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24 provisions
Art. 1 Statuto (art. 36, cpv 1 e 2 LGF)
1Il Controllo cantonale delle finanze è l’organo specialistico di sorveglianza finanziaria e
amministrativa dello Stato.
2Il Controllo cantonale delle finanze è un organo autonomo e indipendente ed è attribuito
amministrativamente al direttore del Dipartimento delle Istituzioni.
3L’autonomia e l’indipendenza del Controllo cantonale delle finanze si riferiscono alle facoltà di
definire le modalità di programmazione e di conduzione dei controlli, senza specifiche direttive e
influenze da parte dell’esecutivo o del legislativo.
Principi di controllo
Art. 2 (art. 2, 9, 36, 36a e 39 LGF)2
1Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sorveglianza finanziaria e amministrativa
dello Stato assicurando il rispetto dei principi espressi nella legge sulla gestione e sul controllo
finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).3
2Il Controllo cantonale delle finanze verifica che le entità sottoposte al suo controllo rispettino i
principi generalmente ammessi nell’ambito della contabilità pubblica e commerciale e che il
sostegno dello Stato sia utilizzato conformemente allo scopo per il quale è stato assegnato.
3Il Controllo cantonale delle finanze verifica che un adeguato controllo interno sia attuato dall’entità;
all’occorrenza, il Controllo cantonale delle finanze deve segnalare nel rapporto di revisione le
eventuali carenze gestionali.
4Il Controllo cantonale delle finanze verifica in ambito informatico la conformità alle disposizioni di
controllo interno e di gestione finanziaria nonché alle norme e direttive specifiche delle applicazioni
e relativo ambiente, della gestione e conservazione dati e della sicurezza dei sistemi.4
5Per la verifica di conformità delle basi legali e procedurali, come pure alle normative sulla
protezione dei dati, il Controllo cantonale delle finanze si avvale del Consulente giuridico del Gran
Consiglio.5
Modalità d’intervento:
a. pianificata
Art. 3 (art. 36a, cpv. 10 LGF)6
1Il Controllo cantonale delle finanze esegue le verifiche secondo un programma annuale
di lavoro. Di principio, su un periodo di quattro anni, viene svolto almeno un controllo di tutte le entità
secondo le priorità d’intervento stabilite da una precedente analisi dei rischi.
2Il Controllo cantonale delle finanze trasmette il suo programma di lavoro al Consiglio di Stato
nonché al Presidente della Commissione della gestione e delle finanze al più tardi entro il 31 gennaio
dell’anno di attività.
1 Ingresso modificato dal R 16.11.2011; in vigore dal 1.12.2011 - BU 2011, 554.
2 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
3 Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
4 Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedente modifica: BU 2012,
361.
5 Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedente modifica: BU 2012,
361.
6 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
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b. non pianificata
Art. 4 (art. 36a, cpv 3 e cpv. 4 LGF)7
1Delle verifiche particolari possono essere attribuite al Controllo cantonale delle finanze
dal Consiglio di Stato, dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio previa
informazione al Consiglio di Stato, che ne può completare il mandato. Tali compiti devono tenere conto
delle risorse a disposizione e dell’attività annuale pianificata.
2Qualora il mandato speciale riguardasse i Comuni esso viene svolto in collaborazione con la
Sezione degli enti locali.
3Mandati a supporto della magistratura sono attribuiti ai sensi dell’art. 194 del Codice di diritto
processuale svizzero dal Ministero pubblico, che può autorizzare il Controllo cantonale delle finanze
ad informare il Consiglio di Stato.9
Art. 5 c. su denuncia
1Il Controllo cantonale delle finanze non interviene, di principio, sulla base di una
denuncia.
2Nel caso di denuncia, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento interessato e il
Direttore amministrativo del Controllo cantonale delle finanze (direttore del Dipartimento delle
Istituzioni). Se la denuncia concerne il Dipartimento delle Istituzioni, la Direzione del Controllo
cantonale delle finanze informa anche il Presidente del Consiglio di Stato o il Vice Presidente
qualora la carica di Presidente sia attribuita al direttore del Dipartimento delle Istituzioni.
Art. 6 Frequenza dei controlli e preavviso di revisione
1Gli interventi del Controllo cantonale delle finanze possono aver luogo in qualsiasi
momento secondo la frequenza determinata dalla pianificazione pluriennale delle attività.
2Di regola, il Controllo cantonale delle finanze comunica all’entità interessata con ragionevole
anticipo il periodo di esecuzione della revisione.
Sono riservati i casi in cui gli scopi dei controlli escludono il preavviso.
Art. 7 Accesso alle informazioni (art. 40, cpv. 2 LGF)
1Ogni servizio è tenuto a fornire al Controllo cantonale delle finanze tutta la
documentazione e l’informazione necessarie alla sua attività.
2Il Controllo cantonale delle finanze è legittimato ad assumere direttamente informazioni dalle
singole entità e dai singoli collaboratori; di regola, il funzionario dirigente diretto deve essere
informato.
3L’accesso ai dati informatizzati dell’entità comprende la facoltà da parte del Controllo cantonale
delle finanze di procedere all’estrazione e alla trasmissione dei dati sui propri mezzi informatici
nonché la relativa memorizzazione per le elaborazioni del caso.
Art. 8 Obbligo d’informazione (art. 40, cpv. 2 LGF)
1Se l’entità sollecitata rifiuta di dare seguito alle richieste del Controllo cantonale delle
finanze, quest’ultimo informa il Consiglio di Stato e, se necessario il Presidente della Commissione
della gestione e delle finanze. Il Consiglio di Stato prende allora tutte le misure per permettere al
Controllo cantonale delle finanze di portare a termine il suo mandato.
2Se il rifiuto da parte dell’entità concerne dati personali sensibili, il Controllo cantonale delle finanze
informa dapprima l’Autorità cantonale di vigilanza (l’Incaricato cantonale della protezione dei dati),
la quale fornirà in tempi brevi il suo preavviso; se le verifiche necessitano di un intervento immediato
o in presenza di divergenze tra l’autorità citata e il Controllo cantonale delle finanze, quest’ultimo si
rivolgerà direttamente al Consiglio di Stato e, se necessario, al Presidente della Commissione della
gestione e delle finanze.10
3Il Controllo cantonale delle finanze tiene un registro degli accessi alle diverse raccolte di dati
personali.
7 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
8 Art. modificato dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
9 Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
10 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 556.
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Collaborazione con altri organi
Art. 9 di controllo11
Previa informazione del Direttore amministrativo del Controllo cantonale delle finanze, se
l’interesse pubblico lo giustifica e nell’ambito della collaborazione con altri organi di controllo e autorità
federali, i rapporti o degli estratti possono essere divulgati.
Mandati esterni
Art. 10 (art. 36a, cpv. 6 LGF)13
Nel quadro dei controlli che esigono delle conoscenze particolari, il Controllo cantonale
delle finanze può ricorrere a specialisti esterni scelti secondo le modalità previste dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e dal relativo regolamento di applicazione.
Processo di revisione
Art. 11 a) Riunione iniziale
1L’attività di verifica inizia con un primo colloquio alla presenza della persona
responsabile dell’entità interessata o di un suo sostituto designato dalla stessa; possono essere
coinvolti altri servizi e funzionari secondo le esigenze della verifica.
2L’incontro ha lo scopo di raccogliere gli elementi necessari per impostare la revisione quali la
conoscenza della direzione, dei compiti e dell’organizzazione dell’entità e l’informazione sulle
procedure e il sistema di controllo esistenti.
Art. 12 b) Elaborazione del programma di verifica
Successivamente alla raccolta di informazioni sull’entità interessata, il revisore procede
a una analisi dei dati raccolti, valutando i rischi sui processi ed elabora un programma delle attività
di verifica da espletare.
La pianificazione è verificata e approvata dalla Direzione del Controllo cantonale delle finanze.
Art. 13 c) Esecuzione delle verifiche
1Le verifiche sono attuate, di regola, presso l’entità interessata. Esse sono orientate sulla
base della valutazione dei rischi e della presenza di controlli interni secondo quanto stabilito in fase
di pianificazione, nonché sulla materialità finanziaria dei processi e delle voci contabili.
2Tutte le attività di revisione, sia a livello di pianificazione, sia a livello di esecuzione delle verifiche
sono da descrivere in dettaglio nelle carte di lavoro interne.
Art. 14 d) Messa in consultazione del progetto di rapporto
1Il Controllo cantonale delle finanze, al termine della verifica, mette in consultazione una
bozza del rapporto alle entità interessate. Tale documento, contenente i risultati rilevanti della
revisione, servirà quale base di discussione per la riunione finale.
2Sono riservati i mandati a supporto di inchieste amministrative o penali o verifiche che esigono una
procedura particolare.
Art. 15 e) Riunione finale
Successivamente al controllo e alla ratifica di tutta l’attività di revisione da parte della
Direzione del Controllo cantonale delle finanze, il mandato si conclude di regola con una riunione
finale, con le stesse persone che hanno partecipato alla prima riunione. Lo scopo dell’incontro è di
presentare le constatazioni e le raccomandazioni nonché di discutere le misure correttive proposte
e le modalità di attuazione previste.
11 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
12 Art. modificato dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
13 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
14 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedente modifica: BU 2012,
361.
15 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
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Processo di revisione
Art. 16 f) Redazione del rapporto finale16
1Il Controllo cantonale delle finanze elabora in forma scritta il rapporto definitivo,
strutturato in funzione degli obiettivi della revisione. Il rapporto è firmato, di regola, da chi ha eseguito
la verifica congiuntamente al Direttore del Controllo cantonale delle finanze o, in sua assenza,
all’Aggiunto di Direzione.
2Di regola e compatibilmente con le esigenze del singolo mandato, il rapporto di revisione non
presenta riferimenti riconducibili direttamente alle singole persone.
Tipo di rapporto:
Art. 17 a. interno
1Il rapporto di tipo interno è allestito d’ufficio nell’ambito dei compiti generali assegnati al
Controllo cantonale delle finanze dalla LGF. Sono trattati come rapporti di revisione interni anche
quelli di controllo o tematici inerenti alle verifiche mirate a singole tematiche della gestione contabile.
I rapporti interni sono trasmessi:
a) al responsabile dell’entità e al rispettivo funzionario dirigente;
b) alla Direzione del Dipartimento e della Divisione cui è attribuita l’entità oggetto di revisione;
c) alla Sezione delle finanze del Dipartimento delle finanze e dell’economia nell’ambito di rapporti
di valenza finanziaria;
d) in copia per conoscenza al Direttore amministrativo del Controllo cantonale delle finanze;
e) su richiesta, alla segreteria della Commissione della gestione e delle finanze.
2Il rapporto di tipo interno può essere trasmesso, integralmente o in estratto, alle entità suscettibili
di essere attivamente interessate dai riscontri in esso contenuti.
Art. 18 b. esterno
1Il rapporto di tipo esterno è allestito su mandato legislativo oppure su mandato specifico
del Consiglio di Stato.
2Esso è trasmesso ai destinatari designati dal mandante e ai servizi interessati dalla revisione, fatto
salve eventuali disposizioni delle autorità giudiziarie.
3I rapporti di revisione (riassuntivi e dettagliati) dell’Azienda cantonale dei rifiuti, dell’Associazione
Festival Internazionale del Film di Locarno, dell’Università della Svizzera italiana e della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana, sono trasmessi in copia alle segreterie delle
commissioni che trattano i rispettivi messaggi.
Art. 19 c. speciale
1Il rapporto di tipo speciale è allestito su incarico del Consiglio di Stato o della
Commissione gestione e finanze.
2Esso è trasmesso ai destinatari designati dal mandante e ai servizi interessati dalla revisione, fatte
salve eventuali disposizioni delle autorità giudiziarie o del mandante.
Art. 20 Archiviazione della documentazione
1Una copia di ogni rapporto, numerata progressivamente, unitamente alla presa di
posizione dei singoli servizi, è depositata presso il Controllo cantonale delle finanze ed è a
disposizione del Consiglio di Stato e dei membri della Commissione della gestione e delle finanze,
previa informazione al Presidente della citata Commissione.
2Le operazioni di revisione devono essere riscontrabili in carte di lavoro che sono conservate,
unitamente a una copia del rapporto, per almeno 10 anni. Il revisore responsabile del mandato
assicura la completezza degli atti della revisione, sia in forma cartacea, sia in forma elettronica e,
alla conclusione della revisione, procede alla trasmissione completa della documentazione alla
segreteria del Controllo cantonale delle finanze per l’archiviazione centralizzata definitiva.
16 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
17 Art. modificato dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
18 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
19 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedenti modifiche: BU 2011,
554; BU 2012, 361.
20 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
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Applicazione delle raccomandazioni
Art. 21 (art. 41, cpv. 2 e 3 LGF)21
1Il Controllo cantonale delle finanze propone alle entità verificate l’adozione di opportuni
provvedimenti di miglioramento del controllo interno e della gestione finanziaria.
2Le prese di posizione dell’entità verificata relative a ogni singola osservazione sono presentate al
Controllo cantonale delle finanze, in forma scritta, entro due mesi dalla data del rapporto, e inviate
in copia per conoscenza a tutti i destinatari del rapporto. Per i servizi dell’Amministrazione cantonale
le risposte devono essere firmate anche dal Direttore di divisione cui il servizio è subordinato o dal
Segretario generale.23
3Sulla base delle osservazioni da parte dell’entità revisionata, il Controllo cantonale delle finanze
registra le varie pendenze di revisione, le cui attuazioni sono periodicamente verificate e/o accertate
durante la successiva revisione e presentate nel relativo rapporto di revisione.
Rapporto di attività del Controllo cantonale delle finanze
Art. 22 (art. 36a, cpv. 10 LGF)24
1Il Controllo cantonale delle finanze trasmette al Consiglio di Stato e alla Commissione
gestione e finanze il suo rapporto d’attività, redatto annualmente, contenente:25
a) dati statistici di riferimento (numero di persone impiegate, numero di rapporti elaborati, dati
finanziari);
b) le informazioni generali sulla conduzione del Controllo cantonale delle finanze;
c) i risultati riassuntivi delle verifiche espletate;
d) il seguito dato alle raccomandazioni e alle proposte del Controllo cantonale delle finanze da
parte delle entità verificate;
e) le pendenze inevase;
f) le attività di revisione informatica;
g) le attività dei mandati assegnati a esterni;
h) altre attività particolari (formazione, partecipazione a progetti e gruppi di lavoro, consulenze,
diversi).
2Il Controllo cantonale delle finanze informa trimestralmente il Consiglio di Stato e annualmente la
Commissione gestione e finanze in relazione ai rilievi di una certa importanza.26
Art. 23 Controllo esterno
1Ogni quattro anni il Consiglio di Stato assegna l’incarico di verificare l’operatività del
Controllo cantonale delle finanze a un’impresa di revisione esterna abilitata ad esercitare la funzione
di perito revisore dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.
2Il rapporto di revisione è indirizzato al Direttore amministrativo del Controllo cantonale delle finanze
che lo trasmette al Consiglio di Stato, nonché al Direttore del Controllo cantonale delle finanze che
a sua volta ne trasmette una copia alla Commissione della gestione e delle finanze.
Art. 24 Disposizione finale
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.28
Pubblicato nel BU 2005, 8.
21 Nota marginale modificata dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
22 Art. modificato dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.
23 Cpv. modificato dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 302.
24 Nota marginale modificata dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019; precedente modifica: BU 2012,
361.
25 Frase modificata dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
26 Cpv. introdotto dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
27 Art. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedente modifica: BU 2012,
361.
28 Entrata in vigore: 4 gennaio 2005 - BU 2005, 1.