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21 provisions
Art. 1 Campo d’applicazione
1Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle attività diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative non mediche nel settore delle psicopatologie.
2L’attività in questione è soggetta ad autorizzazione e riservata allo psicologo in ambito sanitario e
allo psicoterapeuta, sia che essa venga svolta sotto la propria responsabilità professionale, sia che
le prestazioni vengano offerte quale terapista dipendente e sotto la supervisione di un altro
operatore sanitario.
3Restano riservate le attività dei terapisti complementari autorizzati nella misura in cui non utilizzano
metodi scientificamente riconosciuti riservati allo psicologo e allo psicoterapeuta e non invadono il
settore di competenza degli stessi.
Capitolo secondo
Psicologo attivo in ambito sanitario
Art. 2 Campo d’attività
Il campo d’attività dello psicologo attivo in ambito sanitario comprende l’esecuzione di
interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi, tramite l’uso di tecniche psicologiche di sua
competenza (osservazione, intervista, strumentalità testologica, conoscenza dei processi di
funzionamento mentale e delle loro implicazioni a livello affettivo, cognitivo, attitudinale,
comportamentale, relazionale e di gruppo).
Requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione
Art. 3 a) principio
Per ottenere l’autorizzazione quale psicologo attivo in ambito sanitario, l’istante deve
soddisfare i seguenti requisiti:
a) disporre di un diploma ai sensi degli articoli 2 e 3 LPPsi;
b) disporre di un titolo di perfezionamento federale in psicologia dell’età evolutiva, psicologia
clinica o neuropsicologia, oppure aver svolto nella funzione di psicologo assistente almeno un
anno di pratica clinica ai sensi dell’art. 4 dopo il conseguimento del diploma e sotto la
supervisione di uno psicologo autorizzato in un’istituzione che opera in ambito sanitario ed è
riconosciuta dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento);2
c) godere di buona reputazione;
d) possedere i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione.
Art. 4 b) pratica clinica
1La pratica clinica di cui all’art. 3 lett. b) deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) Durata e grado d’impiego:
- la pratica deve corrispondere ad almeno 12 mesi di attività a tempo pieno (di principio 42
ore settimanali);
- il praticante deve essere impiegato con un grado d’attività di almeno il 50%;
1 Art. modificato dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
2 Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.
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- deve trattarsi di almeno un periodo continuativo di 6 mesi nella medesima struttura;
- per assenze dovute a vacanze, malattia, servizio militare o congedi vengono bonificati al
massimo 2/12 del tempo di pratica certificato;3
b) Attività clinica (come da descrizione negli obiettivi):
- deve trattarsi di attività clinica indiretta (osservazione), diretta in presenza di un
professionista della salute mentale o autonoma, svolte sotto la responsabilità del referente
di stage;
- l’attività deve comprendere almeno 800 ore di attività clinica autonoma con supervisione;
- devono essere allestiti almeno 5 rapporti completi relativi a casi seguiti, di cui almeno 2
completi di testistica diversificata;4
c) Attività diagnostica e testistica:
– almeno 80 ore di formazione teorica e pratica in merito ai principali test (cognitivi,
neuropsicologici, di personalità e/o proiettivi ecc.) e procedure diagnostiche, utilizzati nel
settore di competenza (adulti e/o età evolutiva - adolescenza); la somministrazione della
testistica sovradescritta deve permettere allo psicologo assistente di acquisire le sufficienti
competenze per somministrare, interpretare e refertare una batteria di test psicodiagnostici;5
d) Formazione teorica:
- almeno 90 ore di formazione teorica certificata (formazione seminariale e formazione
interna);6
e) Supervisione individuale:
– almeno 50 ore di supervisione individuale relative all’attività svolta e ai propri vissuti in
merito.
2Qualora l’istituzione non disponesse di possibilità di supervisione e di formazione da parte di
psicologi riconosciuti, dette attività devono essere organizzate all’esterno della stessa, presso uno
psicologo autorizzato, il quale fornisce le ore di supervisione e certifica con la sua controfirma
l’attestato dell’ente dove viene svolta la pratica.
3Il datore di lavoro e/o il responsabile della pratica garantiscono al praticante un’adeguata
esperienza nell’esame clinico, nella valutazione e nella diagnosi, nell’esame testologico ed
eventualmente peritale.
Art. 5 c) Posti di pratica
1Il posto di pratica clinica deve essere riconosciuto dal Dipartimento, che ne valuta i
contenuti proposti con riferimento ai requisiti di cui all’art. 4, ritenuto che il posto di pratica deve
disporre di uno psicologo autorizzato al libero esercizio in ambito sanitario.
2Trattandosi di istituti esteri o situati fuori Cantone viene valutata su dossier l’equivalenza della
pratica ai requisiti di cui al cpv. 1 e all’articolo 4.
Art. 6 d) psicologo in formazione
1Per l’ottenimento dell’autorizzazione quale psicologo in formazione in ambito sanitario
è sufficiente l’adempimento dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d) dell’articolo 3.
2Lo psicologo in formazione non può contemporaneamente svolgere l’attività di psicoterapeuta in
formazione presso il medesimo datore di lavoro.8
Documentazione da presentare per l’ottenimento dell’autorizzazione
Art. 7 a) psicologo in ambito sanitario
La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario
deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di master, licenza o diploma in psicologia ai sensi dell’art. 2 LPPsi o diploma estero
equivalente riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche ai sensi
dell’art. 3 cpv. 3 LPPsi;
b) certificato attestante la pratica di cui all’art. 3 lett. b) secondo l’apposito modulo proposto
dall’Ufficio di sanità o eventuale titolo di perfezionamento federale;
c) estratto del casellario giudiziale;
d) autocertificazione per operatori sanitari riferita all’attività professionale in Svizzera e all’estero;
3 Lett. modificata dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
4 Lett. modificata dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99; precedente modifica: BU 2021,
309.
5 Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.
6 Lett. modificata dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
7 Art. modificato dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.
8 Cpv. introdotto dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
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e) per chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera o all’estero le rispettive autorizzazioni e
certificati di good professional standing;
f) certificato medico di idoneità psico-fisica.
Art. 8 b) psicologo in formazione
La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario
in formazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all’art. 7 lett. a), c), d) e f).
Art. 9 Decisione
1L’autorizzazione è rilasciata o rifiutata dopo aver sentito l’avviso della Commissione
consultiva prevista all’art. 17.
2L’autorizzazione deve essere affissa nello studio affinché gli utenti possano prenderne visione.
Capitolo terzo
Psicoterapeuta
Art. 10 Campo d’attività
L’attività dello psicoterapeuta consiste nell’applicazione di un trattamento
scientificamente riconosciuto a persone che necessitano di aiuto a causa di un disagio psichico, di
conflitti e disturbi psichici, nell’ambito di una relazione metodicamente elaborata, alfine di risolvere
o di diminuire questi problemi, conflitti e disturbi psichici.
Art. 11 Requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione - principio
1L’autorizzazione quale psicoterapeuta attivo nel settore privato sotto la propria
responsabilità è retta dagli articoli 22 e seguenti LPPsi.
2L’autorizzazione quale psicoterapeuta attivo nel settore pubblico sotto la propria responsabilità e
quale psicoterapeuta dipendente è retta, per analogia e riservato l’art. 13, dagli articoli 22 - 26 LPPsi.
Documentazione da presentare per l’ottenimento dell’autorizzazione
Art. 12 a) principio
La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta deve essere
corredata dai seguenti documenti:
a) titolo federale di perfezionamento oppure titolo considerato equivalente acquisito in un ciclo di
perfezionamento accreditato provvisoriamente oppure titolo estero di perfezionamento in
psicoterapia riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche;
b) estratto del casellario giudiziale;
c) autocertificazione per operatori sanitari riferita all’attività professionale in Svizzera e all’estero;
e) per chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera o all’estero le rispettive autorizzazioni e
certificati di good professional standing;
f) certificato medico di idoneità psico-fisica;
g) documentazione attestante la padronanza dell’italiano.
Art. 13 b) Conoscenze linguistiche
1Il rilascio dell’autorizzazione quale psicoterapeuta nel settore privato sotto la propria
responsabilità presuppone competenze linguistiche di italiano del livello C1 secondo il Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue, che vanno documentate.
2Sono riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti:
– Società Dante Alighieri, PLIDA C1
– Università per Stranieri di Perugia, CELI 4
– Università per Stranieri di Siena, CILS, livello tre
– Accademia Italiana di Lingua, DALI C1
3I candidati di lingua madre o che possono attestare una frequenza scolastica nelle scuole
dell’obbligo o in una scuola media superiore di più anni e di almeno 600 ore per l’italiano, oppure
un’attività di tipo sanitario di almeno due anni in un Cantone o Stato di lingua italiana, sono esonerati
dal presentare la documentazione di cui al cpv. 2.
Art. 14 c) psicoterapeuta in formazione
1Per ottenere l’autorizzazione quale psicoterapeuta in formazione, l’istante deve
soddisfare i seguenti requisiti:
9 Art. modificato dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
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a) disporre di un diploma ai sensi degli articoli 2 e 3 LPPsi se ha iniziato la propria formazione
dopo il 1° aprile 2013;
b) essere iscritto ad un percorso di perfezionamento in psicoterapia provvisoriamente o
definitivamente accreditato. Sono possibili eccezioni per istanti domiciliati in Svizzera che
conseguono l’intera formazione all’estero, ma intendono rientrare in Svizzera a formazione
ultimata;10
c) essere alle dipendenze di uno psicoterapeuta autorizzato con esperienza professionale di
almeno cinque anni oppure di un’istituzione sociosanitaria sotto la diretta responsabilità di uno
psicoterapeuta autorizzato con esperienza professionale di almeno cinque anni;11
d) godere di buona reputazione;
e) possedere i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione.
2Il datore di lavoro dello psicoterapeuta in formazione si assume la responsabilità professionale e
contrattuale dei trattamenti nei confronti del paziente.
3Lo psicoterapeuta formatore a tempo pieno può assumere al massimo quattro psicoterapeuti in
formazione. Il numero di psicoterapeuti in formazione diminuisce proporzionalmente in funzione del
tempo di lavoro del formatore.12
Capitolo quarto
Disposizioni comuni
Obblighi professionali
Art. 15 a) principio
1Gli obblighi professionali sono quelli elencati all’articolo 27 LPPsi.
2Allo psicologo e allo psicoterapeuta è vietato prescrivere, dispensare o somministrare
medicamenti.
3L’impiego dei titoli è disciplinato dalla LPPsi.
4Prima dell’inizio del trattamento e o delle consultazioni, lo psicologo attivo in ambito sanitario e lo
psicoterapeuta sono tenuti ad informare gli utenti circa le tariffe e gli onorari.
Art. 16 b) Controllo medico
1Prima dell’inizio di un trattamento psicoterapeutico, lo psicoterapeuta informa il paziente
della possibilità e dell’utilità di una visita medica di controllo, alfine di:
a) escludere componenti eziologiche di natura organica o ad evoluzione psico-organica;
b) favorire interventi specifici in caso di sintomatologie di tipo psicosomatico;
c) integrare eventuali trattamenti farmacologici.
2L’invito alla visita medica è obbligatorio solo nei casi in cui vi siano sospetti clinici di disturbi organici
o di complicazioni.
3Restano salve le disposizioni di cui al capoverso 2 se il paziente è inviato direttamente da un
medico.
Art. 17 Vigilanza
1La vigilanza sullo psicoterapeuta attivo nel settore privato sotto la propria responsabilità
è retta dagli articoli 22 e seguenti LPPsi; competenti sono le autorità di vigilanza previste dalla legge
sanitaria.
2Negli altri casi la vigilanza è retta dagli articoli 26 e 59 legge sanitaria.
Art. 18 Commissione consultiva
1Il Dipartimento istituisce una Commissione consultiva di 10 membri, incaricata di:
a) dare il proprio avviso su tutte le domande di autorizzazione di esercizio della professione di
psicologo attivo in ambito sanitario se il posto di pratica non è riconosciuto e sulle domande di
autorizzazione di psicologo in formazione se il posto di pratica non è riconosciuto, in particolare
valutando sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo la formazione degli
operatori. Per l’autorizzazione di esercizio della professione di psicologo attivo in ambito
sanitario, se il posto di pratica è riconosciuto, l’autorizzazione all’attività dipendente e il nulla
osta per i prestatori di servizi per un massimo 90 giorni/anno civile è sufficiente il preavviso di
10 Lett. modificata dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.
11 Lett. modificata dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
12 Cpv. introdotto dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
13 Art. modificato dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
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due membri della Commissione, a meno che questi chiedano che l’istanza venga sottoposta al
plenum, mentre le altre autorizzazioni vengono rilasciate direttamente dall’Ufficio di sanità;14
b) pronunciarsi circa il riconoscimento dei posti di pratica e relativi diplomi, attestati e certificati,
presentati da psicologi in conformità all’art. 5 di questo regolamento;
c) proporre delimitazioni e modifiche del campo di attività degli psicologi attivi in ambito sanitario
e psicoterapeuti come pure pronunciarsi sui metodi di trattamento psicoterapeutico;
d) dare pareri su tutte le questioni attinenti all’esercizio della professione di psicologo attivo in
ambito sanitario e psicoterapeuta;
e) verificare annualmente i dati relativi alle assunzioni di psicologi e psicoterapeuti in formazione,
con particolare riferimento alle proporzioni di assegnazione degli stage in base ai percorsi
formativi di provenienza.15
2Fanno parte della Commissione:
- il Capo Ufficio di sanità
- il Medico cantonale
- due psicologi e tre psicoterapeuti proposti dalle associazioni professionali garantendo la
rappresentanza di diverse scuole di pensiero psicologico
- uno psicoterapeuta
- uno psicologo
- un medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia
La Commissione è presieduta dal Capo Ufficio di sanità.16
3La Commissione può far capo a periti ed esperti esterni.
4…17
Capitolo quinto
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19 Disposizioni transitorie
1Agli psicoterapeuti si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art 49 LPPsi.
2Lo psicologo in formazione il cui periodo di pratica clinica è parzialmente coinciso con l’emergenza
COVID-19 (marzo - maggio 2020) gode delle seguenti deroghe ai requisiti previsti dall’art. 4 cpv. 1
lett. b:
– l’attività clinica deve comprendere almeno 400 ore di attività clinica autonoma con supervisione;
il responsabile della pratica deve tuttavia attestare che il praticante è ciononostante idoneo a
svolgere un’attività autonoma quale psicologo attivo in ambito sanitario;
– devono essere allestiti almeno 4 rapporti completi relativi ai casi seguiti e una riflessione sul
tema «esperienza personale e clinica nel periodo COVID-19», controfirmata dal responsabile
della pratica.18
3Le autorizzazioni all’esercizio della professione di psicologo così come quelle di psicoterapeuta
attivo nel settore pubblico o non sotto la propria responsabilità rilasciate prima dell’entrata in vigore
del presente regolamento mantengono la loro validità.
4Sino al riconoscimento dei posti di pratica di cui all’art. 5, la valutazione del periodo di pratica
prevista per gli psicologi avviene su dossier secondo i requisiti posti dall’art. 4.
Art. 20 Norma abrogativa
Il regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta
del 4 settembre 1979 è abrogato.
Art. 21 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° aprile 2013.
14 Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 294; precedente modifica: BU 2015,
484.
15 Lett. introdotta dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.
16 Cpv. modificato dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
17 Cpv. abrogato dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
18 Cpv. reintrodotto dal R 24.6.2020; in vigore dal 26.6.2020 - BU 2020, 215; precedente modifica: BU
2018, 294.
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Disposizione transitoria della modifica del 4 marzo 2026
Sono sottoposti al rispetto dei nuovi requisiti di cui all’articolo 4 gli psicologi che hanno iniziato la
pratica clinica dopo il 1° aprile 2026.
Pubblicato nel BU 2013, 140.