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14 provisions
Art. 1 Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo (art. 20 LT)
1Il valore locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso
genere nella medesima posizione.
2Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato
della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90%
del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.
Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente (art. 25 LT)
Art. 2 a) principio
1Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al
conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.
2Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese
private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo
mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).
3Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per
ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le
deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni
sociali.
Art. 3 b) spese di trasporto
1Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal
luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo
giallo: fino a 700 franchi l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
c) per l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata:
le spese del mezzo pubblico disponibile.
2Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole ecc.) è
ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco
e 60 cts. per le automobili.
3La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella
massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (15 franchi al giorno o 3'200 franchi l'anno).
Art. 4 c) spese supplementari per doppia economia domestica
1Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate
al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure
quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non
permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
2La deduzione è stabilita come segue:
a) se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori
casa: 15 franchi al giorno o 3'200 franchi l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati
regolarmente fuori casa;
b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente
al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: 15 franchi,
vale a dire 30 franchi al giorno o 6'400 franchi l'anno se le medesime circostanze sussistono
tutto l'anno.
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3Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di
lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal
capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (7.50 franchi al giorno o 1'600 franchi
l'anno, rispettivamente 22.50 franchi al giorno o 4'800 franchi l'anno); se la riduzione di prezzo è tale
che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna
deduzione per quel pasto.
4Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di
cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il
contribuente non ha alcuna spesa supplementare.
Art. 5 d) spese supplementari di alloggio
1Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al
luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente
al proprio domicilio fiscale il fine settimana.
2È ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per l'affitto di una
camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di 1'000 franchi per l’affitto di un monolocale o di un
appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al
domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'articolo 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo
di lavoro.
Art. 6 e) lavoro a turni o notturno
1Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di
lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: 15 franchi oppure 3'200 franchi l'anno se il
lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa
deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia
domestica previste dall'articolo 4.
2Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato
di salario.
3Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono
essere consumati a domicilio all'ora consueta.
Art. 7 f) altre spese professionali
1Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hardware e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi
professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori
pesanti ecc.
2La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di 3’000 franchi l’anno oppure delle
spese effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro
necessità professionale.
3La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è
esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.
Art. 8 g) attività accessoria
1Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in
sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione
complessiva di 800 franchi l’anno.
2Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più
elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.
Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa indipendente (art. 26 LT)
Art. 9
Le spese di formazione a fini professionali che non sono considerate come spese
aziendali e professionali giustificate possono, se ne adempiono le condizioni, rientrare nelle
deduzioni generali ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 lettera n LT.
Art. 10 Spese di formazione a fini professionali (art. 32 cpv. 1 lett. n LT)
Per spese di formazione a fini professionali si intendono le spese che permettono al
contribuente di mantenere il suo posto di lavoro, di avanzare professionalmente o che sfociano in
una qualifica professionale che permette di esercitare una nuova attività lucrativa dipendente o
indipendente oppure di riprenderne una già esercitata precedentemente. Le spese di formazione a
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fini professionali includono le spese di formazione e di formazione continua, nonché le spese di
riqualificazione riguardanti l’attività professionale.
Art. 11 Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)
1Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede
e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione,
oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:
1. 1'300 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento
professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di
formazione;
2. 2’000 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino
ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo
di formazione non corrispondono;
3. 4'800 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino
ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del
luogo di formazione non corrispondono;
4. 6'600 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento fuori
Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando
giornalmente a domicilio;
5. 13'900 franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
2In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studio corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due
semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un
esame riconosciuto.
3Gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l'anno danno diritto all'intera deduzione del
capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a
concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.
Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte (art. 106, 107 e 111 LT)
Art. 12
1La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte
conformemente agli articoli 106, 107 e 111 LT e alle ordinanze e direttive federali in materia.
2Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:
1. Contributi AVS / AI / IPG 5.3% del salario lordo
2. Contributi AD 1.10% del salario lordo fino a
fr. 148'200.– (massimo fr. 1'630.20)
3. Contributi AINP 1% del salario lordo (massimo fr. 1'482.–)
4. Contributi alla previdenza
professionale
(2° pilastro)
4.50% del salario lordo (massimo fr. 40'824.–)
5. Deduzione per premi
assicurativi e interessi
sui capitali a risparmio
1.50%
2%
2.25%
2.50%
del salario lordo per le persone sole
(massimo fr. 5'500.–)
del salario lordo per i coniugi
(massimo fr. 10'900.–)
del salario lordo per i coniugi con 1 figlio
(massimo fr. 10'900.–)
del salario lordo per i coniugi con 2 figli o
più (massimo fr. 10'900.–)
6. Deduzione per spese
professionali (spese di
trasporto, per pasti fuori
domicilio e per le altre spese
necessarie alla professione)
fr. 4'600.–
fr. 8'200.–
per i contribuenti con un solo reddito
per i contribuenti coniugati con doppio
reddito
7. Deduzione per coniugi con
doppio reddito
fr. 8'100.–
8. Deduzione per figli fr. 11'500.–per figlio
3Il moltiplicatore medio comunale è del 79%.
Art. 13 Persone che esercitano la prostituzione
1Le persone che esercitano la prostituzione ai sensi della legge sull’esercizio della
prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst) devono versare un’imposta forfetaria di 25 franchi al
giorno direttamente al gerente del locale erotico. Se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, l’imposta diventa definitiva.
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2Le persone attive in un appartamento dispensato dall’obbligo autorizzativo conformemente
all’articolo 14 capoverso 1 LProst versano il citato importo direttamente all’autorità fiscale negli
stessi termini previsti per il gerente.
3Il gerente del locale erotico ha l’obbligo di trattenere e versare detti importi all’autorità fiscale,
conformemente a quanto previsto dalla LProst e dalle direttive emanate dalla Divisione delle
contribuzioni.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2025, 311.