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12 provisions
Art. 1 Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato esercita in generale la sorveglianza superiore sull’applicazione della
legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali e adotta i piani dei provvedimenti previsti
dalla legislazione federale.
Art. 2 Dipartimento
Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento):
a) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dai regolamenti di applicazione e quelli non
specificatamente attribuiti al Consiglio di Stato, ad altre unità amministrative o ad altri enti pubblici
o a privati;
b) è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei compiti affidati in materia di protezione
dell’ambiente a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici
e ai privati;
c) formula le proposte per le decisioni di competenza del Consiglio di Stato;
d) è responsabile dei compiti di informazione e consulenza giusta l’art. 8 LaLPAmb;
e) è l’autorità competente ad esercitare il diritto di ricorso spettante al Cantone giusta l’art. 56
LPAmb;
f) è l’autorità competente ad accollare i costi delle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 59 LPAmb;
g) esercita la sorveglianza ed è competente ad ordinare i provvedimenti di cui all’art. 26 cpv. 3
LaLPAmb.
Divisione dell’ambiente
Art. 2a1 La Divisione dell’ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle
contravvenzioni di cui all’art. 27 cpv. 2 LaLPAmb.
Art. 3 Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (di seguito SPAAS):
a) è il servizio della protezione dell’ambiente ai sensi dell’art. 42 LPAmb;
b) coadiuva il Dipartimento nello svolgimento dei compiti e delle competenze decisionali ad esso
attribuiti;
c) può emanare direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente;
d) è competente per le decisioni e i provvedimenti in materia di siti inquinati, fatta eccezione degli
ordini di risanamento e delle relative decisioni di ripartizione delle spese.
TITOLO II
Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente e piani dei provvedimenti
Art. 4 Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente
1Il Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente (di seguito Rapporto cantonale) (art.
7 LaLPAmb):
1 Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558.
2 Art. modificato dal R 8.10.2014; in vigore dal 10.10.2014 - BU 2014, 470; precedente modifica: BU 2009,
558.
831.110
a) raccoglie i dati sullo stato e sull’evoluzione del carico inquinante e informa sui problemi della
protezione dell’ambiente nel Cantone;
b) fissa, in modo coordinato ed integrato, gli obiettivi e le priorità a medio e lungo termine della
politica di protezione dell’ambiente nei vari settori, promuovendo i principi dello sviluppo
sostenibile e dell’uso parsimonioso delle risorse;
c) informa sui provvedimenti adottati, sui loro risultati e sui provvedimenti previsti.
2Il Rapporto cantonale è coordinato con le altre politiche settoriali del Cantone e con i relativi strumenti
pianificatori e finanziari.
Piani dei provvedimenti:
Art. 5 a) contenuto
1I piani dei provvedimenti hanno i contenuti stabiliti dalla legislazione federale e precisati
dai regolamenti di applicazione.
2Il Dipartimento è incaricato del controllo dell’attuazione dei provvedimenti previsti dai piani e ne rende
conto periodicamente nell’ambito dell’aggiornamento del Rapporto cantonale e dell’esecuzione dei
compiti di informazione di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. d.
3I piani dei provvedimenti sono vincolanti per autorità cantonali, comunali ed altri enti pubblici.
Art. 6 b) procedura di elaborazione e di adozione
1I piani dei provvedimenti sono elaborati dal Dipartimento.
2I relativi progetti sono notificati ai Comuni, agli altri enti pubblici e alle organizzazioni interessate, i
quali possono formulare le loro osservazioni e proposte entro il termine stabilito dal Dipartimento.
3Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni e le proposte e adotta i piani dei provvedimenti.
4I piani dei provvedimenti sono regolarmente adattati all’evoluzione della situazione e dello stato della
tecnica. Per la modifica sono applicabili le norme valide per l’adozione, fatta eccezione per le modifiche
di importanza marginale e per i casi di particolare e comprovata urgenza. In quest’ultimo caso la
procedura di cui ai cpv. 2 e 3 deve comunque essere avviata sollecitamente dopo la modifica.
Sistema informatico cantonale degli impianti fissi
Art. 6a3 1Il sistema informatico cantonale ai sensi della LPAmb (SICIA) raggruppa le banche dati
che permettono di gestire e archiviare i dati e gli interventi relativi agli impianti fissi, e meglio:
impianti termotecnici;
– serbatoi;
– stabili commerciali e industriali;
– infrastrutture acque sotterranee;
– edifici;
– ferrovie;
– strade;
– siti inquinati;
– pannelli solari;
– veicoli.
2La SPAAS è l’organo responsabile del SICIA e lo gestisce con il supporto tecnico del Centro sistemi
informativi. Esso assolve in particolare i seguenti compiti:
a) è responsabile dell’utilizzo e del trattamento dei dati contenuti nel sistema informatico cantonale
in maniera conforme allo scopo stabilito della legge;
b) gestisce e coordina gli accessi al sistema informatico;
c) si assicura che il sistema informatico sia regolarmente aggiornato.
3Nel SICIA sono visibili i dati relativi a:
– impianto e fondo;
– titolare dell’impianto;
– rapporto giuridico con l’impianto o il fondo;
– autorizzazioni o concessioni;
– progettista, persona di contatto e altre indicazioni per la gestione delle pratiche.
4Accedono al SICIA in qualità di organi partecipanti:
a) le autorità cantonali e comunali incaricate dell’applicazione della legislazione sulla protezione
ambientale;
b) i controllori incaricati.
5Accedono al SICIA in qualità di utenti:
3 Art. modificato dal R 12.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 267; precedente modifica: BU 2023,
363.
831.110
a) la SPAAS;
b) la Sezione forestale;
c) l’Ufficio di statistica.
6I dati archiviati nel SICIA possono essere elaborati a scopo di ricerca e statistica, nel rispetto delle
disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.
7Le misure di sicurezza adottate dalla SPAAS per tutelare i dati elaborati sono stabilite nelle direttive
emanate dal Consiglio di Stato.
TITOLO III
Disposizioni sulla procedura
Art. 7 In generale
1Nella misura in cui la legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e le relative
disposizioni cantonali vengono applicate nell’ambito di una procedura di autorizzazione, approvazione
o concessione regolata da altre leggi, valgono, salvo diversa disposizione dei regolamenti di
applicazione, le norme sulla procedura e sulla competenza stabilita da dette leggi; l’autorità
decisionale tiene conto degli avvisi formulati dalle autorità designate dai regolamenti di applicazione.
2L’autorità decisionale veglia a garantire il diritto degli interessati di essere sentiti, assegnando loro un
congruo termine, non inferiore a 15 giorni.
Art. 8 Procedura a seguito di segnalazioni
1In caso di segnalazioni da parte di terzi, i Comuni provvedono ad assumere le informazioni
preliminari presso gli interessati e predispongono, se del caso, le opportune procedure di
conciliazione. Essi possono far dipendere l’entrata in materia sulla segnalazione dalla sua
presentazione in forma scritta.
2Una volta esperiti gli accertamenti di cui ai capoversi precedenti, i Comuni adottano le decisioni di
loro competenza o, negli altri casi, trasmettono i dati e le informazioni raccolti alla SPAAS per le
decisioni di competenza cantonale.
Art. 9 Competenza per sussidi, indennità e costi di risanamento
Le autorità competenti a concedere sussidi e indennità e a coprire costi di risanamento
sono quelle stabilite dall’art. 23 LaLPAmb, riservata la competenza del Dipartimento per importi fino a
fr. 100'000.-- e della SPAAS per importi fino a fr. 30'000.--.
TITOLO IV
Tasse
Art. 10 Tasse
1L’autorità e i servizi specializzati prelevano una tassa per le proprie prestazioni e
controlli.
2L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia
ambientale emanato dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio.4
3…5
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 11 Regolamenti comunali
I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali conformemente all’art. 28
LaLPAmb entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore6 unitamente ai suoi allegati contemporaneamente alla legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb).
4 Cpv. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.
5 Cpv. abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.
6 Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2005, 341.
831.110
Allegato7
Pubblicato nel BU 2005, 350.
7 Allegato abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452; precedenti modifiche: BU
2007, 423; BU 2011, 369; BU 2012, 525; BU 2014, 481.