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6 provisions
Art. 1 a) Dipartimento della sanità e della socialità3
1Il Dipartimento della sanità e della socialità, ove non sia competente un servizio
subordinato, è incaricato dell’applicazione della legislazione federale e del decreto legislativo
cantonale.4
2In particolare il Dipartimento:
- propone al Consiglio di Stato lo stanziamento e l’eventuale rimborso o annullamento del
sussidio;
- ordina la sospensione del pagamento dei sussidi in caso di richiesta giustificata di esercitare il
diritto di pegno degli artigiani ai sensi dell’art. 26 dell’Ordinanza federale e determina la
ripartizione dell’aliquota federale e cantonale tra i creditori.
Art. 2 b) Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento5
L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito Ufficio) del Dipartimento della
sanità e della socialità:
a) istruisce ed esamina le richieste di sussidio cantonale e federale;
b) sottopone la pratica per l’avviso tecnico all’Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del
territorio;
c) sottopone la richiesta di sussidiamento all’Ufficio federale delle abitazioni per la decisione di
promessa di aiuto federale;
d) decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-;
e) autorizza la modificazione dei progetti e lavori eseguiti dopo la decisione di sussidiamento;
f) autorizza l’inizio anticipato e la proroga dei lavori;
g) approva gli accordi per l’esecuzione dei lavori in regia o a corpo;
h) approva le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate;
i) sorveglia l’impiego dei sussidi;
l) chiede l’annotazione della restrizione della proprietà nel registro fondiario e ne autorizza
l’eventuale cancellazione;
m) verifica il resoconto e lo trasmette all’Ufficio lavori sussidiati e appalti, così come all’Ufficio
federale delle abitazioni per approvazione;
n) determina l’importo definitivo del sussidio cantonale; esso non deve superare l’importo fissato a
preventivo dal Consiglio di Stato;
1 RS 844
2 RS 844.1
3 Nota marginale modificata dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
4 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
5 Nota marginale modificata dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.
6 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005; BU 2005, 322; precedente modifica: BU 1994,
459.
863.110
o) istruisce ed esamina le richieste degli artigiani, imprenditori, fornitori o architetti che intendono
esercitare il diritto di pegno giusta l’articolo 15 della legge federale ed invia all’Ufficio federale
delle abitazioni la proposta cantonale.
Art. 3 Criteri per lo stanziamento dei sussidi
Nella concessione del sussidio è data la priorità al miglioramento di abitazioni occupate
dal proprietario.
Art. 4 Documenti
Oltre ai documenti prescritti dalla legislazione federale, l’istante deve presentare
all’Ufficio i seguenti atti:
a) la richiesta di sussidio in due copie;
b) il progetto approvato dal Municipio, scala 1:100, dal quale risulti la situazione dell’alloggio prima
e dopo il risanamento. Il progetto deve essere colorato di rosso per la parte nuova ed in giallo
per la demolizione, in due copie;
c) due planimetrie scala 1:500 o 1:1000;
d) la relazione tecnica (in due copie) riflettente le condizioni dell’alloggio prima del risanamento, i
motivi che consigliano l’esecuzione del risanamento, il complesso delle trasformazioni che si
intendono eseguire;
e) il preventivo dettagliato per tutte le opere, in due copie;
f) la notifica di tassazione comprovante il reddito imponibile giusta il decreto del Consiglio
federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un’imposta federale diretta e la
sostanza del capofamiglia, del coniuge e dei figli che hanno raggiunto i 25 anni viventi in
comunione con i genitori;
g) un certificato di salario recente di tutti i membri della famiglia viventi in comunione;
h) lo stato di famiglia;
i) la dichiarazione municipale attestante il valore venale dell’immobile, eventualmente del terreno
per una nuova costruzione;
l) la dichiarazione della banca o dell’ente che ha concesso o concede l’ipoteca;
m) un estratto censuario recente;
n) una copia dell’autorizzazione cantonale a costruire e della licenza edilizia comunale;
o) una dichiarazione bancaria attestante il saldo dell’ipoteca eventualmente esistente;
p) eventuali altri documenti richiesti.
Art. 5 Pigioni
Di regola le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate non devono superare l’usuale
rimunerazione del capitale proprio e di terzi, esclusi i sussidi, maggiorata dell’ammortamento usuale
e dei costi documentati di amministrazione e manutenzione dello stabile.
Art. 6 Entrata in vigore
1Questo regolamento entra in vigore8 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi.
2Esso è notificato al Dipartimento federale dell’economia pubblica in esecuzione dell’art. 30 cpv. 2
dell’Ordinanza federale.
Pubblicato nel BU 1992, 203.
7 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.
8 Entrata in vigore: 23 giugno 1992 - BU 1992, 203.