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31 provisions
Art. 1 Scopo
Il presente regolamento disciplina l’uso degli spazi scolastici esterni e interni, nonché la
messa a disposizione a pagamento degli spazi scolastici (di seguito spazi) e degli impianti sportivi
dello Stato (di seguito impianti) quali palestre, piscine e infrastrutture sportive all’aperto. Locatore è
la Repubblica e Cantone Ticino per il tramite dell’Istituto scolastico o del Servizio competente (di
seguito locatore).
Ordine e sicurezza
Art. 1a2 La Direzione scolastica può emanare direttive per assicurare l’ordine e la sicurezza degli
spazi scolastici esterni e interni.
Art. 2 Criteri per la messa a disposizione3
1La scuola ha la priorità d’uso su tutti gli spazi e gli impianti.
2Per l’uso degli impianti vanno considerate in ordine di priorità le esigenze dell’educazione fisica
scolastica, dell’Ufficio dello sport, delle attività giovanili nell’ambito dei programmi Gioventù e Sport
e delle attività sportive delle federazioni. Per le attività delle federazioni la priorità è riconosciuta
unicamente qualora gli impianti siano utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata.5
3Gli spazi e gli impianti sono messi a disposizione di associazioni, società o altre organizzazioni, a
pagamento e all’infuori dell’orario scolastico. I servizi dello Stato, nell’ambito della loro attività
istituzionale, sono esentati dal pagamento della tassa d’uso.
4In casi motivati gli spazi e gli impianti possono essere messi a disposizione di singoli utilizzatori per
allenamenti sportivi o artistici e in casi eccezionali possono anche essere usati per scopi
commerciali.6
Art. 3 Uso regolare
Una regolare utilizzazione può creare un diritto di precedenza rispetto ad altri richiedenti.
Art. 4 Sublocazione
La sublocazione da parte del locatario è vietata.
Capitolo secondo
Procedura
Art. 5 Richieste d’uso
Le richieste devono essere presentate per iscritto al locatore.
Art. 6 Convenzioni d’uso
1Le convenzioni d’uso (in seguito convenzioni) possono essere stipulate per ogni singola
manifestazione o per un determinato periodo tramite i formulari ufficiali, sui quali il locatario deve in
particolare indicare il nominativo del responsabile nei confronti del locatore.
1 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169; precedente modifica: BU 2012,
310.
2 Art. introdotto dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2012, 310.
3 Nota marginale modificata dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2012, 310.
4 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
5 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 472.
6 Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 126.
7 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
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2Le convenzioni di lunga durata sono di regola stipulate per un intero anno scolastico.
3Una copia della convenzione, corredata del documento attestante l’avvenuto pagamento della
tassa d’uso, deve essere trasmessa alla Sezione amministrativa del Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport al più tardi entro la fine dell’anno scolastico di competenza.8
4La rinuncia a un uso regolare dell’impianto deve essere tempestivamente segnalata al locatore, al
più tardi una settimana prima della data di non utilizzo.9
5Il locatore può prevedere nella convenzione una pena convenzionale nei confronti del locatario di
cui all’art. 28 per mancato uso senza tempestiva segnalazione, per un massimo di:
– 20 franchi per unità di campo per unità didattica per le palestre;
– 50 franchi per unità didattica per le aule magne.10
Art. 7 Incasso tasse d’uso
1Le tasse d’uso sono calcolate in base all’occupazione e riscosse anticipatamente dal
locatore.
2Salvo casi eccezionali e motivati, non sono ammessi rimborsi per gli spazi e impianti locati e non
utilizzati e in caso di rescissione anticipata della convenzione d’uso per i motivi previsti dall’art. 8
lett. a) e dall’art. 16.11
Art. 8 Rescissione anticipata della convenzione d’uso
La convenzione d’uso stipulata per un determinato periodo può essere rescissa
anticipatamente:
a) quando non sono rispettate le condizioni previste dal regolamento;
b) quando gli spazi e impianti riservati non sono utilizzati senza preventiva e giustificata
segnalazione al locatore;12
c) in caso di necessità scolastiche.
Capitolo terzo
Utilizzazione degli impianti
Utilizzazione
Art. 9 Impianti
1Nella convenzione sono compresi l’uso delle attrezzature sportive fisse e mobili (ad
eccezione del piccolo materiale), gli spogliatoi, le docce, come pure gli impianti esterni; il locatore
può inoltre mettere a disposizione il suo materiale.
2L’uso delle apparecchiature tecniche è disciplinato direttamente dal locatore nella convenzione.
Art. 10 Sostituzioni
Quando un determinato impianto non è disponibile per lavori di manutenzione e/o altre
esigenze particolari, il locatore può mettere a disposizione altri impianti analoghi. Se la messa a
disposizione di un altro impianto non fosse possibile, il locatario non può rivendicare alcun
indennizzo.
Orari d’uso
Art. 11 Principio
1Gli impianti sono disponibili da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 22.00, fino alle 20.30
per le piscine. Se le attività scolastiche lo permettono, gli impianti possono essere messi a
disposizione anche prima, in particolare il mercoledì pomeriggio.
2Nell’attribuzione delle unità didattiche le attività giovanili hanno la priorità di scelta della fascia
oraria.
3Nei fine settimana gli orari sono definiti nelle singole convenzioni.
Art. 12 Orari autorizzati
1L’orario d’uso è indicato nella convenzione; gli impianti attribuiti possono essere
utilizzati esclusivamente negli orari stabiliti.
8 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
9 Cpv. modificato dal R 30.9.2026; in vigore dal 2.10.2026 - BU 2026, 317.
10 Cpv. introdotto dal R 30.9.2026; in vigore dal 2.10.2026 - BU 2026, 317.
11 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
12 Lett. modificata dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
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2In casi eccezionali il locatore può, su richiesta scritta, autorizzare l’uso degli impianti anche fuori
dagli orari stabiliti dall’art. 11.
3L’uso degli impianti può essere concesso, salvo casi particolari, al massimo per 1 ora e 30 minuti
(unità didattica) al giorno per ogni sua singola sezione.13
Art. 13 Vacanze scolastiche
Gli impianti sono aperti tutto l’anno ad eccezione delle vacanze scolastiche. Durante le
vacanze scolastiche gli impianti sono, nel limite del possibile, messi a disposizione e le relative
spese di sorveglianza e di pulizia sono a carico del locatario.
Capitolo quarto
Amministrazione degli spazi e degli impianti14
Art. 14 Controllo, ritiro e consegna
1Il locatario è responsabile degli spazi o impianti locati durante il tempo d’uso. Essi sono
aperti, controllati e chiusi dal responsabile designato dal locatario. Il locatore ha in ogni caso un
diritto di sorveglianza nei confronti del locatario.
2Per il ritiro e la consegna fanno stato le direttive specifiche per ogni singolo spazio o impianto.
Art. 15 Annunci
1Se durante l’uso si verifica un danno al mobilio, alle apparecchiature tecniche, all’arredo
o alle infrastrutture fisse, il locatario è tenuto a notificarlo immediatamente al locatore mediante
l’apposito formulario.16
2Parimenti devono essere segnalati manchevolezze, danneggiamenti e sporcizia.
Art. 16 Infrazioni
1Se il locatario non mantiene l’ordine e/o contravviene in altro modo alle disposizioni in
vigore, lo stesso viene ammonito dal locatore.17
2In caso di ripetuta infrazione la convenzione è rescissa.
Capitolo quinto
Obblighi del locatario
Art. 17 Infrastrutture
1Tutte le infrastrutture devono essere trattate con la massima cura e attenzione.
2Agli spazi e impianti locati non possono in nessun caso essere apportate delle modifiche. Le
attrezzature devono essere utilizzate unicamente allo scopo per cui sono state concepite. Le
riparazioni possono essere ordinate esclusivamente dal locatore.18
Art. 18 Materiale privato
Qualora ci fosse sufficiente spazio, il deposito di materiale privato è possibile nei posti
debitamente attribuiti.
Art. 19 Disposizioni particolari per gli impianti
1Gli attrezzi delle palestre non possono essere portati all’esterno.
2Le palestre sono accessibili unicamente calzando scarpette con suola bianca destinate
esclusivamente per l’interno. Le scarpette utilizzate per gli impianti all’aperto devono essere tolte
prima di accedere all’interno.
3Negli impianti esterni l’uso di scarpe con tacchetti fissi o intercambiabili è in generale vietato.
4Ogni locatario deve provvedere al necessario materiale sanitario in relazione alle sue specifiche
esigenze e normative.
13 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
14 Titolo modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
15 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
16 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
17 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
18 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
19 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
20 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
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Art. 20 Ordine e pulizia
Il locatario che sporca in modo eccessivo deve provvedere alla fine dell’attività alla pulizia
degli spazi, degli attrezzi e degli impianti. Qualora il locatario non procedesse alla necessaria pulizia,
allo stesso saranno fatturate separatamente le conseguenti spese.
Art. 21 Impianti all’aperto
1Il locatore decide sull’utilizzazione dei campi in erba in caso di tempo incerto e/o terreno
molle.
2…22
3Quando due o più utilizzatori sono attivi contemporaneamente nelle palestre di un istituto, gli stessi
devono accordarsi circa l’uso degli impianti esterni, a meno che non esistano disposizioni specifiche.
Art. 22
…23
Art. 23 Pubblicità
Negli impianti è vietata l’esposizione di materiali pubblicitari o simili inerenti merci che
possono generare dipendenza.
Art. 24 Cibo, bevande e fumo
1Salvo specifica deroga, negli spazi e impianti è proibito portare e consumare cibo,
mentre le bevande possono essere trasportate solo negli appositi contenitori (vetro escluso).
2In ogni caso è vietato fumare.
Art. 25 Responsabilità e assicurazioni
1Il locatario è responsabile nei confronti dello Stato per eventuali danni agli stabili e agli
impianti causati volontariamente o per negligenza e/o per i danneggiamenti da lui causati che non
rientrano nella normale usura.
2Il locatario è responsabile per l’uso inappropriato delle attrezzature fisse e mobili.26
3Il locatario e i suoi membri devono assumersi privatamente i rischi derivanti da infortuni, incidenti
e/o da eventuali danni da loro causati. A tale scopo il locatario deve stipulare un’assicurazione
Responsabilità Civile.
4Il locatore non si assume alcuna responsabilità per infortuni, incidenti e danni derivanti
dall’utilizzazione degli impianti.
Capitolo sesto
Tasse e spese
Art. 26 Principio e definizioni
1Le tasse d’uso e le spese sono riscosse anticipatamente dal locatore. Può inoltre essere
richiesta una cauzione adeguata, quando vi è rischio accresciuto o vi sono stati precedenti casi di
danni.
2Per le attività previste sull’arco di una intera giornata, la tassa d’uso deve essere almeno pari a tre
volte la tassa d’uso per unità didattica di cui all’art. 27, fatte salve le spese di pulizia e di sorveglianza
previste dall’art. 29.
3Per le manifestazioni commerciali la tassa d’uso e le spese di pulizia e sorveglianza sono fissate
di volta in volta dal locatore.
4L’unità didattica ha una durata di 1 ora e 30 minuti.
Art. 27 Tasse d’uso27
Le tasse d’uso sono le seguenti:
– aule scolastiche 15 franchi per unità didattica;
21 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
22 Cpv. abrogato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
23 Art. abrogato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
24 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
25 Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
26 Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
27 Nota marginale modificata dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.
28 Art. modificato dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 93; precedente modifica: BU 2014,
169.
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– aule scolastiche attrezzate (laboratori, informatica ecc.) 100 franchi per unità didattica;
– aule magne normali 50 franchi per unità didattica;
– aula magna SUPSI Lugano Trevano e Scuola cantonale di commercio da 250 a 500 franchi
per unità didattica;
– palestre 20 franchi per unità di campo per unità didattica;
– piscine coperte 30 franchi per unità didattica;
– cucina d’applicazione Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT) da 50
a 150 franchi per unità didattica;
– ristorante d’applicazione SSSAT da 50 a 150 franchi per unità didattica;
– palasport da 165 a 300 franchi al giorno, per occupazioni di più giorni viene stipulato un
contratto speciale.
Art. 28 Esenzioni e riduzioni
1Le attività organizzate nell’ambito dei programmi Gioventù e sport, quelle assimilabili ad
attività Gioventù e sport, nonché quelle promosse in ambito federativo con giovani di età inferiore ai
20 anni, sono esentate dal pagamento della tassa d’uso per le palestre e le piscine.
2Per le attività sportive non contemplate al cpv. 1, l’importo della tassa d’uso per unità didattica è
ridotto del 20% se l’uso dell’impianto è superiore ai quattro mesi consecutivi. Per le aule scolastiche
questa riduzione è pari al 50%.
3Le corporazioni di diritto pubblico (comuni, patriziati, parrocchie, consorzi) sono esentate dal
pagamento delle tasse d’uso delle aule magne per l’organizzazione di manifestazioni di interesse
generale.
4Gli enti aderenti alle federazioni riconosciute nel regolamento sul sostegno alla cultura del 5 agosto
2026 (RLCult), FeSMuT, Febati e Ticino Cori e le associazioni culturali amatoriali riconosciute dalla
Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) sono esentati dal pagamento delle tasse
d’uso delle aule per lo svolgimento delle loro attività musicali, canore, teatrali o equivalenti.29
Art. 29 Spese di pulizia e di sorveglianza
1Per l’utilizzo durante le vacanze scolastiche, nei giorni festivi infrasettimanali e di fine
settimana (sabato e domenica) a tutti gli utenti è richiesto il pagamento, in aggiunta di quanto
stabilito all’art. 27, delle spese supplementari di pulizia e di sorveglianza, così stabilite:
– Piscine CP Trevano, Liceo di Lugano 1 fr. 270.– nei giorni festivi
fr. 180.– nei giorni feriali
– Piscine altre sedi fr. 85.–
– Palestre - per unità di campo fr. 55.–
2Le spese per la pulizia giornaliera sono indipendenti dalle ore di utilizzo dell’impianto. Le stesse
saranno proporzionalmente ripartite nel caso in cui l’impianto fosse usato, nello stesso giorno, da
più locatari.
3Se necessario, a giudizio della Direzione scolastica, possono essere aggiunte le spese di
sorveglianza eseguite da terzi.
Capitolo settimo
Disposizioni finali e transitorie
Art. 30 Abrogazione diritto vigente
È abrogato il regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello
Stato del 5 agosto 1997.
Art. 31 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° luglio 2009.
Pubblicato nel BU 2009, 255.
29 Cpv. introdotto dal R 30.9.2026; in vigore dal 2.10.2026 - BU 2026, 318.