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Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna

Ticino · 805.110 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Istanza amministrativa e di vigilanza
  2. Art. 2 Caratteristiche della convenzione
  3. Art. 3 Obblighi del medico contraente
  4. Art. 4 Assenza del medico contraente
  5. Art. 5 Versamento dell’indennità
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Entrata in vigore

8 provisions

Art. 1 Istanza amministrativa e di vigilanza

1L’Area di gestione sanitaria è l’istanza designata dal Consiglio di Stato per l’applicazione della LMont. 2Essa esercita l’attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio medico nelle zone di montagna.

Art. 2 Caratteristiche della convenzione

Nel modello di convenzione di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. b) LMont sono stabiliti in particolare: a) gli impegni che il medico contraente deve adempiere per garantire il servizio nella circoscrizione su tutto l’arco dell’anno; b) l’espressione “medico contraente” può riferirsi a un solo medico, a più medici o a un circolo medico;3 c) l’indennità di cui ha diritto il medico contraente, tenuto conto della vastità della circoscrizione e delle condizioni topografiche che la caratterizzano, nonché le modalità di versamento della stessa;4 d) la durata della convenzione e le condizioni di disdetta.5

Art. 3 Obblighi del medico contraente

1Il medico contraente si impegna a garantire il servizio medico-sanitario sull’arco di tutta la giornata e per tutto l’anno nei riguardi delle persone che risiedono in forma stabile o soggiornano transitoriamente nella circoscrizione di sua competenza. 2Esso si impegna in particolare ad eseguire consultazioni e visite ai pazienti in base ai disposti contenuti nella convenzione e agli accordi intervenuti tra il medico stesso e i Comuni che formano la circoscrizione.

Art. 4 Assenza del medico contraente

1In caso di assenza per giorni di riposo, vacanze, servizio militare, malattia, infortunio, aggiornamento o altro, il medico contraente affida a proprie spese l’incarico di svolgere il mandato che gli è stato affidato ad un altro medico autorizzato all’esercizio dall’Autorità cantonale. 2Di quanto previsto al cpv. 1 devono essere tempestivamente informati: a) l’Autorità cantonale di vigilanza; b) i Municipi dei Comuni interessati, affinché questi abbiano ad informare in modo conveniente la popolazione.

Art. 5 Versamento dell’indennità

L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è versata dall’Area di gestione sanitaria in rate mensili posticipate. Contributi sociali 1 Titolo modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121. 2 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011, 130-171. 3 Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121. 4 Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121. 5 Lett. introdotta dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121. 6 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019, 421. 805.110

Art. 6

1L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è assoggettata ai contributi sociali ai sensi dell’AVS/AI/IPG/AD e della LAINF per gli infortuni professionali. 2Il Cantone effettua il riversamento dei contributi sociali agli enti assicurativi o ne verifica l’attuazione.

Art. 7

…8

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.9 Pubblicato nel BU 1999, 22. 7 Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019, 421. 8 Art. abrogato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011, 130- 171. 9 Entrata in vigore: 29 gennaio 1999 - BU 1999, 22.

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