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Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Contents: 42 provisions
  1. Art. 1 Basi legali
  2. Art. 2 Rapporti con la FMH
  3. Art. 3 Durata e sede
  4. Art. 4 Scopi generali
  5. Art. 5 Compiti specifici
  6. Art. 6 Adesioni, dimissioni
  7. Art. 7 Membri ordinari
  8. Art. 8 Membri straordinari
  9. Art. 9 Membri onorari
  10. Art. 10 Organi
  11. Art. 11 A. L’assemblea generale. Principi
  12. Art. 12 Convocazione
  13. Art. 13 Funzionamento
  14. Art. 14 Competenze
  15. Art. 15 B. Il consiglio direttivo. Composizione
  16. Art. 16 Competenze
  17. Art. 17 Delega
  18. Art. 18 Funzionamento
  19. Art. 19 C. Il consiglio di gestione. Composizione
  20. Art. 20 Competenze
  21. Art. 21 Diritto di firma
  22. Art. 22 Funzionamento
  23. Art. 23 D. I circoli regionali. Riconoscimento
  24. Art. 24
  25. Art. 25 E. L’ufficio di revisione. Nomina
  26. Art. 26 Compiti
  27. Art. 27 F. La commissione deontologica. Compiti
  28. Art. 28 Autonomia
  29. Art. 29 Composizione
  30. Art. 30 Commissioni speciali
  31. Art. 31 Delegati
  32. Art. 32 Organizzazione
  33. Art. 33 Il segretario generale
  34. Art. 34 Conti annuali
  35. Art. 35 Mezzi
  36. Art. 36 Quote sociali
  37. Art. 37 Indennità
  38. Art. 38 Organo ufficiale
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Disposizione transitoria
  41. Art. 41 Abrogazioni
  42. Art. 42 Entrata in vigore

42 provisions

Art. 41 Abrogazioni

1Con l’entrata in vigore di questo statuto sono abrogati lo statuto OMCT del 12 aprile/20 settembre 1981, il Regolamento interno dell’OMCT del 25 aprile 1982 e le Norme Deontologiche dell’OMCT del 7 novembre 1981. 2I regolamenti emanati dall’OMCT in base alla precedente disciplina statutaria e alle decisioni assembleari rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con questo statuto, fino all’adozione della nuova regolamentazione esecutiva.

Art. 42 Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall’assemblea generale straordinaria del 26 febbraio 2003 e dal Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 lettera e) Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario con risoluzione del 18 giugno 2003, entra in vigore il 1° luglio 2003. Pubblicato nel BU 2003, 214.

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