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Regolamento concernente gli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio del registro di commercio

Ticino · 224.120 · regulation

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 fr. 250.– all’ora
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Art. 1

L’Ufficio del registro di commercio riscuote i seguenti emolumenti: 1. Allestimento di un estratto legalizzato di un ente giuridico fr. 50.– 2. Allestimento di un estratto legalizzato di un ente giuridico prima della pubblicazione dell’iscrizione nel FUSC fr. 100.– 3. Allestimento di esemplare di statuto legalizzato di un ente giuridico fr. 50.– 4. Allestimento di altre attestazioni fr. 80.– 5. Allestimento di copie semplici di notificazioni e documenti giustificativi (per singola iscrizione) fr. 1.– per pagina min. fr. 10.– max. fr. 120.– 6. Legalizzazione di notificazioni e documenti giustificativi (per singola iscrizione), supplemento alla cifra 5 fr. 50.– 7. Legalizzazione di una firma fr. 20.-- 8. Visione di notificazioni e documenti giustificativi fr. 100.– all’ora 9. Compilazione di notificazioni fr. 150.– all’ora 10. Avviso di rifiuto dell’iscrizione, esame preliminare di notificazioni e documenti giustificativi, e informazioni e pareri giuridici

Art. 2 fr. 250.– all’ora

L’importo degli emolumenti per le prestazioni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento è retto dal diritto anteriore.

Art. 3

Il regolamento concernente le tasse per le prestazioni del registro di commercio del 21 ottobre 2014 è abrogato.

Art. 4

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Pubblicato nel BU 2020, 395.

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