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12 provisions
Art. 1 Scopo
La presente legge ha per scopo di regolare la posa e l’esposizione di impianti
pubblicitari, al fine di garantire la sicurezza del traffico motorizzato e pedonale, il rispetto delle
bellezze naturali, dei beni culturali e del paesaggio, l’ordine pubblico, la salute pubblica, la moralità
e l’uso della lingua italiana.
Art. 2 Campo di applicazione
1Soggiacciono alla presente legge tutti gli impianti pubblicitari percettibili dall’area
pubblica, situati su fondi pubblici o privati.
2La legge non si applica:
a) alle colonne e agli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla
sensibilizzazione d’utilità pubblica;
b) alla pubblicità su veicoli a motore, rimorchi, natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto.
3I veicoli di cui alla lett. b) sono comunque soggetti alla presente legge qualora stanzino su fondi
pubblici o privati con scopi prettamente pubblicitari.
4È fatta salva in particolare l’applicazione delle norme federali sulla segnaletica stradale.
TITOLO II
Autorizzazioni
Art. 3 Autorizzazione
1L’apposizione, l’installazione, l’utilizzo o la modifica di un impianto pubblicitario
soggiace al rilascio di un’autorizzazione. La stessa è di competenza del Municipio del luogo di
situazione per gli impianti situati all’interno delle zone edificabili definite dai piani regolatori
comunali. Per gli impianti situati all’esterno delle zone edificabili l’autorizzazione compete al
Consiglio di Stato.
2Gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali in particolare sagre, manifestazioni politiche,
religiose e sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni sottostanno a
semplice comunicazione al Municipio.
3Le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo per motivi di interesse
pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura.
4Ogni cittadino domiciliato nel Comune in cui è installato l’impianto pubblicitario e ogni altra
persona che dimostri un interesse degno di protezione può chiedere all’autorità competente
secondo l’art. 3 cpv. 1 che l’autorizzazione sia revocata qualora gli impianti pubblicitari non siano
conformi all’art. 1.2
Art. 4 Criteri di autorizzazione
1L’impianto pubblicitario, conformemente all’art. 1, non deve portare pregiudizio alla
sicurezza del traffico motorizzato e pedonale e rispettare le bellezze naturali, i beni culturali e il
paesaggio, l’ordine pubblico, la salute pubblica e la moralità.
1 Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 191.
2 Cpv. introdotto dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 223.
3 Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 191.
705.600
2Sono vietati gli impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica che pubblicizzano il consumo di
tabacco. Tale divieto si estende agli spazi interni degli edifici e luoghi pubblici che appartengono
allo Stato, ai Comuni e agli enti o fondazioni di diritto pubblico. L’autorità competente può
concedere in via eccezionale deroghe per la sponsorizzazione di manifestazioni temporanee,
escluse quelle sportive e per minorenni.
3Le scritte pubblicitarie devono essere in lingua italiana. La traduzione in altre lingue è ammessa,
purché non a caratteri superiori o più appariscenti.
4I Comuni mediante regolamenti speciali o norme di attuazione del Piano regolatore comunale
possono definire limitazioni e restrizioni, criteri di sobrietà e di uniformità, se del caso distinti per
zona.
TITOLO III
Disposizioni esecutive e tasse
Art. 5 Disposizione d’esecuzione
1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’osservanza della presente legge, presta
la consulenza ai Comuni, emana direttive e cura i rapporti con l’autorità federale.
2Esso emana il regolamento di applicazione e disciplina segnatamente modalità e contenuti della
domanda di autorizzazione.
Art. 6 Tasse
1Per ogni decisione di rilascio dell’autorizzazione o di rigetto della domanda è prelevata
una tassa da fr. 50.-- a fr. 2’500.--.
2Le spese per l’esecuzione di perizie e altre prestazioni sono poste a carico del richiedente.
TITOLO IV
Misure amministrative, contravvenzioni e rimedi di diritto
Art. 7 Misure amministrative
1In caso di violazione alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione,
l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può ordinare le seguenti misure:
- la manutenzione, la riparazione o la modifica dell’impianto pubblicitario;
- la rimozione dell’impianto pubblicitario.
2La procedura è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.4
Art. 8 Contravvenzioni
Le contravvenzioni alla presente legge ed al suo regolamento di applicazione sono
punite dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione con una multa da fr. 100.-- a fr.
10’000.--.
Art. 9 Rimedi di diritto
1Contro le decisioni del Municipio e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di
Stato.5
2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 10 Norma abrogativa
La Legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 è abrogata.
Art. 11 Norma transitoria
Gli impianti esistenti in contrasto con le nuove norme dovranno essere adattati o
rimossi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore
4 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
5 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.
705.600
Art. 12
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.6
Pubblicata nel BU 2007, 135.
6 Entrata in vigore: 20 aprile 2007 - BU 2007, 135.
N.B. La delega al Dipartimento e le vie di ricorso contro le decisioni del medesimo saranno stabilite nel
regolamento di applicazione che verrà emanato dopo l’entrata in vigore della modifica legislativa.