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Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria

Ticino · 405.100 · intercantonal agreement

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Contents: 17 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Principi
  3. Art. 3 Formazione di base
  4. Art. 4 Insegnamento delle lingue
  5. Art. 5 Scolarizzazione
  6. Art. 6 Durata dei gradi scolastici
  7. Art. 7 Standard di formazione
  8. Art. 8 e strumenti di valutazione
  9. Art. 9 Portfolii
  10. Art. 10 Monitoraggio del sistema educativo
  11. Art. 11 Blocchi orari e strutture diurne
  12. Art. 12 Termini d’esecuzione
  13. Art. 13 Adesione
  14. Art. 14 Revoca
  15. Art. 15 Concordato scolastico del 1970
  16. Art. 16 Entrata in vigore
  17. Art. 17 Principato del Liechtenstein

17 provisions

Art. 1 Scopo

I Cantoni concordatari armonizzano la scuola obbligatoria: a. armonizzando gli obiettivi dell’insegnamento e le strutture scolastiche, e b. sviluppando e garantendo la qualità e la permeabilità del sistema scolastico mediante strumenti comuni di pilotaggio.

Art. 2 Principi

1Rispettando la diversità delle culture nella Svizzera plurilingue, i Cantoni concordatari seguono il principio della sussidiarietà in tutte le loro misure a favore dell’armonizzazione. 2S’impegnano ad eliminare tutto ciò che sul piano scolastico è d’ostacolo alla mobilità nazionale e internazionale della popolazione. II. Obiettivi della scuola obbligatoria

Art. 3 Formazione di base

1Durante la scuola obbligatoria, tutte le allieve e gli allievi acquisiscono e sviluppano le conoscenze e le competenze fondamentali, nonché l’identità culturale, che permettono loro di continuare ad imparare durante tutta la vita e di trovare il loro posto nella vita sociale e professionale. 2Nel corso della scuola obbligatoria, ogni allieva e ogni allievo acquisisce la formazione di base che le/gli permette d’accedere ai cicli di formazione professionale o di formazione generale di grado secondario II, in particolare nei seguenti settori: a. lingue: una solida formazione di base nella lingua locale (padronanza orale e scritta) e delle competenze essenziali in una seconda lingua nazionale e almeno in un’altra lingua straniera; b. matematica e scienze naturali: una formazione di base che permetta di applicare nozioni e procedure matematiche essenziali e che dia la capacità di riconoscere le connessioni fondamentali delle scienze naturali e tecniche; c. scienze umane e sociali: una formazione di base che permetta di conoscere e capire gli aspetti fondamentali dell’ambiente fisico, umano, sociale e politico; d. musica, arte visiva e arte applicata: una formazione di base teorica e pratica diversificata, mirata allo sviluppo della creatività, dell’abilità manuale e del senso estetico, nonché all’acquisizione di conoscenze inerenti al patrimonio artistico e culturale; e. movimento e salute: un’educazione al movimento e un’educazione alla salute dirette allo sviluppo di capacità motorie e d’attitudini fisiche, come pure alla promozione del benessere fisico e psichico. 3La scuola obbligatoria favorisce nelle allieve e negli allievi lo sviluppo di una personalità autonoma come pure l’acquisizione di competenze sociali e del senso di responsabilità verso il prossimo e verso l’ambiente.

Art. 4 Insegnamento delle lingue

1La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal 5° anno di scuola e la seconda al più tardi a partire dal 7° anno, ritenuto che la durata dei gradi scolastici è conforme a quanto stabilito dall’art. 6. Una delle due lingue straniere è una seconda lingua nazionale e il suo insegnamento comprende una dimensione culturale; l’altra è l’inglese. Le competenze previste per queste due lingue al termine della scuola obbligatoria sono equivalenti. I Cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in cui prevedono pure l’insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l’introduzione delle due lingue straniere. 2Un’offerta appropriata d’insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale è proposta durante la scuola obbligatoria. 405.100 3L’ordine in cui vengono insegnate le lingue straniere è coordinato a livello regionale. I criteri di qualità e di sviluppo di questo insegnamento s’iscrivono nel contesto della strategia globale adottata dalla CDPE. 4Per quanto riguarda gli allievi immigrati i Cantoni assicurano il loro sostegno, per gli aspetti organizzativi, ai corsi di lingua e di cultura dei paesi d’origine (LCO) predisposti, nel rispetto della neutralità religiosa e politica, dai paesi di provenienza e dalle diverse comunità linguistiche. III. Caratteristiche strutturali della scuola obbligatoria

Art. 5 Scolarizzazione

1Le allieve e gli allievi iniziano la scuola con il compimento dei 4 anni (il giorno di riferimento è il 31 luglio). 2Nel corso dei primi anni di scuola (insegnamento prescolastico ed elementare), la bambina/il bambino impara gradualmente le premesse per la socializzazione e si familiarizza con il lavoro scolastico, completando e consolidando in particolare le basi linguistiche fondamentali. Il tempo necessario alla bambina/al bambino per superare questi primi anni di scuola, dipende dal suo sviluppo intellettuale e dalla sua maturità affettiva, se necessario la/lo si sostiene con delle misure specifiche.

Art. 6 Durata dei gradi scolastici

1Il grado elementare, scuola dell’infanzia compresa, dura otto anni. 2Il grado secondario I segue il grado elementare e dura, di regola, tre anni. 3Nel Cantone Ticino la distribuzione degli anni di scuola tra il grado elementare e il grado secondario I può variare di un anno rispetto a quanto previsto dai cpv. 1 e 2. 4Il passaggio al grado secondario II ha luogo dopo l’11° anno di scolarità. Il passaggio nelle scuole di maturità liceale avviene nel rispetto delle disposizioni del Consiglio federale e della CDPE1, di regola dopo il 10° anno. 5Il tempo necessario per frequentare i diversi gradi della scuola dipende, in ogni singolo caso, dallo sviluppo individuale dell’allieva o dell’allievo. IV. Strumenti di sviluppo del sistema e assicurazione della qualità

Art. 7 Standard di formazione

1Allo scopo d’armonizzare gli obiettivi dell’insegnamento a livello nazionale, si fissano degli standard nazionali di formazione. 2Questi standard di formazione possono essere di due tipi, ossia: a. standard di prestazione basati, per ogni settore disciplinare, su un quadro di riferimento comprensivo dei livelli di competenza; b. standard che determinano dei contenuti di formazione o delle condizioni per la loro attuazione nell’insegnamento. 3Gli standard nazionali di formazione sono sviluppati e validati scientificamente sotto la responsabilità della CDPE. Sono oggetto di una consultazione ai sensi dell’art. 3 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 19702. 4Sono approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri, dei quali almeno tre Cantoni a maggioranza linguistica non tedesca. La revisione è svolta dai Cantoni concordatari secondo una procedura analoga. Piani di studio, mezzi d’insegnamento

Art. 8 e strumenti di valutazione

1L’armonizzazione dei piani di studio e il coordinamento dei mezzi d’insegnamento sono garantiti a livello delle regioni linguistiche. 2Piani di studio, mezzi d’insegnamento e strumenti di valutazione, come pure gli standard di formazione, sono coordinati tra di loro. 3I Cantoni collaborano nell’ambito delle regioni linguistiche alla messa in vigore del presente accordo. Essi possono adottare le disposizioni organizzative che s’impongono. 1 Attualmente fanno stato l’Accordo amministrativo del Consiglio federale del 16 gennaio 1995 e il regolamento della CDPE del 15 febbraio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM). Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.3.1.1./RS 413.11. 2 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1. 405.100 4La CDPE e le regioni linguistiche si consultano caso per caso per sviluppare delle prove di riferimento sulla base degli standard di formazione.

Art. 9 Portfolii

I Cantoni concordatari provvedono affinché gli allievi e le allieve possano certificare le loro conoscenze e competenze per mezzo di portfolii nazionali o internazionali secondo le raccomandazioni della CDPE.

Art. 10 Monitoraggio del sistema educativo

1In applicazione dell’art. 4 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 19703, i Cantoni concordatari e la Confederazione partecipano a un monitoraggio sistematico, continuo e scientifico sull’insieme del sistema educativo svizzero. 2Gli sviluppi e le prestazioni della scuola obbligatoria sono valutati regolarmente nel quadro di questo monitoraggio del sistema educativo. La verifica del raggiungimento degli standard nazionali di formazione, in particolare attraverso le prove di riferimento di cui all’art. 8 cpv. 4, è parte integrante della valutazione. V. Struttura della giornata di scuola

Art. 11 Blocchi orari e strutture diurne

1Nel grado elementare è privilegiata nell’organizzazione dell’insegnamento la formula dei blocchi orari. 2Un’offerta appropriata di presa a carico degli allievi è proposta al di fuori dell’orario d’insegnamento (strutture diurne). L’utilizzazione di questa offerta è facoltativa e comporta di principio una partecipazione finanziaria da parte dei titolari dell’autorità parentale. VI. Disposizioni finali

Art. 12 Termini d’esecuzione

I Cantoni concordatari s’impegnano a stabilire le caratteristiche strutturali della scuola obbligatoria come definite al capitolo III del presente accordo e ad applicare gli standard di formazione definiti all’art. 7, al più tardi entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Art. 13 Adesione

L’adesione a quest’accordo si dichiara davanti al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Art. 14 Revoca

La revoca di quest’accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca. Abrogazione dell’art. 2 del

Art. 15 Concordato scolastico del 1970

L’Assemblea plenaria della CDPE stabilisce la data d’abrogazione dell’art. 2 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 19704.

Art. 16 Entrata in vigore

1Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione mette in vigore il presente accordo a partire dal momento in cui almeno dieci Cantoni hanno dichiarato la loro adesione. 2L’entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.

Art. 17 Principato del Liechtenstein

Anche il principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. L’adesione gli conferisce gli stessi diritti e doveri dei Cantoni concordatari. Berna, 14 giugno 2007 In nome della Conferenza svizzera 3 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1. 4 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1. 405.100 dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl Entrata in vigore Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 7 maggio 2009, l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (HarmoS) entra in vigore il 1° agosto 2009. Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Pubblicato nel BU 2009, 262. DL di approvazione del 17.2.2009 - BU 2009, 178.

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