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22 provisions
Art. 1 Dipartimento competente
1Il Dipartimento delle istituzioni (di seguito Dipartimento) è l’autorità competente per
l’applicazione della legge sulla protezione della popolazione.
2Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, è l’autorità competente per le indicazioni relative
all’approvvigionamento economico del Paese.
3Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni funge da tramite tra il Consiglio di Stato e gli organi di
condotta e rappresenta il Consiglio di Stato davanti a tali organi.
4Il Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, funge da tramite fra il Consiglio di
Stato e i singoli Dipartimenti responsabili presso la Confederazione per i temi relativi
all’approvvigionamento economico del Paese.
Art. 2 Commissione cantonale pericoli Ticino (CCPT)
1Nello svolgimento delle proprie mansioni, il Dipartimento è assistito dalla
Commissione cantonale pericoli Ticino (CCPT).
2La CCPT è nominata dal Consiglio di Stato ogni quattro anni e si compone dei rappresentanti di
ogni Dipartimento.
3A seconda delle tematiche trattate, possono essere chiamati a collaborare con la CCPT, i partner
istituzionali della protezione della popolazione e ulteriori specialisti.
Art. 3 Persona di riferimento comunale
1La persona di riferimento, o un suo sostituto, garantisce, durante tutto l’arco dell’anno,
la reperibilità a favore delle attività nell’ambito della protezione della popolazione.
2Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP),
tiene i contatti e ne cura la formazione.
Art. 4 Collaborazioni
Il Dipartimento è autorizzato a stipulare le necessarie convenzioni atte a garantire la
collaborazione degli enti e/o persone che possono essere utili all’adempimento dei compiti
assegnati.
Art. 5 Messa a disposizione
I Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato devono garantire la messa a disposizione dei
loro impiegati al fine di ottemperare ai compiti di cui all’art. 7 della LProtPop.
Capitolo secondo
Organizzazioni di condotta e competenze
Organizzazione degli Stati maggiori
Art. 6 di condotta (OSMC)
1L’Organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) è composta dai
rappresentanti della Polizia cantonale, della Federazione cantonale ticinese corpi pompieri, della
Federazione cantonale ticinese servizi autoambulanze, del Servizio della protezione civile
cantonale, dei servizi tecnici e del Dipartimento delle istituzioni; ogni organizzazione designa il
proprio rappresentante.
2A seconda delle necessità possono essere designati ulteriori responsabili per i servizi tecnici.
500.110
3L’OSMC è diretta dal rappresentante del Dipartimento.
Art. 7 Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC)
1Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) si compone di una direzione, di
rappresentanti designati dei partner della protezione della popolazione e da cellule specialistiche.
2La direzione dello SMCC si compone del Capo dello SMCC, del Capo di Stato maggiore (SM) e
dei loro sostituti.
3Il Capo dello SMCC è, di principio, il Comandante della Polizia cantonale (o il suo sostituto).
Durante la fase di ripristino egli può delegare, di principio al Capo della SMPP, la condotta delle
operazioni.
4Il Capo di SM è, di principio, il Capo dello SM operativo della Polizia cantonale.
I suoi sostituti sono: il sostituto del Capo della SMPP e un ufficiale designato dalla Federazione
cantonale ticinese dei corpi pompieri.
5Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, in caso di impedimento da parte della
Direzione dello SMCC, designa i nuovi membri.
6Ogni ente che è chiamato a far parte dello SMCC deve garantire in ogni tempo un capo cellula e
il personale necessario per assicurare il coordinamento delle operazioni nell’organo di condotta
retro.
Art. 8 Stato maggiore regionale di condotta (SMRC)
1Lo Stato maggiore regionale di condotta (SMRC) si compone di un Capo, dei partner
della protezione della popolazione e da assistenti di SM.
2Il Capo dello SMCC designa il Capo dello SMRC tra gli ufficiali della Polizia cantonale operanti
nella regione interessata; in caso di impedimento, lo designa tra gli altri ufficiali della Polizia
cantonale.
3Ogni ente che potrebbe essere chiamato a far parte dello SMRC deve garantire in ogni tempo un
capo intervento e il personale necessario per assicurare il coordinamento delle operazioni
nell’organo di condotta retro.
Art. 9 Stato maggiore degli enti di primo intervento (SMEPI)
1Ogni ente che compone lo Stato maggiore degli enti di primo intervento (SMEPI) deve
garantire in ogni tempo: un capo intervento, il personale e i mezzi necessari per assicurare il
coordinamento delle operazioni al fronte.
2Lo SMEPI può essere completato con ulteriori elementi provenienti dagli enti partner della
protezione della popolazione a dipendenza della tipologia e della gravità dell’evento.
3La condotta spetta, di principio, a un quadro della Polizia cantonale il quale, in caso di impieghi
concomitanti, può delegarla a un quadro di un’organizzazione partner coinvolta.
Art. 10 Collaborazione con gli organi di condotta
Gli operatori delle organizzazioni di protezione civile possono essere chiamati a
collaborare nelle strutture dello SMCC, dello SMRC e, in casi particolari, dello SMEPI, con
mansioni di supporto.
Art. 11 Quadri delle organizzazioni partner
Sono considerati quadri di una organizzazione partner, gli ufficiali dei corpi di polizia,
dei corpi pompieri, della protezione civile e il personale del servizio ambulanze che opera con
funzione di capo intervento.
Art. 12 Divieto di cumulo
1I quadri di una organizzazione partner non possono far parte dei quadri di un’altra
organizzazione partner.
2Fanno eccezione quei casi in cui, a livello comunale o regionale, due o più organizzazioni partner
sono implementate in un’unica struttura e sono gestite da un comando unico.
Capitolo terzo
Preparativi
Art. 13 Coordinamento dei servizi
1Il Dipartimento cura i preparativi e gli aspetti organizzativi e amministrativi di carattere
generale.
500.110
2Nell’ambito dell’organizzazione di condotta, il Dipartimento collabora segnatamente con gli altri
Dipartimenti, i servizi cantonali, le organizzazioni di soccorso e gli enti esterni, assicurandone il
coordinamento; il Dipartimento si avvale di servizi coordinati, in particolare nell’ambito sanitario,
veterinario, dei trasporti, di protezione NBCR (nucleare, biologica, chimica e radiologica), delle
trasmissioni, meteorologico e delle valanghe, dell’assistenza spirituale; il Dipartimento può fare
capo a ulteriori servizi, quali i servizi sociali e dell’assistenza, l’aiuto in caso di catastrofe e la
protezione delle infrastrutture critiche.
3Ogni servizio cantonale dell’Amministrazione cura il monitoraggio, la prevenzione generale e
supporta gli organi di condotta, segnatamente per fare fronte alle situazioni d’emergenza, nei
rispettivi ambiti di competenza; esso cura pure i rapporti con i corrispondenti uffici federali, fatta
salva la coordinazione del Dipartimento.
Art. 14 Installazioni
1Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, si dota di locali e installazioni idonei
per l’attività dello SMCC.
2Lo SMCC può far capo alle infrastrutture decentralizzate, di tutte le organizzazioni partner, atte
ad assicurare interventi geograficamente più limitati.
3Il Dipartimento può emanare disposizioni speciali e particolari in quest’ambito.
Capitolo quarto
Istruzione e impiego
Art. 15 Coordinamento dell’istruzione cantonale
1L’OSMC ha i seguenti compiti:
a) coordinare e pianificare l’istruzione e le esercitazioni annuali comuni;
b) sviluppare un indirizzo di istruzione comune pluriennale nell’ambito della protezione della
popolazione;
c) esaminare, su proposta della CCPT, problemi particolari legati all’istruzione.
2L’OSMC svolge i suoi compiti relativi all’istruzione per il tramite di una commissione tecnica da
esso nominata e nella quale sono rappresentati tutti i partner della protezione della popolazione.
3Per istruzioni specifiche, la commissione tecnica può avvalersi di consulenti esterni.
Art. 16 Istruzione
1Ogni anno i singoli servizi dell’Amministrazione cantonale verificano e aggiornano le
necessità di impiego delle persone indicate all’articolo 16 LProtPop.
2I singoli servizi competenti si preoccupano che le persone indicate all’articolo 16 LProtPop
svolgano corsi ed esercizi di formazione o aggiornamento; essi comunicano annualmente al
Dipartimento i nomi dei partecipanti e i corsi da essi seguiti, nonché la loro idoneità al servizio.
3Il Dipartimento disciplina la partecipazione degli interessati a corsi o esercizi, anche federali,
nell’ambito generale della protezione della popolazione; esso può organizzare corsi ed esercizi nei
vari settori di impiego.
4Il Dipartimento tiene conto in tale ambito anche delle esigenze degli enti locali per quanto attiene
alla condotta.
Art. 17 Esercizi
1L’OSMC è competente per esercitare, principalmente, lo SMCC e gli SMRC.
2L’OSMC è pure competente per i corsi comuni di formazione e perfezionamento dei membri delle
organizzazioni partner che potrebbero essere chiamati a far parte di uno SMEPI.
3Nell’ambito dell’istruzione viene esercitata la condotta, con o senza impiego effettivo di uomini e
mezzi.
Art. 18 Impiego
1Il capo dello SMCC, quando le circostanze lo permettono, sottopone al Consiglio di
Stato la proposta di adozione delle misure d’urgenza e di assistenza.
2Il capo dello SMRC, in caso di evento grave, informa tempestivamente il capo dello SMCC; lo
informa pure circa le misure d’urgenza che intende adottare o che sono state adottate.
Art. 19 Indennità
Si applicano le indennità fissate nel regolamento concernente le indennità ai dipendenti
dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali; esse sono di regola versate
all’organizzazione mantello.
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Capitolo quinto
Stato di necessità
Art. 20 Coordinazione
1Il Capo dello SMCC, se le circostanze lo impongono, interpella il Consiglio di Stato
perché sia decretato lo stato di necessità.
2Dichiarato lo stato di necessità lo SMCC coordina gli interventi.
Capitolo sesto
Disposizioni finali
Art. 21 Abrogazione
Il regolamento sulla protezione della popolazione del 3 giugno 2008 (RProtPop) è
abrogato.
Art. 22 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° gennaio 2018.
Pubblicato nel BU 2017, 349.