 252.
13 Art. introdotto dalla L 13.11.2007; in vigore dal 1.2.2009 - BU 2009, 51.
14 Art. introdotto dalla L 29.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 77.
3I dati registrati possono essere elaborati solo per le finalità indicate al capoverso 1 e per scopi
formativi.
4Se non sono estratte, le registrazioni devono essere cancellate automaticamente entro 7 giorni. Se
sono estratte, esse devono essere distrutte entro 100 giorni, riservata la loro trasmissione secondo i
cpv. 5 e 6 e l’eventuale loro utilizzazione per la formazione.
5Le registrazioni possono essere trasmesse, spontaneamente o su richiesta motivata, solo alle
autorità competenti nell’ambito di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari e negli altri casi
fissati nella Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie
comunali del 13 dicembre 1999.
6Queste autorità possono elaborare le registrazioni solo nella misura in cui risultano idonee e
necessarie quali mezzi di prova secondo la procedura applicabile; le registrazioni sono distrutte al più
tardi con la scadenza del termine di prescrizione o con la crescita in giudicato della decisione.
7Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente le condizioni e le modalità di conservazione,
utilizzazione e distruzione dei dati, come pure le misure tecniche e organizzative per garantire la
protezione e la sicurezza dei dati.
8Per il resto sono applicabili la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e la legge
sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13
dicembre 1999.
Fonti confidenziali
Art. 9d15 Per raccogliere informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti, la polizia cantonale
può, garantendone la confidenzialità, far ricorso alle rivelazioni di fonti confidenziali.
Osservazione preventiva
Art. 9e16 1Per prevenire e impedire dei crimini e dei delitti, l’ufficiale di polizia cantonale può
disporre, con preavviso annotato a giornale, che la polizia cantonale osservi discretamente persone,
cose e luoghi liberamente accessibili, alle seguenti condizioni:
a) in base a indizi concreti si può ritenere che potrebbe essere commesso un crimine o un delitto; e
b) altre misure d’inchiesta risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2Nell’ambito di un’osservazione preventiva, gli agenti della polizia cantonale possono utilizzare, nei
luoghi liberamente accessibili, dei dispositivi tecnici al fine di:
a) ascoltare o registrare delle conversazioni;
b) effettuare delle registrazioni video;
c) localizzare persone o cose.
3Il prosieguo di un’osservazione preventiva oltre un mese necessita di un’autorizzazione da parte del
Ministero pubblico.
4Gli art. 141 e 283 del codice di procedura penale svizzero sono applicabili per analogia.
Indagine in incognito preventiva
Art. 9f17 1Prima dell’apertura di una procedura penale, al fine di riconoscere ed impedire dei reati, la
polizia cantonale può disporre un’indagine in incognito, alle seguenti condizioni:
a) in base a sospetti si può ritenere che sta per essere commesso un crimine o un delitto;
b) la gravità o la particolarità del reato giustifica un’indagine in incognito; e
c) le informazioni raccolte in precedenza non hanno dato esito positivo, altre misure d’inchiesta
risulterebbero eccessivamente difficili o onerose da attuare, oppure risulterebbero vane o non
sufficienti a garantire risultati adeguati.
2Il prosieguo di un’indagine in incognito preventiva oltre un mese necessita di un’autorizzazione del
Ministero pubblico.
3Gli agenti impiegati nelle indagini in incognito non dispongono di un’identità fittizia; la loro vera
identità e funzione, se necessario, figurano negli atti procedurali.
4Gli art. 141 e 298a-298d del codice di procedura penale (CPP) sono applicabili per analogia.
Inchiesta mascherata preventiva
15 Art. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 – BU 2019, 33.
16 Art. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 – BU 2019, 33.
17 Art. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 – BU 2019, 33.
Art. 9g18 1Alfine di impedire o prevenire la commissione di crimini o delitti e prima di un’eventuale
apertura di un procedimento penale, il Comandante della polizia cantonale può disporre un’inchiesta
mascherata preventiva alle seguenti condizioni:
a) in base ad indizi concreti si può ritenere che potrebbe venir commesso un crimine o un delitto ai
sensi dell’art. 286 cpv. 2 del codice di procedura penale svizzero oppure per prevenire sommosse
ai sensi dell’art. 260 del codice penale svizzero o gravi infrazioni alla legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr);
b) la gravità o la particolarità del reato giustifica l’inchiesta mascherata preventiva; e
c) le indagini già svolte non hanno dato esito positivo oppure altre misure d’inchiesta risulterebbero
eccessivamente difficili o onerose da attuare, sproporzionate, vane o non sufficienti a garantire
risultati adeguati.
2La polizia cantonale può avvalersi, per gli impieghi di inchieste mascherate preventive, di terze
persone anche se prive di formazione professionale in materia di polizia.
3L’avvio di un’inchiesta mascherata preventiva è sottoposta all’approvazione del giudice dei
provvedimenti coercitivi.
4Gli art. 141, 151 e 285a-298 del codice di procedura penale (CPP) sono inoltre applicabili per
analogia.
Costituzione di identità fittizie
Art. 9h19 1Il giudice dei provvedimenti coercitivi, su proposta del comandante della polizia cantonale
e nell’ambito di un’inchiesta mascherata preventiva, può assegnare un’identità fittizia all’agente
infiltrato, a terze persone e alla persona di contatto, allo scopo di garantirne l’anonimato.
2L’identità fittizia può essere allestita anticipatamente: a questo scopo il comandante della polizia
cantonale può disporre l’allestimento di documenti fittizi o l’alterazione di documenti come pure
l’impiego di altro materiale soggetto ad autorizzazione.
3Gli impieghi e l’identità fittizia degli agenti infiltrati sono strettamente confidenziali e non possono
essere rivelati. Chi contravviene a queste disposizioni incorre in sanzioni disciplinari e/o penali.
Segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta
Art. 9i20 La polizia cantonale, in applicazione e conformemente alle condizioni di cui agli art. 33 e 34
dell’Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio
SIRENE (Ordinanza N-SIS), può segnalare persone, veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di
una segnalazione discreta o di un controllo mirato.
Art. 10 Tasse, recupero spese e ricompense21
1La polizia interviene gratuitamente.
2Chi provoca interventi straordinari o ingiustificati o per sua colpa e chi usufruisce degli accertamenti
di polizia a fini privati può essere tenuto al pagamento di tasse a copertura dei costi nei casi previsti
da regolamento; le spese della polizia per intervento ed inchiesta nei procedimenti penali e di
contravvenzione sono attribuite e percepite dall’autorità che pronuncia sulla colpevolezza, secondo le
rispettive norme di procedura.
2aContro le tasse prelevate dalla polizia cantonale è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.22
3…23
4Chi, in determinati casi, contribuisce alla prevenzione di reati e alla identificazione o all’arresto dei
loro autori può essere indennizzato o ricompensato.
5I costi per prestazioni dipendenti da libero impegno contrattuale possono essere integralmente
recuperati.24
18 Art. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 – BU 2019, 33.
19 Art. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 – BU 2019, 33.
20 Art. introdotto dalla L 10.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 – BU 2019, 33.
21 Nota marginale modificata dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.
22 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
23 Cpv. abrogato dalla L 16.3.2011; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2012, 252.
24 Cpv. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.
Trasporto detenuti
Art. 10a25 1Il Consiglio di Stato può trasferire a privati il compito di provvedere al trasporto
intercantonale dei detenuti e alla relativa sorveglianza dei detenuti.
2Le modalità, che devono rispettare i diritti e la dignità umana delle persone trasportate, sono stabilite
da contratti o accordi separati.
Misure contro la violenza in occasione
di manifestazioni sportive.
Competenza
Art. 10b26 1L’ufficiale della polizia cantonale è competente:
a) a vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un’area esattamente delimitata in
prossimità di una manifestazione sportiva;
b) a obbligare una persona a presentarsi alla polizia in determinati orari;
c) a sottoporre una persona a un fermo preventivo di polizia.
2Il Pretore, su proposta dell’ufficiale della polizia cantonale, è competente a sottoporre una persona a
un fermo preventivo di polizia nel caso in cui la misura copra un periodo temporale superiore a 10
giorni.
3Il Dipartimento competente definisce i confini delle singole aree vietate.
4È competente il Pretore del luogo di residenza della persona interessata o in cui si temono atti
violenti.
5Le decisioni in materia di autorizzazione di manifestazioni sono adottate dalla polizia cantonale.27
Ricorsi
Art. 10c28 1Contro i provvedimenti adottati dall’ufficiale di polizia ai sensi dell’art. 10b cpv. 1 lett. a) e
b) è dato ricorso al Dipartimento competente, le cui decisioni possono essere impugnate davanti al
Tribunale cantonale amministrativo.
2Contro la misura del fermo preventivo di polizia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3Contro le decisioni della polizia cantonale in materia di autorizzazione di manifestazioni è data facoltà
di ricorso al Consiglio di Stato; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo diversa decisione
dell’autorità di ricorso.29
Misure contro la violenza in altre manifestazioni
Art. 10d30 1L’ufficiale della polizia cantonale è competente a adottare le misure indicate nell’articolo
10b capoverso 1, qualora sia necessario per prevenire atti violenti o danni alle persone o alle cose in
altre manifestazioni; per l’adozione di queste misure sono applicabili per analogia i criteri in materia di
violenza in occasione di manifestazioni sportive.
2L’articolo 10b capoversi 2 e 4 e l’articolo 10c sono applicabili per analogia; l’area vietata è stabilita
dall’ufficiale della polizia cantonale nella decisione sul divieto di accesso all’area.
Ricerca e salvataggio di persone disperse
Art. 10e31 1L’ufficiale di picchetto della polizia cantonale è competente a ordinare la sorveglianza del
traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ritrovare una persona dispersa.
2L’autorità d’approvazione dell’ordine di sorveglianza, e garante della successiva distruzione degli
elementi raccolti, è il giudice dei provvedimenti coercitivi.32
Rapporti con le autorità estere
25 Art. introdotto dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 40.
26 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 47; precedente modifica: BU 2008,
203.
27 Cpv. introdotto dal DL 15.4.2013; in vigore dall’11.6.2013 - BU 2013, 266.
28 Art. introdotto dalla L 19.2.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 203.
29 Cpv. introdotto dal DL 15.4.2013; in vigore dall’11.6.2013 - BU 2013, 266.
30 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 47.
31 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 47; precedente modifica: BU 2008,
503.
32 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
Art. 10f33 1La polizia cantonale è competente, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, per
presentare e per evadere in proprio nome richieste di informazioni per autorità di polizia estere.
2La polizia cantonale, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, cura i rapporti con gli enti
internazionali di polizia e con la polizia dei paesi stranieri, particolarmente nell’ambito frontaliero.
TITOLO II
Organizzazione della polizia cantonale
Art. 11 Composizione
1La polizia cantonale è composta dallo Stato Maggiore, dalla Polizia Giudiziaria, dalla
Gendarmeria (con compiti di Polizia Mobile e Polizia di Prossimità) e dai Servizi Generali.
2Il corpo di polizia cantonale è istruito ed organizzato così da poter funzionare anche come organo
militare, segnatamente nell’impiego di reparti e nella condotta in situazioni d’emergenza.
3Ai funzionari tecnici e amministrativi integrati nell’organizzazione del corpo secondo la pianta
organica dei dipendenti dello Stato, non si applicano le disposizioni per gli agenti di polizia, riservati
analoghi diritti e doveri connessi con le funzioni svolte.
Art. 12 Ufficiali
1Gli ufficiali sono funzionari dirigenti del corpo che assicurano, in particolare, il
coordinamento tra gendarmeria e polizia giudiziaria.
2Il comandante del corpo risponde, nei confronti del direttore del Dipartimento, per il funzionamento e
la disciplina del corpo; egli assicura, con la cooperazione degli altri ufficiali, la direzione del corpo.
Art. 13 Gendarmeria
1La gendarmeria comprende aiutanti, sergenti maggiori, sergenti, caporali, appuntati e
gendarmi.
2La gendarmeria presta servizio di regola in uniforme e opera prevalentemente tramite il contatto
locale con la popolazione (polizia di prossimità) e l’intervento rapido (polizia mobile).
3…
4…
Art. 14 Polizia giudiziaria37
1La polizia giudiziaria comprende commissari e ispettori, oltre ai responsabili definiti dal
regolamento.
2La polizia giudiziaria svolge prevalentemente compiti investigativi in abiti civili.
Art. 15 Distribuzione nel territorio
1Il comando ha sede nel distretto di Bellinzona.
2La polizia giudiziaria, oltre ad una sede principale per le sezioni specialistiche, dispone di sedi nei
distretti di Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona.
3Almeno un posto di polizia di prossimità ha sede in ciascuno dei distretti di Mendrisio, Lugano e
Locarno, compreso il distretto di Vallemaggia, rispettivamente nei distretti di Bellinzona e Riviera,
compresi i distretti di Blenio e Leventina. Altri posti locali possono essere istituiti secondo il bisogno.
4Per garantire la permanente prontezza di intervento reparti di polizia mobile hanno sede nei pressi
degli svincoli autostradali di Bellinzona per il Sopraceneri e di Lugano per il Sottoceneri.
5Gli ufficiali operano su tutto il territorio cantonale secondo la specializzazione dei compiti garantendo
il coordinamento tra le unità, in particolare tra polizia mobile, polizia di prossimità e polizia giudiziaria.
33 Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010. 250.
34 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
35 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
36 Art. modificato dalla L 16.3.2011; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2012, 252; precedente modifica: BU 2001,
381.
37 Nota marginale modificata dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
38 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
39 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
TITOLO III
Statuto dell’agente di polizia cantonale - formazione permanente
Art. 16 Principi
1Il rapporto d’impiego degli agenti di polizia è regolato dalla legge sull’ordinamento degli
impiegati dello Stato e dei docenti; l’onere complessivo delle ore di lavoro corrisponde a quello dei
funzionari.
2Gli agenti sono tenuti alla particolare disciplina richiesta dal servizio di polizia.
3Gli agenti esercitano i compiti di polizia anche fuori dai turni di servizio, quando le circostanze lo
richiedono.
4La funzione di agente di polizia, anche se svolta a tempo parziale, esclude ogni altra attività
professionale.
Art. 17 Assunzione degli ufficiali
1Gli ufficiali sono assunti per pubblico concorso, aperto ad agenti di gendarmeria o di
polizia giudiziaria e a candidati esterni con titolo accademico o con altra formazione adeguata.
2Nessuna delle categorie di provenienza deve essere rappresentata in numero preponderante.
Art. 18 Assunzione degli aspiranti gendarmi
1Possono concorrere quali aspiranti gendarmi i candidati che:
a) hanno concluso con successo una formazione professionale o scolastica determinata dal
Consiglio di Stato;
b) adempiono i requisiti di età, costituzione fisica e altri previsti dal bando di concorso.41
2…42
3L’esame di ammissione è sostenuto davanti ad una commissione nominata dal Consiglio di Stato.
Assunzione presso la polizia giudiziaria
Art. 18a43 L’assunzione presso la polizia giudiziaria può avvenire:
a) per concorso interno ed esame fra gli agenti idonei della polizia cantonale con l’obbligo di
frequentare la Scuola di polizia giudiziaria;
b) per concorso pubblico, ossequiati i requisiti pubblicati nel relativo bando, secondo i criteri definiti
nel regolamento, con l’obbligo di frequentare la Scuola cantonale di polizia e conseguire
l’attestato federale di agente di polizia;
c) per concorso pubblico quale specialista in possesso di un titolo accademico o di un diploma in
specializzazioni di interesse per la polizia giudiziaria.
Art. 19 Scuola cantonale di polizia44
1Una Scuola cantonale di polizia è organizzata nell’ambito della polizia cantonale ed è
diretta da un ufficiale.45
2Il Consiglio di Stato decide:
- l’ammissione alla scuola, visti i risultati dell’esame;
- il licenziamento immediato dalla scuola per inidoneità;
- la retribuzione e in genere lo statuto degli aspiranti durante la scuola.
Art. 20 Nomine
1La nomina a gendarme avviene al termine della Scuola cantonale di polizia, conclusa con
il conseguimento dell’attestato professionale federale per agente di polizia e dopo aver portato a
termine con successo il periodo pratico di introduzione alla professione.
40 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
41 Cpv. modificato dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 202.
42 Cpv. abrogato dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 202.
43 Art. introdotto dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 202.
44 Nota marginale modificata dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 202.
45 Cpv. modificato dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 202.
46 Art. modificato dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 202; precedente modifica: BU 2001,
381.
2La nomina in polizia giudiziaria:
a) degli ispettori assunti per concorso interno tra gli agenti idonei della polizia cantonale avviene
dopo aver assolto con successo la Scuola di polizia giudiziaria;
b) degli ispettori assunti per concorso pubblico avviene al termine della Scuola cantonale di polizia
conclusa con il conseguimento dell’attestato professionale federale per agente di polizia e dopo
aver portato a termine con successo il periodo pratico di introduzione alla professione.
3Agli specialisti ai sensi dell’art. 18a lett. c viene da subito conferita la nomina nella polizia giudiziaria.
Art. 21 Formazione permanente
La formazione permanente e, ove occorre, la specializzazione costituiscono un obbligo per
ogni agente. Ad esse si provvede con corsi e periodi di formazione all’interno e all’esterno del corpo di
polizia, compreso il servizio presso polizie di altri Cantoni e di altri Stati.
Art. 22 Promozioni e trasferimenti
1Il grado è attribuito agli ufficiali con l’assunzione o tramite promozione, conformemente
alla pianta organica e alle funzioni assunte.
2Nella gendarmeria e nella polizia giudiziaria le promozioni avvengono secondo gli esami superati, i
corsi di formazione frequentati, l’idoneità, il merito e l’anzianità di servizio; la pianta organica
determina il grado massimo al quale si può accedere per ciascuna funzione.
3Le funzioni che comportano trasferimenti o possibilità di promozione sono offerte di regola a
concorso interno.
4Il trasferimento periodico di sede o di servizio può essere prescritto, particolarmente nei primi anni di
carriera, allo scopo di migliorare l’esperienza degli agenti e la funzionalità del lavoro della polizia.
Art. 23 Competenze nella gestione del personale
1Il regolamento determina le attribuzioni del Dipartimento e del comandante in materia di
gestione del personale, di regola come istanza non definitiva.
2La delega può estendersi alle decisioni disciplinari di prima istanza nei casi meno gravi.
Art. 24 Fine del rapporto
Gli agenti che lasciano di propria volontà il corpo nei due anni successivi alla Scuola
cantonale di polizia possono essere tenuti al rimborso dei costi dell’istruzione.
TITOLO IIIA49
Rimedi di diritto
Autorità di ricorso
Art. 24a50 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
TITOLO IV
Polizie comunali
Art. 25 Generalità
1Nell’esercizio delle funzioni di polizia locale i Municipi si avvalgono degli agenti della
polizia comunale; ad essi si applicano gli art. 3, 4, 5, 7b, e 9 della presente legge.
2…
47 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
48 Art. modificato dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 202.
49 Titolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
50 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1. 2009 - BU 2009, 21.
51 Art. modificato dalla L 16.3.2011; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2012, 252; precedente modifica: BU 2010,
250.
Art. 26
…52
Art. 26a
…53
Art. 27
…54
Art. 27a
…55
TITOLO IVA56
Altri statuti del personale di Polizia
Agente di custodia armato
Art. 27b57 1Gli agenti di custodia armati della polizia cantonale hanno le seguenti competenze:
a) gestione delle persone in stato di detenzione all’esterno delle Strutture carcerarie;
b) trasporto dei detenuti nel cantone, da e verso altri cantoni nonché all’estero;
c) piantonamenti durante i processi e i ricoveri in strutture ospedaliere o altri luoghi di detenzione
temporanea, esterni alle Strutture carcerarie;
d) gestione dei detenuti nell’ambito dei compiti attribuiti alla polizia.
2L’uso dell’arma è autorizzato:
a) nei casi di cui all’art. 4 cpv. 2 cifre 1 e 2;
b) quando persone pericolose o che hanno commesso o sono indiziate di aver commesso un grave
reato e che sono sotto la loro custodia, tentano di fuggire.
Assistente di polizia
Art. 27c58 1Gli assistenti di polizia hanno in particolare le seguenti competenze:
a) controllo e gestione del traffico, compresa l’intimazione e l’incasso di multe nell’ambito della
circolazione stradale e l’avvio di procedure ordinarie;
b) supporto nei compiti attribuiti agli agenti e definiti dal regolamento.
2Gli assistenti di polizia non sono armati.
Ausiliario di polizia
Art. 27d59 1Gli ausiliari di polizia hanno le seguenti competenze:
a) controllo e gestione del traffico ai sensi della legislazione cantonale sulla circolazione stradale;
b) disciplinamento del traffico, limitatamente a segnalazioni manuali.
2Gli ausiliari di polizia non sono armati.
Obblighi
Art. 27e60 1Gli agenti di custodia armati, gli assistenti di polizia e gli ausiliari di polizia, sono tenuti al
lavoro a turni nonché alla particolare disciplina richiesta dalla loro funzione.
2Essi seguono un’apposita formazione sotto l’egida del Centro regionale di formazione di polizia.
TITOLO V
Disposizioni finali
52 Art. abrogato dalla L 16.3.2011; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2012, 252; precedente modifica: BU 2010,
250.
53 Art. abrogato dalla L 16.3.2011; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2012, 252; precedente modifica: BU 2010,
250.
54 Art. abrogato dalla L 16.3.2011; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2012, 252.
55 Art. abrogato dalla L 16.3.2011; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2012, 252; precedente modifica: BU 2001,
381.
56 Titolo introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.
57 Art. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.
58 Art. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.
59 Art. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.
60 Art. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 294.
Art. 28 Norme esecutive
Il Consiglio di Stato emana le norme necessarie per l’esecuzione di questa legge.
Art. 29 ...61
Legge speciale
Art. 3062 La protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di polizia è disciplinata dalla legge
sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del
13.12.1999.
Art. 31
…63
Art. 32 Norme transitorie
Il Consiglio di Stato, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, rende conto
delle sperimentazioni fatte e propone gli adattamenti di legge necessari all’integrazione tra polizia
cantonale e polizie comunali nello svolgimento dei compiti di polizia di prossimità.
Art. 33 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.65
Pubblicata nel BU 1990, 57.
N.B. Norma transitoria:
BU 2012, 252, 359 (3-17 luglio 2012)
1I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato, entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge
sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali sono tenuti a:
a) dotarsi di un corpo di polizia comunale strutturato, oppure
b) sottoscrivere una convenzione con il comune polo o con un comune appartenente alla medesima
regione provvisto di un corpo di polizia strutturato.
2Entro il medesimo periodo i corpi di polizia comunali non strutturati sono soppressi, con facoltà per i
comuni interessati di attribuire i loro agenti ai corpi di polizia strutturati.
3Gli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 e art. 26-27a della legge sulla polizia del 12
dicembre 1989 permangono applicabili limitatamente a quelle situazioni in cui il Consiglio di Stato non
abbia ancora avallato, tramite ratifica, la capacità dei comuni di assolvere le competenze di polizia che
il regolamento riserva loro (art. 3 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie
comunali), e, per i comuni polo, di adempiere alle competenze di coordinamento sul piano regionale
(art. 6 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali).
In ogni caso gli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 e art. 26-27a della legge sulla polizia
sono abrogati tre anni dopo l’entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le
polizie comunali.
61 Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
62 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
63 Art. abrogato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
64 Art. modificato dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2002 - BU 2001, 381.
65 Entrata in vigore: 1° gennaio 1990 - BU 1990, 57.