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32 provisions
Art. 1 a) Campo di applicazione
1La legge si applica:
a) al Cantone, ai membri ed ai supplenti dei suoi organi legislativo, esecutivo e giudiziario, alle
sue commissioni e delegazioni nonché ai suoi funzionari;
b) ai Comuni e ai loro Consorzi, ai Patriziati, ai membri ed ai supplenti dei loro organi legislativo
ed esecutivo, alle loro commissioni e delegazioni, nonché ai loro funzionari;1
c) alle corporazioni ed istituti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria
nell’esercizio di una funzione pubblica, ai membri ed ai supplenti dei loro organi nonché ai loro
dipendenti;2
d) a tutte le altre persone cui sia direttamente affidato un compito di diritto pubblico.3
2Le persone giuridiche di diritto pubblico sopraelencate sono dette in seguito enti pubblici; le altre
persone sono dette in seguito agenti pubblici.
Art. 2 b) Eccezioni
La legge non si applica:
a) nei casi in cui la responsabilità degli enti ed agenti pubblici sia già regolata dal diritto federale
o da altre leggi cantonali;
b) alla Banca dello Stato del Cantone Ticino ed all’Azienda elettrica ticinese;
c) alle persone giuridiche di carattere ecclesiastico istituite dal diritto pubblico cantonale ed ai loro
organi e dipendenti;
d) ai notai.
Art. 3 c) Oggetto
La legge regola:
a) la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi
da loro agenti;
b) la responsabilità degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pubblici.
TITOLO II
Responsabilità dell’ente pubblico
Art. 4 a) Principio
1L’ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico
nell’esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell’agente.
2Nel caso dell’art. 1 cpv. 1 lett. d) l’ente pubblico risponde entro i limiti in cui l’agente pubblico
sarebbe responsabile verso il danneggiato secondo il diritto a lui applicabile.4
3Il danneggiato non ha azione contro l’agente pubblico.
b) Casi particolari
I Decisione
1 Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.
2 Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.
3 Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.
4 Cpv. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.
166.100
Art. 5
1In caso di decisione amministrativa o giudiziaria l’ente pubblico risponde del danno
cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale della funzione.
2Non è dato risarcimento nel caso in cui il danno avrebbe potuto essere evitato se il danneggiato
avesse fatto uso dei rimedi di diritto a sua disposizione.
3Se il danno è cagionato dalla mancata o ritardata adozione di una decisione amministrativa o
giudiziaria, la responsabilità dell’ente pubblico è retta dall’art. 4.
Art. 6 II Informazione erronea
Per il danno a seguito di informazione erronea l’ente pubblico risponde solo in caso di
dolo o di negligenza grave dell’agente pubblico e se l’incompetenza dell’agente non fosse
riconoscibile.
Art. 7 III Attività sanitaria
1L’ente pubblico è responsabile del danno cagionato da un agente pubblico nell’esercizio
di un’attività sanitaria in violazione dei compiti assegnati alla sua funzione.
2Quando tali compiti attengono all’esercizio diretto di un’attività terapeutica l’ente pubblico risponde
del danno se vi è grave violazione delle regole dell’arte medica e se non prova che l’agente pubblico
è esente da colpa.
Art. 8 IV Atto lecito
L’ente pubblico risponde del danno cagionato da un atto lecito solo nei casi previsti dalla
legge.
Art. 9 V Stato di necessità
1Se una persona singola o un numero ridotto di persone subiscono un grave danno in
conseguenza di una misura di polizia compiuta in stato di necessità, l’ente pubblico risponde
secondo equità.
2Il risarcimento è escluso quando il danneggiato abbia causato lo stato di necessità, quando abbia
contribuito per sua colpa grave all’evento dannoso, quando l’atto dannoso abbia principalmente
perseguito lo scopo di tutelarlo particolarmente.
Art. 10 VI Torto morale
Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l’ente pubblico, tenuto conto
delle particolari circostanze, può essere obbligato a versare al danneggiato o ai suoi congiunti
un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto l’agente pubblico abbia agito con
colpa.
Art. 11 VII Lesione della personalità
1Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere il risarcimento del danno.
2In caso di colpa dell’agente pubblico e quando la gravità della lesione lo giustifichi, la persona lesa
può chiedere inoltre il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale, a meno che la lesione
non sia stata riparata in altro modo.
Art. 12 c) Motivi di riduzione
Il risarcimento può essere escluso o ridotto se il danneggiato ha consentito all’evento
dannoso oppure se circostanze imputabili a lui, a terzi o a fattori esterni hanno cagionato o aggravato
il danno.
TITOLO III
Responsabilità dell’agente pubblico
Art. 13 a) I Responsabilità dell’agente pubblico
L’agente pubblico risponde verso l’ente pubblico del danno che gli ha cagionato
mancando con intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio.
Art. 14 II Regresso verso l’agente pubblico
L’ente pubblico che ha risarcito il danneggiato ha il diritto di regresso contro il proprio
agente che ha cagionato il danno intenzionalmente o per colpa grave.
III Responsabilità di più persone
5 Art. modificato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 15.1.2016 - BU 2016, 1.
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Art. 15
1Se il danno è stato cagionato da più agenti pubblici essi rispondono solidalmente in
caso di dolo, e proporzionalmente alla propria colpa in caso di colpa grave.
2La decisione di un organo collegiale è ritenuta approvata da tutti i membri salvo prova del contrario.
Art. 16 b) Risarcimento
1L’ente pubblico decide inappellabilmente se ed eventualmente in quale misura far
valere la propria pretesa, tenuto conto del grado di colpa dell’agente pubblico e della sua situazione
personale ed economica.
2L’agente pubblico ha il diritto di essere sentito.
Art. 17 c) Assicurazione
1L’ente pubblico ha facoltà di contrarre un’assicurazione generale o parziale a copertura
del rischio che gli deriva con la presente legge, ritenuto che l’azione di regresso verso l’agente
pubblico spetta solo all’ente pubblico.
2La competenza di contrarre questa polizza spetta all’organo esecutivo.
TITOLO IV
Procedura e competenza
Art. 18 a) I Pretese verso l’ente pubblico
1Le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere contro
l’ente pubblico per il quale l’agente pubblico svolge la sua funzione.
2Quando l’agente agisce per conto di più enti pubblici, l’azione deve essere promossa contro l’ente
che l’ha eletto o nominato, il quale ha il diritto di regresso nei confronti degli altri enti pubblici.
Art. 19 II Obbligo della notifica
1Chi pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere
l’azione deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata.
2L’ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta
negativa.
b) Pretesa verso l’agente pubblico
Art. 20 I Competenza decisionale
1La pretesa dell’ente pubblico contro l’agente è decisa e promossa dall’organo esecutivo.
2Tuttavia tale competenza spetta:
a) al Gran Consiglio contro i propri deputati, i Consiglieri di Stato e i membri dell’ordine giudiziario;
b) al Consiglio di Stato contro i membri degli organi superiori degli enti cantonali, i membri degli
organi esecutivi e legislativi dei Comuni, Consorzi e Patriziati.6
3Il Gran Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei membri e a scrutinio segreto.
Art. 21 II Informazione
1L’ente pubblico deve informare immediatamente e in forma scritta l’agente pubblico del
fatto che il danneggiato ha notificato una pretesa suscettibile di regresso, o ha introdotto l’azione.
2L’ente pubblico informa pure l’agente sulle eventuali trattative con il danneggiato e con ogni altro
interessato.
Art. 22 c) Competenza giudiziaria
1Per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica
il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello
del domicilio nel Cantone dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della
sede dell’ente pubblico convenuto.7
2Per le azioni contro l’agente pubblico e di regresso tra enti pubblici è competente il Tribunale
cantonale amministrativo quale istanza unica, che applica la legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013.8
3…9
6 Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.
7 Cpv. modificato dalla L 28.1.2002; in vigore dal 29.3.2002 - BU 2002, 81.
8 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
9 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24; precedente modifica: BU 1992,
218 e 243.
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Art. 23 d) Procedimento penale
1In caso di procedimento penale, l’ente pubblico può costituirsi parte civile.
2Contro la decisione sul risarcimento l’agente pubblico e l’ente pubblico hanno diritto di ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo.
3I termini per il ricorso decorrono dalla scadenza del termine per il ricorso alla Corte di appello e di
revisione penale o dall’intimazione della sentenza della Corte di appello e di revisione penale.10
Art. 24 e) Cognizione
1In un procedimento per responsabilità non può essere riesaminata la legittimità di
provvedimenti, decisioni e sentenze cresciute in giudicato.
2Nelle azioni di regresso dell’ente pubblico contro l’agente pubblico, il giudice non è vincolato dalla
sentenza emanata nell’azione di risarcimento promossa dal danneggiato contro l’ente pubblico per
quanto concerne l’apprezzamento della colpa.
Art. 25 f) Perenzione dell’azione del danneggiato
1La responsabilità dell’ente pubblico è perenta se il danneggiato non presenta la notifica
giusta l’articolo 19 nel termine di tre anni dal giorno in cui ha conosciuto il danno, ma comunque nel
termine di dieci anni e, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel termine di 20 anni
dal giorno in cui l’agente pubblico ha commesso l’atto che l’ha cagionato.11
2…12
Art. 26 g) Prescrizione dell’azione di regresso
Il diritto di regresso dell’ente pubblico contro un agente pubblico o contro un altro ente
pubblico si prescrive in tre anni dal giorno in cui l’organo competente a promuovere l’azione ha
conosciuto il danno e l’autore, ma comunque nel termine di dieci anni e, in caso di morte di una
persona o di lesione corporale, nel termine di 20 anni dal giorno in cui l’agente pubblico ha
commesso l’atto che ha cagionato il danno.
Art. 27 h) Prescrizione dell’azione di risarcimento
La pretesa di risarcimento dell’ente pubblico contro l’agente pubblico si prescrive in tre
anni dal giorno in cui l’organo competente a promuovere l’azione ha conosciuto il danno e l’autore,
ma comunque nel termine di dieci anni e, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel
termine di 20 anni dal giorno in cui l’agente pubblico ha commesso l’atto che ha cagionato il danno.
Art. 28 i) Sospensione
1I termini di prescrizione sono sospesi in caso di procedimento disciplinare o penale per
gli stessi fatti, a far tempo dell’apertura dell’inchiesta disciplinare, rispettivamente dalla costituzione
di parte civile, sino alla conclusione del procedimento.
2Di tali atti l’ente pubblico dà comunicazione all’agente pubblico, salvo ragioni particolari.
TITOLO V
Diritto suppletivo, abrogato e temporale
Art. 29 a) Diritto suppletivo
Il diritto privato federale si applica a titolo suppletivo.
Art. 30 b) Modifiche di altre leggi
La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è
modificata come segue:
Art. 195
La responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici è regolata da una legge speciale.
Art. 31 c) Abrogazione di altre leggi
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli art. 32, 33 cpv. 2 e 34 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971;
10 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 253.
11 Cpv. modificato dalla L 21.4.2026; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 251.
12 Cpv. abrogato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 15.1.2016 - BU 2016, 1.
13 Art. modificato dalla L 21.4.2026; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 251.
14 Art. modificato dalla L 21.4.2026; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 251.
166.100
b) le norme della legge sulla responsabilità del Consiglio di Stato del 28 maggio 1841 in quanto
in contrasto con la presente legge;
c) ...15
Art. 32 d) Entrata in vigore
1La presente legge si applica agli eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore.
2Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, ottenuta l’approvazione dell’Assemblea
federale per l’art. 22 cpv. 3, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli
atti esecutivi.
3Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.16
Pubblicata nel BU 1989, 337.
15 Lett. abrogata dalla L 2.2.1999; in vigore dal 1.5.2000 - BU 2000, 129.
16 Entrata in vigore: 1° gennaio 1990 - BU 1989, 342.