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13 provisions
Art. 1 Competenza
1L’Ufficio rette, anticipi e incassi della Sezione del sostegno sociale è competente per
l’applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2, 131 cpv. 2 e 290 cpv. 2 CC e dell’art. 27 della legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.3
2In particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli
minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità
competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento.
Art. 2 Principio
1Il richiedente l’anticipo deve produrre la decisione del Giudice o la convenzione
approvata dall’Autorità competente che fissa l’importo degli alimenti dovuti dall’obbligato.
2L’Ufficio verifica il mancato pagamento.4
Art. 3 Decorrenza
L’anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene
versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.
Art. 4 Importo
1L’anticipo corrisponde all’importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla
sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.– per ogni figlio.5
2…6
Art. 5 Versamento
L’anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio o dei figli
minorenni.
Art. 6 Obbligo di informare
Il genitore che richiede il versamento dell’anticipo, come pure l’obbligato al pagamento
degli alimenti devono notificare immediatamente all’Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza
o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell’anticipo.
Art. 7 Surrogazione
1La domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale
è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.
Incasso
2L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato all’incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze
saranno riversate al genitore richiedente.
3L’Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie.7
1 Ingresso modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 45.
2 Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
3 Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 45; precedente modifica: BU 2003,
331.
4 Cpv. introdotto dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
5 Cpv. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 530; precedente modifica: BU 1996,
22.
6 Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
7 Cpv. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
874.350
4L’Ufficio può delegare l’esecuzione dell’incasso ad un professionista esterno tramite contratto di
mandato.8
Art. 8 Querela penale
L’Ufficio può querelare l’obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di
assistenza famigliare (art. 217 CP).
Art. 9 ...10
Validità e limite temporale
Art. 1011 1La prestazione di anticipo può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi
cumulativi.
2In deroga al capoverso 1, il limite temporale del diritto all’anticipo alimenti può essere esteso
qualora il tasso di recupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall’obbligato)
rispetto a quanto anticipato, sia superiore al 50%, considerato l’intero nucleo famigliare.
3La verifica del tasso di recupero di cui al capoverso 2 avviene da parte dell’Ufficio dopo 54 mesi di
percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell’esito al beneficiario.
4La domanda di estensione del limite temporale deve essere inoltrata alla competente autorità entro
il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione.
5La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e
sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del
diritto alla prestazione.
6La condizione per l’ottenimento dell’estensione temporale di cui al capoverso 2, deve essere
adempiuta ogni volta 6 mesi prima della scadenza del diritto alla prestazione, verificando il tasso di
recupero dei 12 mesi precedenti.
Art. 11 Rifiuto o soppressione
1L’anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata presentazione della
documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere.
2Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati.
Penalità
3È riservata l’azione penale.
Art. 12 Spese
Le spese connesse con l’esercizio del mandato di incasso delle pensioni alimentari per i
figli minorenni, sono a carico dello Stato. Lo Stato può in particolare avvalersi di un notaio per la
traduzione delle convenzioni o delle sentenze.
Art. 13 Abrogazione e disposizioni transitorie
1Questo regolamento abroga e sostituisce il regolamento concernente l’anticipo e
l’incasso degli alimenti per i figli minorenni dell’11 settembre 1979.
2In deroga all’articolo 10 capoverso 2 le decisioni di anticipo alimenti emanate prima del 1° gennaio
2005 restano in vigore sino alla loro scadenza.
Disposizioni transitorie riferite alla modifica del 5 aprile 2011
Art. 13a13 1Il diritto all’estensione del limite temporale introdotto dall’articolo 10 capoverso 2 si
applica a coloro i quali hanno percepito la 60ma mensilità dopo il 1° dicembre 2010 compreso.
2I beneficiari di anticipo alimenti giunti al termine del diritto dei 60 mesi di prestazioni tra il 1°
dicembre 2010 e l’entrata in vigore della presente modifica e che soddisfano il requisito dell’articolo
10 capoverso 2, saranno informati, in questo lasso di tempo, dall’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento. Essi, entro un mese dall’entrata in vigore della modifica potranno inoltrare
domanda di estensione.
Entrata in vigore
8 Cpv. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.
9 Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
10 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.
11 Art. modificato dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219; precedenti modifiche: BU 2003,
331; BU 2004, 463.
12 Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463.
13 Art. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.
874.350
Art. 14
Questo regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° luglio 1988.
Art. 15
…14
Pubblicato nel BU 1988, 161.
14 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331; precedenti modifiche: BU
1996, 22; BU 1997, 530.