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Legge sull’avvocatura

Ticino · 951.100 · statute

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Contents: 38 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Rappresentanza professionale
  3. Art. 3 Ordine degli avvocati
  4. Art. 4 I. Composizione
  5. Art. 5 II. Competenze
  6. Art. 6 Commissione esaminatrice
  7. Art. 7 Commissione di disciplina
  8. Art. 8 Registro cantonale degli avvocati
  9. Art. 9 Stati membri dell’UE o dell’AELS
  10. Art. 10 Elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari
  11. Art. 11 Radiazione e revoca del certificato di capacità
  12. Art. 12 Domanda di riammissione
  13. Art. 13 I. Condizioni di ammissione
  14. Art. 14 II. Modalità di esame
  15. Art. 15 Denominazione professionale
  16. Art. 16 In generale
  17. Art. 17 Lingua
  18. Art. 18 Difesa e patrocinio d’ufficio
  19. Art. 19 Valori e atti
  20. Art. 20 Rendiconto
  21. Art. 21 Onorario
  22. Art. 22 Segreto professionale
  23. Art. 23 Misure disciplinari
  24. Art. 24 Apertura del procedimento
  25. Art. 25 Prove
  26. Art. 26 Trasmissione d’ufficio
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Rimedi di diritto
  29. Art. 29 Esercizio abusivo della professione
  30. Art. 30 Procedura applicabile
  31. Art. 31 Misure cautelari
  32. Art. 32 Tasse
  33. Art. 33 Incasso
  34. Art. 34 Pubblicazione di decisioni
  35. Art. 35 Disposizioni di esecuzione
  36. Art. 36 Norma transitoria
  37. Art. 37 Abrogazione
  38. Art. 38 Entrata in vigore

38 provisions

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la professione di avvocato e applica la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).

Art. 2 Rappresentanza professionale

1La rappresentanza professionale davanti alle autorità giudiziarie e di conciliazione in materia civile e davanti alle autorità giudiziarie e di perseguimento in materia penale è riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale o che beneficiano della libera circolazione secondo la LLCA, salvo diversa disposizione della legge. 2I praticanti di uno studio di avvocatura nel cantone, iscritti nell’apposito elenco, sono ammessi a rappresentare e ad assistere le parti nell’ambito delle disposizioni speciali della presente legge e del relativo regolamento. Capitolo secondo Organizzazione

Art. 3 Ordine degli avvocati

1L’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, della quale possono far parte gli avvocati iscritti nel registro cantonale e all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS; possono essere membri dell’ordine anche gli avvocati con indirizzo professionale nel cantone iscritti in un altro registro cantonale. 2L’Ordine degli avvocati promuove la dignità e l’esercizio corretto della professione e viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per: – discutere i problemi generali dell’avvocatura e dell’amministrazione della giustizia; – preparare atti legislativi nel settore dell’amministrazione della giustizia; – organizzare gli esami di avvocatura e la formazione di avvocati e praticanti; – garantire l’intervento di un avvocato in caso di necessità (assistenza giudiziaria, picchetto penale, eccetera); – formulare le proposte di nomina degli avvocati nelle commissioni; – emanare norme deontologiche. 3L’Ordine degli avvocati è l’organismo competente a ricorrere ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4 LLCA. Commissione per l’avvocatura

Art. 4 I. Composizione

1La Commissione per l’avvocatura si compone di tre membri e tre supplenti nominati dal Tribunale di appello per il periodo di due anni: – il presidente e il suo supplente sono nominati tra i giudici del Tribunale di appello; – un membro e un supplente sono nominati tra i magistrati e gli ex magistrati non iscritti nel registro degli avvocati; – un membro e un supplente sono nominati tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale, interessati ad assumere la carica. 2Il Tribunale di appello cura il segretariato. 951.100

Art. 5 II. Competenze

1La Commissione per l’avvocatura: a) tiene il registro cantonale degli avvocati, l’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS e l’elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari; b) decide le iscrizioni e le radiazioni nel registro cantonale degli avvocati, all’albo pubblico e nell’elenco dei praticanti; c) decide la qualità di avvocato ai sensi dell’articolo 22 LLCA; d) ammette agli esami di capacità; e) revoca il certificato di capacità; f) sospende a titolo cautelare gli avvocati e i praticanti dall’esercizio della professione e adotta le altre misure cautelari conformemente all’articolo 31; g) funge da autorità di vigilanza in materia di segreto professionale di cui all’articolo 321 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937. 2Il presidente può decidere i casi non controversi di cui al capoverso 1 lettere b, c e d; l’interessato può domandare il riesame della decisione presidenziale alla Commissione per l’avvocatura.

Art. 6 Commissione esaminatrice

1La Commissione esaminatrice è competente per la tenuta degli esami e per svolgere la prova attitudinale e il colloquio di verifica ai sensi degli articoli 31 e 32 LLCA. 2La Commissione per l’avvocatura stabilisce la composizione della Commissione esaminatrice e ne designa i membri per un periodo di due anni.

Art. 7 Commissione di disciplina

1La Commissione di disciplina è l’autorità cantonale di sorveglianza ai sensi dell’articolo 14 LLCA. 2Essa esercita il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA. 3Si compone di tre membri e di tre supplenti e si avvale di un segretario cui può essere delegata l’istruttoria designati dalla Commissione per l’avvocatura per un periodo di due anni tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale. 4La Commissione di disciplina si organizza liberamente. Capitolo terzo Esercizio della professione

Art. 8 Registro cantonale degli avvocati

La Commissione per l’avvocatura iscrive nel registro cantonale degli avvocati il richiedente che: a) dispone di un indirizzo professionale nel cantone e adempie i requisiti fissati dagli articoli 7 e 8 LLCA; b) ha rilasciato la dichiarazione di fedeltà davanti al Tribunale di appello. Albo pubblico degli avvocati degli

Art. 9 Stati membri dell’UE o dell’AELS

La Commissione per l’avvocatura iscrive all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) autorizzati ad esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine il richiedente che adempie le condizioni di cui all’articolo 28 capoverso 2 LLCA.

Art. 10 Elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari

1Nell’elenco sono iscritti i richiedenti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 e all’articolo 8 capoverso 1 lettere a-c LLCA; per i praticanti in uno studio di avvocatura vi deve essere l’assunzione di responsabilità da parte di un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati. 2L’iscrizione nell’elenco è limitata a due anni e può essere prolungata per ulteriori due anni al massimo.

Art. 11 Radiazione e revoca del certificato di capacità

1La Commissione per l’avvocatura radia dal registro chi non adempie più le condizioni di iscrizione (art. 9 LLCA), chi vi rinuncia o chi è oggetto del divieto definitivo di esercitare. 951.100 2Il procedimento di radiazione è avviato d’ufficio o su segnalazione; le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia. 3La Commissione per l’avvocatura può revocare il certificato di capacità se è stato conseguito con l’inganno, in caso di esercizio abusivo della professione o per altri motivi gravi; per le stesse ragioni la Commissione può vietare l’uso nel Cantone del titolo di avvocato conseguito all’estero o in altri cantoni. 4I capoversi precedenti si applicano per analogia anche agli avvocati iscritti all’albo pubblico e ai praticanti.

Art. 12 Domanda di riammissione

1L’interessato può domandare alla Commissione per l’avvocatura la riammissione nel registro se dimostra di soddisfare i requisiti previsti per l’iscrizione; chi è stato radiato poiché oggetto di divieto definitivo di esercitare non può presentare la domanda di riammissione. 2Il capoverso 1 si applica per analogia anche agli avvocati iscritti all’albo pubblico e ai praticanti. Esami di capacità

Art. 13 I. Condizioni di ammissione

La Commissione per l’avvocatura ammette all’esame di capacità il richiedente che: a) adempie le condizioni dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a o capoverso 2 e dell’articolo 8 capoverso 1 lettere a-c LLCA; b) ha compiuto un periodo biennale di praticantato, di cui almeno uno in uno studio legale nel Cantone; egli può compiere la parte rimanente presso un’autorità giudiziaria cantonale, federale o di un altro Cantone o presso un’amministrazione pubblica del Cantone o della Confederazione, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale o in uno studio legale in Svizzera; nel computo della pratica non sono considerati i periodi di pratica già considerati per l’ammissione all’esame di capacità in un altro Cantone.

Art. 14 II. Modalità di esame

1L’esame di capacità è condotto dalla Commissione esaminatrice e ha lo scopo di accertare se il candidato ha conoscenze giuridiche teoriche e pratiche per l’esercizio corretto della professione. 2Il Tribunale di appello rilascia il certificato di capacità al candidato che ha superato l’esame; il candidato che non supera l’esame ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte. 3La prova attitudinale verte sulle medesime materie dell’esame di capacità.

Art. 15 Denominazione professionale

1Nell’esercizio della professione l’avvocato deve menzionare la sua iscrizione nel registro degli avvocati del Cantone Ticino; analogo obbligo incombe all’avvocato iscritto all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS. 2La qualifica di avvocato, nel libero esercizio professionale, spetta unicamente a chi soddisfa una delle condizioni poste dal capoverso precedente e soggiace di conseguenza all’autorità cantonale di sorveglianza. Capitolo quarto Doveri dell’avvocato

Art. 16 In generale

L’avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell’esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell’ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento.

Art. 17 Lingua

Nella corrispondenza, negli allegati e nelle esposizioni orali davanti ad autorità ticinesi l’avvocato usa la lingua italiana.

Art. 18 Difesa e patrocinio d’ufficio

1Ogni avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati è tenuto ad assumere le difese d’ufficio e accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone. 951.100 2Il regolamento stabilisce le condizioni dell’affidamento di difese e patrocini d’ufficio a praticanti, ritenuto che questi hanno l’obbligo di assumere le difese d’ufficio, accettare i mandati di gratuito patrocinio e partecipare al picchetto penale. 3La remunerazione è stabilita dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Art. 19 Valori e atti

1L’avvocato custodisce, conformemente all’articolo 12 lettera h LLCA, le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento. Restano riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge. 2Gli atti che gli sono affidati sono restituiti all’avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto l’onorario dell’avvocato. 3Gli atti affidati, di cui non è richiesta la restituzione e gli altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extragiudiziale dopo l’invio della nota d’onorario.

Art. 20 Rendiconto

1L’avvocato tiene le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano. 2A richiesta egli presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari. 3I giustificativi sono conservati per almeno dieci anni.

Art. 21 Onorario

1L’onorario dell’avvocato è retto dall’accordo tra l’avvocato e il cliente. 2Per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità e all’importanza del caso, al valore e all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità.

Art. 22 Segreto professionale

L’avvocato è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’articolo 13 LLCA. Capitolo quinto Procedimento disciplinare

Art. 23 Misure disciplinari

1Le misure disciplinari sono rette dall’articolo 17 LLCA. 2Chi si rende punibile disciplinarmente può essere esentato dalla pena ove debba comunque essere stralciato dal registro o rinunci all’iscrizione. 3Con la rinuncia all’iscrizione o lo stralcio dal registro, dall’albo o dall’elenco dei praticanti la procedura disciplinare di regola decade; essa può essere aperta o continuata se vi è un interesse preminente all’accertamento della violazione.

Art. 24 Apertura del procedimento

1Il procedimento è avviato dalla Commissione di disciplina, su segnalazione di terzi, di autorità o dell’Ordine degli avvocati o su domanda dell’avvocato stesso. 2Al segnalante è data la possibilità di provare la segnalazione; per il resto, egli non ha qualità di parte nel procedimento. 3Se la segnalazione risulta manifestamente infondata, al segnalante possono essere addossate le spese della procedura; in tal caso egli è legittimato a interporre ricorso.

Art. 25 Prove

La Commissione di disciplina su richiesta o d’ufficio può ordinare la produzione di incarti o di documenti e sentire testimoni.

Art. 26 Trasmissione d’ufficio

Le decisioni della Commissione di disciplina sono trasmesse all’Ordine degli avvocati qualora riguardino suoi membri. Obbligo di notifica 951.100

Art. 27

1Le autorità e i funzionari notificano senza indugio alla Commissione di disciplina le violazioni della LLCA, delle disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione e delle norme deontologiche di cui hanno avuto conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. 2Le autorità penali comunicano d’ufficio alla Commissione per l’avvocatura l’apertura di un procedimento penale contro un avvocato; esse le trasmettono inoltre un esemplare della decisione o della sentenza. Capitolo sesto Rimedi giuridici

Art. 28 Rimedi di diritto

1Contro le decisioni della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.1 2I ricorsi in materia cautelare non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria dell’autorità di ricorso. Capitolo settimo Disposizioni penali

Art. 29 Esercizio abusivo della professione

Chi senza adempiere i requisiti della LLCA o della presente legge, oppure abusando della qualifica di avvocato, esercita la professione di avvocato, oppure avvalendosi del titolo di avvocato o in altro modo suscita l’impressione presso terzi di essere autorizzato all’esercizio della professione di avvocato nel Cantone Ticino, è punito con la multa fino a 100’000 franchi. Capitolo ottavo Disposizioni varie

Art. 30 Procedura applicabile

A tutte le procedure in prima istanza e su ricorso è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 31 Misure cautelari

1Se un avvocato è soggetto ad un procedimento penale oppure se contro di lui è pendente un procedimento di radiazione dal registro cantonale, la Commissione per l’avvocatura può sospenderlo a titolo cautelare dall’esercizio della professione in attesa della decisione definitiva. 2La Commissione per l’avvocatura può adottare anche altre misure cautelari per la tutela degli interessi dei clienti. 3I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche agli avvocati iscritti all’albo pubblico e ai praticanti.

Art. 32 Tasse

1La tassa per le decisioni della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è fissata tra 100 e 5’000 franchi. 2Il Consiglio di Stato può emanare una tariffa.

Art. 33 Incasso

Ogni autorità è legittimata a incassare le tasse, le spese e le multe.

Art. 34 Pubblicazione di decisioni

L’iscrizione nel registro cantonale o all’albo pubblico, la rinuncia all’iscrizione e la radiazione degli avvocati sono pubblicate nel Foglio ufficiale; la sospensione temporanea dall’esercizio della professione è pubblicata se le circostanze lo esigono.

Art. 35 Disposizioni di esecuzione

1Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e l’Ordine degli avvocati, emana le disposizioni di applicazione della presente legge e stabilisce in particolare: 1 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472. 2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472. 951.100 – le condizioni dell’affidamento delle difese e dei patrocini d’ufficio ai praticanti (art. 18 cpv. 2); – le norme che disciplinano l’alunnato giudiziario; – le indennità ai membri della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina; – la tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge (art. 32); – la tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d’ufficio e per la fissazione delle ripetibili. 2La Commissione per l’avvocatura, sentiti il Tribunale di appello e l’Ordine degli avvocati, emana le norme per la tenuta del registro cantonale, dell’albo degli avvocati e dell’elenco dei praticanti, compresa la procedura di iscrizione e di radiazione, il regolamento della Commissione esaminatrice, quello degli esami, della prova attitudinale, del colloquio di verifica e il regolamento della Commissione di disciplina. 3L’Ordine degli avvocati può emanare delle norme deontologiche; esse sono sottoposte al Consiglio di Stato per l’approvazione. Capitolo nono Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 Norma transitoria

I procedimenti disciplinari pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge sono deferiti alle autorità previste dalla stessa.

Art. 37 Abrogazione

La legge del 16 settembre 2002 sull’avvocatura è abrogata.

Art. 38 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’art. 38 della legge che precede, o r d i n a : La Legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Pubblicata nel BU 2012, 593.

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