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2.2.1 Ordinanza municipale concernente le agevolazioni e le tariffe di parcheggio del 25 agosto 2022

Lugano · 17057218 · communal act

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Contents: 21 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2 Parcheggi di primo livello
  3. Art. 3 P. 2 di 9
  4. Art. 4 - notturna 23.00 - 07.00
  5. Art. 5 Autosilo Al Maglio 140.-- 300.--
  6. Art. 6
  7. Art. 7 P. 4 di 9
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Parcheggi di secondo livello
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Parcheggi di terzo livello (zone blu)
  13. Art. 12a
  14. Art. 13
  15. Art. 14 Disposizioni comuni
  16. Art. 15
  17. Art. 16
  18. Art. 17 P. 8 di 9
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20

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21 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Campo d'applicazione La presente Ordinanza disciplina il rilascio e fissa le tariffe delle agevolazioni di parcheggio per: a. parcheggi di primo livello (barriere automatiche) b. parcheggi di secondo livello (parchimetri) c. parcheggi di terzo livello (zone blu) CAPITOLO II

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Art. 2 Parcheggi di primo livello

Definizione 1 1 Per parcheggi di primo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite barriera automatica e più precisamente: - Autosilo Motta - Autosilo Balestra - Autosilo Piazza Castello - Autosilo LAC - Autosilo Sonvico - Parcheggio Campo Marzio - Autosilo Centro sportivo Al Maglio 2 Agli autosili Motta, Balestra, Piazza Castello, LAC e al Parcheggio Campo Marzio si applica la tariffa A. All’Autosilo Sonvico si applica la tariffa B. All’Autosilo Centro sportivo Al Maglio si applica la tariffa C. 1- 7

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Art. 3 P. 2 di 9

Fasce orarie 2 1 Nei parcheggi di primo livello le tariffe si distinguono a seconda delle seguenti fasce orarie: - diurna 07.00 - 1 9.00 - notturna 19.00 - 07.00 2 Nell’Autosilo LAC le tariffe si distinguono a seconda delle seguenti fasce orarie: - diurna 07.00 - 23.00

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Art. 4 - notturna 23.00 - 07.00

Tariffe 3 Nei parcheggi di primo livello si applicano le seguenti tariffe: a. Tariffe diurne Tempo (ore) Tariffa A (CHF) Tariffa B (CHF) Tariffa C (CHF) ½ gratuito gratuito gratuito 1 2.-- 0.50 1.-- 1 ½ 3.-- 1.-- 1.50 2 4.-- 1.-- 2.-- 2 ½ 5.-- 1.50 2.50 3 6.-- 1.50 3.-- 3 ½ 8.-- 1.50 4.-- 4 10.-- 2.-- 5.-- 5 14.-- 2.50 7.-- 6 18.-- 3.-- 9.-- 7 22.-- 3.50 11.-- 8 26.-- 4.-- 13.-- 9 30.-- 4.50 15.-- 10 34.-- 5.-- 17.-- 11 38.-- 5.50 19.-- 12 42.-- 6.-- 21.-- 24 43.-- 10.-- 23.-- P. 3 di 9 b. Tariffe notturne: - Tariffa A: CHF 1.-- per ogni ora di sosta o frazione - Tariffa B: CHF 1.-- per ogni tre ore di sosta o frazione - Tariffa C: CHF 1.-- per ogni due ore di sosta o frazione c. Tariffe delle agevolazioni di parcheggio: Autosili / parcheggi Tariffa mensile, IVA eslcusa per casi ex art. 6 cpv. 1 e 5 Tariffa mensile, IVA esclusa per terzi (art. 6 cpv. 4) Motta 230.-- 450.-- LAC 185.-- 400.-- Balestra 185.-- 400.-- Piazza Castello 185.-- 400.-- Campo Marzio 185.-- 350.-- Autosilo Sonvico 90.-- 200.--

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Art. 5 Autosilo Al Maglio 140.-- 300.--

Smarrimento del tagliando In caso di smarrimento del tagliando è dovuto il pagamento di una tassa di CHF 43.--, a meno che non sia possibile stabilire l’ora di entrata tramite il sistema di gestione di accesso all’autosilo, integrato con il lettore targhe.

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Art. 6

Agevolazioni di parcheggio 4 1 Hanno diritto all’ottenimento dell’agevolazione di parcheggio le persone con residenza primaria o secondaria all’interno della zona pedonale, nei nuclei e nelle immediate vicinanze, che non dispongono di un posteggio privato. 2 Può essere rilasciata una sola agevolazione per nucleo famigliare. 3 Per ottenere l’agevolazione il richiedente deve fornire la prova che lo stabile nel quale risiede non dispone di alternative, oppure che tutte le possibilità di posteggio sono già esaurite. 4 Eccezionalmente, in casi particolari e giustificati, La Divisione Polizia può rilasciare agevolazioni di parcheggio anche a terzi. 5 Presso l’Autosilo del Centro sportivo Al Maglio hanno diritto ad ottenere agevolazione di parcheggio anche persone impiegate a tempo pieno presso attività economiche situate nel centro o nelle sue immediate vicinanze.

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Art. 7 P. 4 di 9

Effetti dell’agevolazione di parcheggio 1 L’agevolazione permette al beneficiario di accedere e posteggiare senza limite di tempo il proprio veicolo nel parcheggio di primo livello a cui si riferisce. 2 L’agevolazione non conferisce diritto alla riservazione di un determinato parcheggio, bensì di usufruire degli stalli liberi all’interno dell’area di parcheggio assegnata.

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Art. 8

Numero delle agevolazioni di parcheggio 1 Il numero massimo delle agevolazioni rilasciate non può superare le reali capacità di utilizzo del parcheggio interessato. 2 La Divisione Polizia può limitare il numero delle agevolazioni. CAPITOLO III

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Art. 9 Parcheggi di secondo livello

Definizione I parcheggi di secondo livello sono le aree di parcheggio in cui il tempo di sosta è controllato tramite parchimetri.

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Art. 10

Tariffe e tempo di sosta massimo 1 Il posteggio nelle aree di parcheggio di secondo livello è soggetto a pagamento nei giorni feriali, nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 19:00. 2 Le tariffe e il tempo di sosta massimo applicati si suddividono in tre zone, definite dal Municipio in base alle specifiche realtà delle stesse: zona tempo massimo di sosta tariffa Zona 1 90 min. 30 min: CHF 1.-- 60 min: CHF 2.-- 90 min: CHF 3.-- Zona 2 120 min 60 min: CHF 2.-- 90 min: CHF 3.-- Zona 3 240 min 60 min: CHF 0.50 120 min: CHF 1.-- 180 min: CHF 2.-- 240 min: CHF 2.-- P. 5 di 9 3 Se le esigenze o le particolarità della zona lo richiedono, il Municipio può decidere l’allargamento della fascia oraria di cui al precedente capoverso o l’estensione della fascia anche ai giorni festivi.

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Art. 11

Agevolazioni e tariffe 1 Per le agevolazioni valgono le condizioni e le tariffe previste per i parcheggi di terzo livello (zone blu). 2 La Divisione Polizia può rilasciare agevolazioni temporanee - settimanali o giornaliere - a terzi non residenti nel quartiere. 3 L’agevolazione non conferisce diritto alla riservazione di un determinato parcheggio, bensì di usufruire degli stalli liberi. 4 Il numero complessivo di agevolazioni rilasciabili è definito sulla base delle reali capacità della zona interessata, considerato un rapporto proporzionato tra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada. La Divisione Polizia può limitare il numero delle agevolazioni. 5 Nei quartieri in cui le zone blu non sono sufficienti rispetto alle concrete esigenze dei residenti, la Divisione Polizia può autorizzare il posteggio con agevolazione di zona blu anche sui parcheggi di secondo livello, per posteggiare senza limitazioni di tempo. CAPITOLO IV

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Art. 12 Parcheggi di terzo livello (zone blu)

Agevolazioni annuali e temporanee 1 Il Municipio istituisce delle zone blu. In tali zone vengono concesse agevolazioni di posteggio, che permettono l’uso senza limitazioni di tempo degli stalli appositamente demarcati a tale scopo. 2 Hanno diritto all’ottenimento dell’agevolazione annuale soltanto coloro che adempiono i seguenti requisiti per la zona per la quale richiedono l’agevolazione: a. cittadini con residenza primaria per un numero massimo di due agevolazioni per nucleo familiare; b. cittadini con residenza secondaria per un massimo di un’agevolazione per nucleo familiare; c. aziende con attività commerciale per un massimo di due agevolazioni per veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale; d. altri interessati quando le particolari circostanze lo giustificano. 3 La Divisione Polizia può rilasciare agevolazioni temporanee, settimanali o giornaliere, a terzi non residenti nel quartiere. 4 Le agevolazioni non danno diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento. Esse sono limitate alla zona per la quale sono state rilasciate. P. 6 di 9 5 Il numero complessivo di agevolazioni rilasciabili è definito sulla base delle reali capacità della zona interessata, considerato un rapporto proporzionato tra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada. La Divisione Polizia può limitare il numero delle autorizzazioni. 6 Nel caso in cui venga raggiunto il limite massimo di occupazione in una zona, la Divisione Polizia può rilasciare agevolazioni in zone limitrofe.

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Art. 12a

Condizioni di utilizzo delle agevolazioni di posteggio 5 1 L’utilizzo dell'agevolazione è subordinata al rispetto della segnaletica vigente; l’avente diritto è in particolare tenuto a verificare eventuali modifiche temporanee della stessa e a rimuovere il veicolo. 2 In caso contrario si procederà alla rimozione del veicolo con addebito delle relative spese al detentore. 3 Qualora il veicolo autorizzato debba rimanere in sosta per un periodo superiore a 48 ore, l’avente diritto è tenuto a verificare l’eventuale installazione di segnaletica provvisoria e a provvedere allo spostamento dello stesso entro il termine indicato. In caso contrario, si procederà alla rimozione del veicolo con addebito delle relative spese al detentore. 4 Il permesso originale e in corso di validità, deve essere esposto in modo chiaramente visibile all’interno del parabrezza del veicolo.

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Art. 13

Tariffe 1 Le tariffe per il rilascio delle agevolazioni sono fissate come segue: a. agevolazioni annuali per persone giuridiche e altre attività commerciali: - CHF 70.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per la prima autorizzazione - CHF 90.-- per la seconda autorizzazione; b. agevolazioni annuali per persone fisiche o per istituzioni con comprovati scopi sociali nei quartieri Centro / Molino Nuovo / Viganello / Besso / Loreto / Pazzallo / Cassarate / Castagnola / Aldesago / Ruvigliana / Breganzona / Pregassona / Pambio-Noranco: - CHF 40.-- mensili per le soste dal lunedì al sabato per la prima autorizzazione; CHF 60.-- mensili per la seconda autorizzazione; - CHF 25.-- mensili per soste limitate esclusivamente al sabato per la prima autorizzazione; CHF 45.-- mensili per la seconda autorizzazione; c. agevolazioni annuali per persone fisiche o per istituzioni con comprovati scopi sociali nei quartieri di Cureggia / Davesco-Soragno / Cadro / Villa Luganese / Sonvico / Val Colla / Brè / Barbengo / Carabbia / Carona: - CHF 20.-- mensili per le soste dal lunedì al sabato per la prima autorizzazione; CHF 30.-- mensili per la seconda autorizzazione; - CHF 10.-- mensili per soste limitate esclusivamente al sabato per la prima autorizzazione; CHF 10.-- mensili per la seconda autorizzazione; P. 7 di 9 d. agevolazioni temporanee: - CHF 40.-- la settimana per soste dal lunedì al sabato; - CHF 10.-- per autorizzazioni giornaliere. 2 Le tariffe sono da pagare anticipatamente per l'intero periodo di validità. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisce totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati. 3 Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui al cpv. 1 le persone con difficoltà di deambulazione permanenti comprovate da uno specifico certificato medico attestante la necessità di ricorrere a mezzi ausiliari speciali, quali carrozzella o entrambe le stampelle. CAPITOLO V

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Art. 14 Disposizioni comuni

Validità e rinnovo delle agevolazioni 1 Le agevolazioni annuali sono rinnovabili su richiesta, previa verifica da parte della Divisione Polizia delle condizioni per il rilascio. 2 La durata massima delle agevolazioni temporanee per i parcheggi di secondo e terzo livello è regolamentata dalla Divisione Polizia. 3 Tutte le agevolazioni hanno validità soltanto a pagamento avvenuto.

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Art. 15

Procedura 1 La competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni è delegata alla Divisione Polizia. 2 Il richiedente è tenuto a certificare di non avere alternative di parcheggio privato, tramite formulario di autodichiarazione messo a disposizione dalla Divisione Polizia. 3 La Divisione Polizia ha la facoltà di chiedere documenti a comprova del fatto che il richiedente soddisfi i requisiti posti dalla presente Ordinanza per l’ottenimento delle agevolazioni.

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Art. 16

Revoca delle agevolazioni 1 Le agevolazioni possono essere revocate o limitate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. In questi casi, la revoca comporta la restituzione dell'importo della tassa corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati. 2 Le agevolazioni vengono parimenti revocate qualora i requisiti per il loro rilascio o rinnovo non siano più adempiuti, nel caso in cui sono state fornite informazioni false, oppure se sono stati commessi degli abusi da parte dell'avente diritto. Il tal caso non è dovuta alcuna restituzione della tassa.

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Art. 17 P. 8 di 9

Danni al sistema di controllo Il responsabile del danneggiamento dei sistemi di controllo è tenuto a risarcire il danno e a pagare una tassa amministrativa secondo i disposti dell’Ordinanza municipale di applicazione del Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale.

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Art. 18

Sanzioni 1 Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr. 2 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con: a. la multa, ritenuto un minimo di CHF 300.-- per i casi di abuso nell'uso dei permessi di parcheggio; b. la revoca dell'autorizzazione. 3 Le sanzioni sono cumulabili. 4 Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 segg. LOC.

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Art. 19

Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni della Divisione Polizia è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica. 2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. 3 La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

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Art. 20

Abrogazione ed entrata in vigore 1 La presente Ordinanza abroga e sostituisce l’Ordinanza concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone blu del 23 novembre 2017 e l’Ordinanza concernente la regolamentazione delle autorizzazioni e tasse di parcheggio del 23 novembre 2017. 2 La data di entrata in vigore è fissata dal Municipio. Per il Municipio Il Sindaco M. Foletti Il Segretario R. Bregy P. 9 di 9 Risoluzione municipale del 25 agosto 2022. Pubblicata agli albi comunali dall’ 8 settembre al 10 ottobre 2022. In vigore dal 1° gennaio 2023 (risoluzione municipale del 7 dicembre 2022). 1 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 ottobre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 27 ottobre al 26 novembre 2025. 2 Cpv. 2 approvato dal Municipio con risoluzione del 1 2 marzo 2026, pubblicato agli albi comunali dal 1 6 marzo al 30 aprile 2026. 3 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 23 ottobre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 27 ottobre al 26 novembre 2025. 4 Cpv. 5 approvato dal Municipio con risoluzione del 23 ottobre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 27 ottobre al 26 novembre 2025. 5 Articolo approvato dal Municipio con risoluzione del 16 aprile 2026, pubblicato agli albi comunali dal 23 aprile al 22 maggio 2026. Note

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