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Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico

Ticino · 742.100 · statute

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Contents: 22 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Cooperazione intercantonale
  3. Art. 3 Centro tecnico di competenza
  4. Art. 4 Definizione dei comprensori e gestione delle reti
  5. Art. 5 Garanzia dell’allacciamento
  6. Art. 6 Fuori comprensorio
  7. Art. 7 Fuori delle zone edificabili
  8. Art. 8 Controversie
  9. Art. 9 Armonizzazione delle tariffe
  10. Art. 10 Obblighi dei gestori
  11. Art. 11 Ulteriori provvedimenti
  12. Art. 12 Privative
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Tasse7
  15. Art. 15 Disposizioni penali
  16. Art. 16 Attuazione surrogatoria
  17. Art. 17 Contestazioni
  18. Art. 18 Disposizioni di esecuzione
  19. Art. 19 Griglie tariffali
  20. Art. 20 Concessioni di aziende
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Norma transitoria13

22 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge definisce i comprensori dei gestori di reti elettriche su territorio cantonale e stabilisce i provvedimenti per armonizzare eventuali divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale ai sensi degli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4 LAEl.

Art. 2 Cooperazione intercantonale

Se necessario, il Cantone collabora con gli altri Cantoni nell’ambito dell’approvvigionamento elettrico.

Art. 3 Centro tecnico di competenza

1Il Consiglio di Stato, in collaborazione con gli operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche in Ticino, costituisce un Centro tecnico di competenza (CTC), composto di rappresentanti delle aziende, quale punto di contatto con Swissgrid ed altri enti nazionali o esteri attivi nel campo della gestione delle reti. 2Il CTC ha il compito di curare gli interessi degli operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche in Ticino. 3Il Consiglio di Stato emana il relativo regolamento in cui vengono stabiliti la composizione e i compiti del CTC. Capitolo II Comprensori Di Rete

Art. 4 Definizione dei comprensori e gestione delle reti

1Il territorio cantonale è integralmente suddiviso in comprensori di rete. 2I comprensori di rete corrispondono a quelli attuali, sulla base della situazione esistente al 31 dicembre 2008 in materia di gestione delle reti elettriche. 3All’Azienda elettrica ticinese è assegnato un comprensorio speciale che si estende alle opere e ai cantieri propri del Cantone, agli impianti delle Strade nazionali come pure ad importanti opere federali. 4In caso di cambiamenti dei rapporti di gestione, rispettivamente di proprietà delle reti, come pure in caso di istallazione di nuove reti, il Consiglio di Stato emana una specifica decisione di attribuzione al comprensorio. I gestori e i proprietari devono comunicare immediatamente all’autorità cantonale tutti i cambiamenti riguardanti l’esercizio e la proprietà della rete. 5Il Cantone pubblica un piano indicante i rapporti di gestione e di proprietà delle reti sul suo territorio. 6Il Cantone favorisce i progetti tendenti al riordino della gestione e della proprietà delle reti, nel rispetto dei principi di efficienza e di razionalità. Capitolo III Obbligo di allacciamento 742.100

Art. 5 Garanzia dell’allacciamento

Nei rispettivi comprensori, i gestori di rete devono garantire l’allacciamento alla rete elettrica di tutti i consumatori finali e di tutte le imprese generatrici di energia elettrica.

Art. 6 Fuori comprensorio

1Sulla base di una ponderazione globale degli interessi, il Consiglio di Stato può obbligare i gestori di rete ad allacciare alla rete anche consumatori finali ed imprese generatrici di energia elettrica fuori del proprio comprensorio. 2Nel caso in cui un consumatore finale o un’impresa generatrice di energia elettrica siano allacciati alla rete da un gestore di rete diverso dal gestore di rete designato per il loro comprensorio di ubicazione, quest’ultimo è liberato dall’obbligo di allacciamento.

Art. 7 Fuori delle zone edificabili

1Fuori delle zone edificabili e qualora non vi ostino importanti motivi legati alla pianificazione del territorio, i consumatori finali devono essere allacciati alla rete se: a) per ragioni tecniche ed economiche non può essere da loro preteso un auto approvvigionamento; b) l’allacciamento è tecnicamente possibile, economicamente sopportabile e complessivamente proporzionato per il gestore di rete; c) l’immobile o l’insediamento sono abitati tutto l’anno. 2I costi di allacciamento sono di regola a carico dei consumatori finali e delle imprese generatrici di energia elettrica. Per giustificati motivi, i costi possono essere ripartiti fra il gestore di rete e i consumatori finali.

Art. 8 Controversie

Le controversie in materia di allacciamento sono deferite al Consiglio di Stato, per quanto non rientrino nelle competenze della Commissione dell’energia elettrica (ElCom). Capitolo IV Tariffe per l’uso della rete

Art. 9 Armonizzazione delle tariffe

1Per ogni livello di tensione a cui sono allacciati consumatori finali e consumatori fissi finali, l’Azienda elettrica ticinese e i distributori elaborano congiuntamente una griglia tariffale. 2Le griglie tariffali vengono applicate da ogni azienda con i rispettivi importi. In caso di inadempienza, l’applicazione della griglia tariffale è assicurata dal Consiglio di Stato. 3Le particolarità, incluse le soglie massime dei tariffari di rete, vengono definite in un apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Stato su proposta del CTC.

Art. 10 Obblighi dei gestori

I gestori delle reti di distribuzione devono: a) allestire i loro conti in modo chiaro e trasparente; b) mettere a disposizione del CTC tutti i dati necessari alla verifica e alla comparazione dei costi sul territorio cantonale.

Art. 11 Ulteriori provvedimenti

Il Consiglio di Stato, sentito il CTC, può ordinare misure tecniche o strutturali atte a migliorare l’efficienza di tutte le reti di distribuzione (interregionali, regionali e locali) nonché a favorire l’allineamento delle tariffe sul territorio cantonale. Capitolo V Uso del suolo pubblico e tributi

Art. 12 Privative

I Comuni non possono prevalersi del diritto di privativa, ai sensi dell’art. 1 LMSP1, per la fornitura dell’energia elettrica. Concessioni 1 Adesso art. 192a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC). 742.100

Art. 13

1Il Cantone o i Comuni, se compatibile con la destinazione generale, devono concedere ai gestori di rete mediante convenzione il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio lungo le strade pubbliche le linee e le istallazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica. 2La prima concessione ha una durata di 5 anni e potrà essere rinnovata alla scadenza per una durata massima di 20 anni e così di seguito. 3La costruzione, la manutenzione e l’esercizio della rete devono garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile e sostenibile a tutti i consumatori che ne hanno diritto in virtù della legge. 4In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Cantone o i Comuni possono disdire la convenzione con un preavviso di un anno. 5Le convenzioni stipulate dai Comuni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato. Cooperazione fra Comuni e gestori3 Art. 13a4 1I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall’esercizio degli impianti elettrici. 2Essi adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie. Art. 13b5 1I Comuni consultano i gestori di rete in sede di revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell’ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro. 2La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall’uso del suolo pubblico, deve essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità. Riscatto Art. 13c6 1Alla scadenza della concessione d’uso, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete. Il riscatto può essere chiesto con preavviso di due anni, salvo diversa disposizione delle parti. 2A tale scopo il Comune o più Comuni assieme hanno il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti almeno un anno prima della scadenza della concessione d’uso. Il riscatto può inoltre essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione con un preavviso di due anni. 3Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete. 4Per l’indennità di riscatto si applicano per analogia le disposizioni sul riscatto delle concessioni previste dal Capitolo III della Legge organica comunale, salvo diversa disposizione delle parti. 5Le contestazioni sul riscatto, sulla relativa indennità e sull’anticipata immissione in possesso sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.

Art. 14 Tasse7

1Per la concessione dell’uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, il Cantone e i Comuni riscuotono una tassa a carico dei gestori di rete. 2Questa tassa viene calcolata sulla base della superficie stradale, moltiplicata per una tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 fr./mq, ed è valida per tutto il Cantone. 3Tale superficie dei beni cantonali e comunali viene accertata e adeguata dal competente geometra revisore. 4Eventuali regole specifiche per la definizione della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale d’uso comune (strade pubbliche, piazze, posteggi ecc.), così come la tassa metrica annuale di cui al capoverso 2, saranno definite dalle disposizioni di applicazione. 2 Art. modificato dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585. 3 Nota marginale modificata dalla dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 4 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 81 precedente modifica:BU 2013, 585. 5 Art. introdotto dalla L19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 81. 6 Art. introdotto dalla L19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 81. 7 Nota marginale modificata dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585. 8 Art. modificato dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585. 742.100 Computo della tassa ai consumatori finali Art. 14a9 1La tassa di concessione può essere computata ai consumatori finali secondo le disposizioni della LAEl. 2A garanzia dell’equità di trattamento, l’addossamento al consumatore finale deve avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio cantonale. Eventuali differenze fra i comprensori di rete dovranno essere pareggiate dai gestori stessi tramite adeguati sistemi compensativi. 3Le modalità, il sistema di computo e i limiti dell’addossamento ai consumatori finali sono stabiliti dal regolamento. Prestazioni contrattuali Art. 14b10 1Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni. 2Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale. Capitolo VI Disposizioni penali, attuazione surrogatoria e rimedi di diritto

Art. 15 Disposizioni penali

1Le contravvenzioni alla presente legge, al regolamento e alle decisioni rese in applicazione delle relative disposizioni sono punite con una multa fino a 100’000.-- franchi. 2La negligenza, il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili. 3La multa è inflitta alla persona giuridica se gli effetti delle contravvenzioni ricadono su quest’ultima. Resta riservata la punibilità degli organi della persona giuridica. 4L’azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni. 5Le decisioni in materia di contravvenzioni sono di competenza del Consiglio di Stato secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Art. 16 Attuazione surrogatoria

Il Consiglio di Stato può disporre l’esecuzione surrogatoria a spese del responsabile e, per quanto necessario, ordinare il ripristino della situazione originaria.

Art. 17 Contestazioni

1Le contestazioni derivanti dall’applicazione della presente legge sono decise in via di ricorso al Consiglio di Stato. Sono riservati l’art. 13 c cpv. 5 e le disposizioni di diritto superiore. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm). Capitolo VII Disposizioni finali, norme transitorie e entrata in vigore

Art. 18 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio di Stato adotta le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 19 Griglie tariffali

1Le griglie tariffali di cui all’art. 9 della presente legge devono essere elaborate entro il 31 agosto 2011. 2In caso contrario, vengono allestite dal Consiglio di Stato.

Art. 20 Concessioni di aziende

Tutte le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica decadono con la completa liberalizzazione del mercato ai sensi della LAEl. Modifica di altre leggi 9 Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585. 10 Art. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585. 11 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 81; precedente modifica: BU 2013, 482. 12 Art. modificato dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585. 742.100

Art. 21

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 22 Norma transitoria13

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010. 2Gli articoli 13, 13c e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.14 3Fino al 31 dicembre 2013 i Comuni, per il tramite dei gestori di rete, riscuotono un tributo sull’uso delle reti di distribuzione: a) a carico dei consumatori fissi finali e dei consumatori finali pari a 2 cts/kWh fino a un consumo di 100 MWh; b) a carico dei consumatori finali pari a 1 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh e fino a un massimo di 5 GWh. 4Fino al 31 dicembre 2013, rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni. Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale. 5Fino alla completa liberalizzazione del mercato, il Cantone e i Comuni riscuotono, tramite decisione formale, una tassa a carico dei gestori di rete per l’uso speciale delle strade cantonali e comunali.15 6Fino alla completa liberalizzazione del mercato e fintanto che i Comuni non hanno proceduto con le nuove concessioni ai sensi dell’art. 13 LA-LAEl, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete e far valere il diritto di riscatto. Si applica l’articolo 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.16, 17 Pubblicata nel BU 2010, 13. 13 Nota marginale modificata dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585. 14 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, precedente modifica: BU 2013, 585. 15 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 585. 16 Cpv introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 81 17 Art. consultabile in fondo alla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

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