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15 provisions
Art. 1 Scopo
1La presente legge disciplina il funzionamento delle Unità amministrative autonome (in
seguito UAA) tramite il budget globale e il mandato di prestazione.
2Il numero di UAA è esteso in modo progressivo. Il Consiglio di Stato analizza annualmente la
fattibilità dell’applicazione del modello di regola di almeno una nuova unità per ogni Dipartimento.1
Art. 2 Definizione
È considerata UAA l’organismo integrato nella struttura di un Dipartimento e che gode di
autonomia amministrativa residua.
Art. 3 Finanziamento delle UAA tramite budget globale
Le UAA sono finanziate tramite il budget globale e sottostanno alle norme della legge
sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF), riservate le seguenti
deroghe:
a) principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale della spesa (art. 9 cpv. 4 lett. g
LGF);
b) obbligo di presentare le richieste di crediti suppletori (art. 25 LGF);
c) principio della decadenza dei crediti non utilizzati (art. 27 cpv. 2 LGF);
d) divieto di sorpasso del credito di preventivo nei casi non espressi dall’art. 29 LGF, purché il
superamento sia coperto da risparmi realizzati negli anni precedenti o ammortizzato nei due
anni successivi all’esercizio.
Art. 4 Gestione del personale
1Le UAA, per la gestione del personale, sottostanno alle disposizioni legali previste
dall’ordinamento dei dipendenti dello Stato.
2Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire nella forma dell’incarico (art. 15 della legge
sull’ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995) o di personale ausiliario.
Il regolamento definisce la procedura.
3Le assunzioni a tempo indeterminato sono autorizzate dal Consiglio di Stato.
4L’attribuzione di premi collettivi o individuali all’interno delle UAA è correlata ai risultati raggiunti.2
Art. 5 Definizione del fabbisogno da coprire tramite budget globale
1La differenza tra spese e ricavi ritenuti definisce il fabbisogno in termini di budget
globale.
2Il regolamento definisce spese e ricavi considerati ai fini del calcolo del budget globale e del relativo
riporto.
3Il budget globale delle UAA è approvato dal Gran Consiglio unitamente al Preventivo annuale dello
Stato.
Art. 6 Riporto del credito sull’anno successivo e sorpasso di credito
1In deroga all’art. 27 cpv. 2 della LGF, i crediti relativi al budget globale, contabilizzati in
un esercizio contabile e non utilizzati durante l’anno per il quale sono stati concessi, possono essere
capitalizzati e riportati agli esercizi contabili successivi.
2Il riporto annuale massimo dei crediti non spesi è definito dal regolamento.
1 Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
2 Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
176.100
3Il sorpasso di credito del budget globale nei casi non indicati nell’art. 29 della LGF è coperto
innanzitutto dal fondo di capitalizzazione.
Art. 7 Fondo di capitalizzazione
1Il credito di spesa non utilizzato in un esercizio è accreditato al fondo di capitalizzazione
dell’UAA.
2Il fondo di capitalizzazione non può superare il 20% dell’ultimo budget globale stabilito in sede di
Preventivo e di definizione del mandato di prestazione annuale.3
3Il fondo di capitalizzazione, qualora presenti un saldo negativo, deve essere ammortizzato nei due
anni successivi all’esercizio.
4L’utilizzazione del fondo di capitalizzazione è definita nel regolamento.
Art. 8 Conto prestazioni
1Il conto prestazioni è presentato congiuntamente al preventivo e al consuntivo dell’UAA
stilati conformemente all’art. 31 della LGF.
2Il conto prestazioni indica le entrate e le uscite per prestazione e gruppo di prestazione come pure
il fabbisogno da coprire con il budget globale.
3Il regolamento definisce le modalità di presentazione del conto prestazioni.
Art. 9 Mandato di prestazione
1Il mandato di prestazione quadriennale indica i vincoli amministrativi e le disposizioni a
cui deve sottostare l’UAA nella produzione delle prestazioni e viene approvato dal Consiglio di Stato.
2Il mandato di prestazione annuale, elaborato sulla base del conto prestazioni, indica le prestazioni
fornite dall’UAA, gli obiettivi quantitativi e qualitativi, il relativo monitoraggio e viene approvato dal
Dipartimento competente.4
3…5
Art. 10 Compiti delle UAA
Le UAA sono responsabili:
a) di negoziare annualmente con l’istanza superiore di riferimento decisa dal Dipartimento le
prestazioni determinanti allo scopo di definire il budget globale;
b) di gestire finanziariamente l’UAA nell’ambito del budget globale nei limiti fissati dagli art. 3, 5 e
6 della presente legge;
c) di formulare proposte sull’utilizzazione della parte di budget globale non utilizzata nel corso
dell’esercizio contabile;
d) di rispettare gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati nel mandato di prestazione.
Art. 11 Gestione delle UAA
1Le UAA sono gestite conformemente al mandato di prestazione.
2Le UAA:
a) dispongono di un sistema di contabilità analitica e di un sistema di controlling e allestiscono un
conto prestazioni con grado di dettaglio adeguato alla loro realtà operativa;
b) sono anch’esse sottoposte a revisione periodica da parte del Controllo cantonale delle finanze.
Art. 12
1Il Consiglio di Stato decide:
– la trasformazione dei servizi dell’amministrazione cantonale in Unità amministrative autonome;
– la revoca dello statuto di Unità amministrativa autonoma.
2Il regolamento definisce i criteri:
– di valutazione per la trasformazione da Unità amministrativa a Unità amministrativa autonoma;
– di revoca dello statuto di Unità amministrativa autonoma.
Art. 13 Valutazione
1Per le nuove UAA è previsto un periodo di valutazione della durata di 3 anni.
2Il Consiglio di Stato assicura il monitoraggio del processo di cambiamento dell’amministrazione
cantonale con questo modello di gestione grazie a un reporting annuale all’indirizzo della
Commissione delle gestione delle finanze che potrà esprimersi in merito.
3 Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
4 Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
5 Cpv. abrogato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
176.100
Art. 14 Disposizioni esecutive
1Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di questa legge.
2Le UAA del progetto pilota mantengono lo statuto di UAA.
Art. 15 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.6
Pubblicata nel BU 2015, 563.
6 Entrata in vigore: 1° gennaio 2016 - BU 2015, 563.