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14 provisions
Art. 1 Riparto
L’imposta cantonale sulla sostanza e sul reddito delle aziende idroelettriche, delle aziende
del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende comunali è
ripartita e attribuita ai Comuni interessati, per l’applicazione del moltiplicatore, in base alle norme della
presente legge.
Capitolo I
Aziende idroelettriche
Art. 2 Elementi di riparto
Dall’importo complessivo d’imposta cantonale che forma oggetto di riparto fra i Comuni, si
deducono preliminarmente
1 Precipuo
il 20% dell’imposta sull’utile e sul capitale, a favore del Comune sede;
2 Riparto in base alla popolazione
una somma di fr. 2.- per testa di popolazione residente con un minimo di fr. 3’500.- e un massimo di fr.
10’000.- per Comune, a favore
- dei Comuni confinanti con i corsi d’acqua utilizzati,
- dei Comuni il cui agglomerato urbano si trova nel bacino imbrifero che alimenta le prese o risulti
comunque a monte dei corsi d’acqua utilizzati, sempre che le loro acque possano teoricamente
immettersi nei corsi stessi in un punto che non sia più basso della quota altimetrica dell’ultima
centrale.
Nel caso d’impianti sovrastanti l’uno all’altro, appartenenti a diverse aziende, l’imposta per testa di
popolazione sarà dovuta dall’azienda con l’impianto o il gruppo d’impianti di maggiore potenza.
3 In base alla stima
L’imposta residuante è assegnata:
per un terzo in ragione della stima ufficiale;
per un ulteriore terzo:
4 In base ai salti e alle sponde
a) per il 60% ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d’acqua utilizzati, in proporzione
alla cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti teorici dei corsi d’acqua nelle
giurisdizioni comunali moltiplicati per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione;
b) per il 40% ai medesimi Comuni in proporzione della cifra indicativa costituita dalla somma delle
singole lunghezze di sponda dei corsi d’acqua entro le giurisdizioni comunali moltiplicate per i
rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione.
1 Titolo modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
2 Ingresso modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
3 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
4 Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
641.100
5 In base alla capacità finanziaria dei Comuni
Per l’ultimo terzo a tutti i Comuni partecipanti al riparto in funzione degli indici finanziari inversi.
Quando l’azienda sfrutta acque provenienti da più comprensori idrografici l’imposta ripartibile a questo
titolo è assegnata ad ogni comprensorio, per la ripartizione tra i Comuni in esso compresi o che
partecipano alla produzione mediante impianti che sfruttino le sue acque, in proporzione alla
produzione mediante impianti che sfruttino le sue acque, in proporzione alla produzione media di
energia conseguibile con l’acqua captata in ogni bacino imbrifero.
Gli indici più recenti della capacità finanziaria comunale servono quale base di calcolo.
Art. 3 Limite massimo
6 1La quotaparte d’imposta toccante a ogni Comune partecipante per qualsiasi titolo al
riparto, ivi compresa la quotaparte dell’imposta immobiliare cantonale e l’imposta immobiliare
comunale non può superare i franchi 1’500.- per abitante.7
2Ogni Comune avrà tuttavia il diritto a prelevare per intero l’imposta immobiliare dell’articolo 291 LT.8
3La quota d’imposta eccedente il limite massimo del cpv. 1 è ripartita tra gli altri Comuni partecipanti al
riparto in funzione reciproca degli indici di capacità finanziaria comunale fissati dal Consiglio di Stato.
Eventuali ulteriori eccedenze saranno successivamente ripartite con gli stessi criteri.
4La popolazione e gli indici della capacità finanziaria determinanti ai fini dei calcoli saranno accertati
dalla competente autorità cantonale in base alle disposizioni stabilite dalla Legge sulla perequazione
finanziaria intercomunale e dal relativo regolamento d’applicazione.9
Art. 4 Concorrenza di impianti o di bacini imbriferi
Qualora un’azienda possieda impianti tra di loro indipendenti, a ognuno di essi è assegnata
una quotaparte d’imposta da ripartire in base ai salti ed alle sponde, calcolata in proporzione alla loro
potenza lorda, paragonata alla potenza lorda complessiva.
Qualora alla produzione di energia di un impianto concorressero corsi d’acqua di bacini imbriferi
diversi, la quota d’imposta da ripartire in base ai salti ed alle sponde è assegnata ai Comuni di ogni
comprensorio idrografico in proporzione alla produzione media di energia conseguibile con l’acqua
captata in ogni bacino imbrifero, paragonata alla produzione media dell’impianto.
Art. 5 ...11
Art. 6 ...12
Aziende di distribuzione e aziende miste
a) aziende di distribuzione
Art. 713 Le aziende idroelettriche concessionarie per la fornitura di energia ai Comuni, la cui
produzione attraverso impianti propri non superi il 20% dell’energia totale venduta, sono considerate
aziende di distribuzione. L’imposta delle stesse è attribuita, previa deduzione di un precipuo del 20%
dell’imposta sull’utile e sul capitale a favore della sede, per il 30% ai Comuni della sostanza
immobiliare. La rimanenza è data ai Comuni acquisitori di energia in proporzione al quantitativo da
essi acquistato per rapporto all’energia totale venduta e al Comune sede per il resto. Non è fatto luogo
a riparto in base alla popolazione.
5 Art. modificato dalla L 21.12.1993; in vigore dal 1.1.1994 - BU 1994, 20; precedente modifica: BU 1975,
27.
6 Norma transitoria:
La presente modifica di legge 21.12.1993 si applica per la prima volta al riparto dell’imposta delle aziende
idroelettriche dovuta per l’anno 1993.
7 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
8 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
9 Cpv. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 444.
10 Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
11 Art. abrogato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
12 Art. abrogato dalla L 3.7.1961; in vigore dal 1.1.1962 - BU 1961, 157.
13 Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
641.100
b) aziende miste
Art. 814 Se la produzione degli impianti supera il 20% dell’energia totale venduta, l’azienda è
considerata azienda mista. In tal caso il riparto dell’imposta, nella percentuale pari al rapporto fra
energia prodotta ed energia totale, avviene come all’art. 2; la rimanenza è attribuita ai Comuni
secondo le norme di cui all’articolo precedente. La quota da ripartire in base alla popolazione è ridotta
alla medesima percentuale di energia prodotta in confronto all’energia totale venduta.
Art. 9 Aziende commerciali con produzione idroelettrica
Le imprese commerciali che, nel contempo, siano concessionarie di forze idriche per la
produzione di energia elettrica per uso proprio o per rivendita sono sottoposte, ai fini del riparto
intercomunale, alle norme della presente legge, per la porzione di fattori di sostanze e di reddito
attinenti a tale produzione.
Art. 10 Periodo di costruzione
1Durante il periodo di costruzione di impianti idroelettrici e prima che essi siano
ufficialmente stimati, il 30% del valore di costruzione annualmente contabilizzato è parificato,
unicamente agli effetti del riparto intercomunale e a far tempo del terzo anno, al valore di stima, con
diritto di partecipazione, secondo la situazione, per i Comuni interessati.15
2I diritti d’acqua concessionati e non ancora sfruttati, da valutarsi ai sensi della LT, partecipano al
riparto per il loro valore di stima. A misura che determinate forze d’acqua saranno sfruttate, per cui
potrà essere assegnata ai comuni interessati la percentuale di sostanza mobiliare, cadrà il diritto di
partecipazione al riparto di sostanza immobiliare a questo titolo.16
3Il riparto in base alla popolazione avviene già con il primo anno di imposizione.
4Il Comune sede beneficerà della quota d’imposta riservata ai salti e alle sponde quando non si
giustificherà un riparto a tale titolo, per mancata totale o parziale produzione di energia.
Aziende idroelettriche con produzione
ed esercizio fuori Cantone:
Art. 11
L’imposta a carico di aziende idroelettriche con produzione ed esercizio fuori Cantone,
imponibili nel Ticino unicamente a dipendenza di elettrodotti e connessi impianti ivi situati, è ripartita in
proporzione dei valori di stima nei singoli Comuni.
Art. 12 ...18
Capitolo II
Altre imprese
1 Aziende gas e acqua potabile
Art. 1319 La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette, calcolate per le aziende del gas e
dell’acqua potabile come per le aziende idroelettriche, sono assegnate nel riparto intercomunale la
prima in proporzione ai valori di stima e la seconda interamente al Comune sede.
L’imposta cantonale sulla sostanza netta è ripartita di conseguenza.
L’imposta sul reddito, riservato alla sede un precipuo del 20%, è assegnata:
a) ai Comuni della sostanza immobiliare proporzionalmente ai valori di stima siti in ognuno di essi e
ritenuto un reddito imponibile della stessa, calcolato nella medesima ragione percentuale
esistente fra capitale e utile tassabile della società;
b) ai Comuni acquisitori di acqua e di gas, compresa la sede, per il rimanente reddito cantonalmente
imponibile in ragione del quantitativo ritirato da ognuno di essi.
14 Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
15 Cpv. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
16 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345; precedente modifica: BU 1971,
22.
17 Art. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
18 Art. abrogato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
19 Art. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
641.100
2 Ferrovie, ecc
Art. 1420 La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette calcolate per le ferrovie, le tramvie e
le funicolari come per le aziende idroelettriche, sono aggiudicate nel riparto intercomunale la prima in
proporzione dei valori di stima e la seconda al Comune sede per la metà e ancora ai valori di stima
per l’altra metà.
L’imposta cantonale sulla sostanza netta è ripartita di conseguenza.
L’imposta sul reddito è ripartita proporzionalmente alla sostanza netta, previa assegnazione di un
precipuo del 20% al Comune sede.
Aziende comunali21
Art. 1522 L’imposta comunale sulla sostanza immobiliare delle aziende comunali, stabilita dalla
competente autorità cantonale di tassazione indipendentemente dalla non imponibilità in quella sede,
è calcolata sul 50% del valore di stima all’aliquota delle persone fisiche ed è proporzionalmente
ripartita fra i singoli Comuni di situazione.
L’imposta sul reddito, riservato un precipuo del 20% al Comune sede, è assegnata proporzionalmente
fra:
a) i Comuni della sostanza immobiliare, ritenuto un reddito della stessa in ragione del 6%;
b) i Comuni acquisitori delle prestazioni, compresa la sede, in ragione dell’incasso lordo annuo
conseguito in ognuno di essi, per il rimanente reddito cantonalmente imponibile.
Per le aziende idroelettriche, dall’imposta complessiva che forma oggetto di riparto ai fini dell’imposta
comunale, si deduce preliminarmente un importo tale da assicurare una somma di fr. 2.- d’imposta per
testa di popolazione residente, con un minimo di fr. 3’500.- sulla base dei disposti di cui all’art. 2 della
presente legge.
Per le stesse aziende sono pure applicabili i disposti di cui all’art. 10.
Capitolo III
Deroghe
Art. 16 Convenzioni
Con l’accordo di tutti i Comuni o dei Comuni di un ben definito comprensorio geografico
partecipanti al riparto della imposta di un’azienda idroelettrica, di un’azienda del gas o dell’acqua
potabile, di un’impresa ferroviaria e simile, e di una azienda municipalizzata, potrà essere stipulata
una convenzione con la contribuente per la determinazione di un moltiplicatore unico da applicarsi
all’ammontare di imposta base complessiva spettante per legge a tali Comuni.
La convenzione dovrà definire chiaramente le norme di riparto interno fra i Comuni interessati, ove le
stesse dovessero scostarsi da quelle previste dalla presente legge.
Tale convenzione necessita dell’approvazione del Gran Consiglio.
Capitolo IV
Procedura
Art. 17 a) Esecuzione del riparto
Il riparto è eseguito su rivendicazione dei Comuni interessati. La rivendicazione è
tempestiva se perviene all’Autorità fiscale prima che la relativa tassazione cantonale sia cresciuta in
forza di cosa giudicata.
Il riparto può essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell’Autorità
fiscale.
Il riparto è eseguito dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni ed è notificato direttamente agli
interessati.
b) reclamo
20 Art. modificato dalla L 24.11.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 22.
21 Nota marginale modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
22 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
23 Art. modificato dalla L 16.12.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1975, 27.
641.100
Contro le decisioni dell’Autorità fiscale il contribuente e i Comuni interessati possono reclamare entro
30 giorni dalla pubblicazione.
Il reclamo va presentato all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni in carta semplice, in tante
copie quanti sono gli interessati, più una.
L’Amministrazione cantonale delle contribuzioni trasmette un esemplare del reclamo a ogni
interessato con un termine di 30 giorni per le osservazioni.
c) ricorso
Contro le decisioni su reclamo gli interessati possono ricorrere alla camera di diritto tributario del
Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni dall’intimazione, con atto in carta semplice, in tante
copie quanti sono gli interessati, più una.
Art. 18 Validità del reclamo e del ricorso
I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati utili anche se
osservati da un solo interessato; le decisioni sul reclamo e sul ricorso valgono in ogni caso in
confronto di tutti.
Art. 19 Reclamo e ricorso del contribuente
Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta al riparto, avesse presentato
reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell’imposta comunale sarà modificato in conformità
della tassazione definitiva.
Art. 20 Rinvio alla LPT
Valgono per il resto le norme generali e particolari della Legge di procedura tributaria, in
quanto qui non diversamente disposto.
Art. 21 Regolamenti
Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare i regolamenti per l’applicazione della presente
legge.
Art. 22 Disposizioni abrogative e transitorie
Sono abrogati gli art. 41 e 44 della Legge tributaria 11 dicembre 1907 rimasti in vigore in
virtù dell’art. 77 Legge tributaria 11 aprile 1950, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.
Disposizione transitoria per le aggregazioni
Art. 22a24 A partire dal periodo fiscale 2017 e sino alla revisione degli elementi di riparto della
presente Legge, il calcolo del riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle
aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende
municipalizzate viene effettuato senza tenere conto delle aggregazioni ai sensi della legge sulle
aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003, avvenute dopo il 1° gennaio 2016.
Entrata in servizio
Scaduti i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entrerà in vigore25 con la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e sarà applicata la prima volta al
riparto dell’imposta comunale per l’anno 1957. Le pratiche in corso per il riparto d’imposta degli anni
precedenti saranno portate a termine in base al diritto e alla procedura anteriori.
Pubblicata nel BU 1957, 181.
24 Art. introdotto dalla L 7.11.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 488.
25 Entrata in vigore: 31 dicembre 1957 - BU 1957, 181.