Art. 1 Scopo e oggetto della legge
La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.
Ticino · 572.100 · statute
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La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.
Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare: a) esercita la vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici e adotta i relativi provvedimenti; b) rilascia le autorizzazioni di vendita e i permessi d’acquisto di esplosivi e pezzi pirotecnici; c) rilascia le autorizzazioni eccezionali per l’impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o manifestazioni analoghe e per l’uso di fuochi d’artificio con notevole pericolosità potenziale; d) rilascia l’attestato per l’ammissione ai corsi e agli esami; e) emana disposizioni concernenti il deposito di fuochi d’artificio nei punti di vendita; f) revoca o ritira le autorizzazioni rispettivamente i permessi; g) riscuote le tasse previste dalla legge federale e dalla presente legge; h) designa il dipartimento competente; i) può delegare compiti di controllo ai Comuni in materia di vendita di fuochi d’artificio.
1Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al 1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale. 2Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell’anno.
Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l’uso ad altri commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.
Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.
1I delitti previsti dalla LEspl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2. 2Le contravvenzioni di lieve entità alla LEspl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.
1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3I ricorsi non hanno effetto sospensivo. 1 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479. 572.100
È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.2 Pubblicata nel BU 2010, 611. 2 Entrata in vigore: 31 dicembre 2010 - BU 2010, 611.