Art. 14 Termini
Nelle procedure di concorso pubblico e selettiva, i termini per la presentazione delle
offerte o di una domanda di partecipazione vengono fissati nel bando e sono al minimo di 30 giorni,
riservate le possibilità di riduzione dell’art. XI paragrafo 4 lett. c dell’accordo riveduto sugli appalti
pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.
Art. 15-16 …26
Sopralluogo o incontri obbligatori con la committenza
Art. 1727 1Il sopralluogo o l’incontro con la committenza devono essere annunciati nella
documentazione di gara.28
2Salvo diversa disposizione del bando la partecipazione è obbligatoria. Ritardi o interruzioni della
presenza comportano l’esclusione dell’offerta e non sono ammesse tolleranze.
3Il concorrente deve essere rappresentato dal detentore dei requisiti di idoneità richiesti dall’art. 34
o da un dipendente con mansioni tecniche adeguate.29
4All’inizio del sopralluogo è redatto un verbale di presenza, che dovrà essere controfirmato dai
partecipanti anche alla fine del sopralluogo.
Centro di consulenza
Art. 1830 1Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza per le commesse pubbliche
(CComm) composto da 12 membri, di cui:
a) al massimo 6 rappresentanti dei committenti pubblici; e
b) al massimo 6 rappresentanti dell’economia cantonale e dei partner sociali, equamente
rappresentati.
2Su richiesta il Centro presta consulenza e collabora con l’autorità per la stesura di schede
informative, riservate le competenze di cui agli art. 60 e 61.
Capitolo III
…31
Art. 19-33 …32
Capitolo IV
Offerente
Idoneità degli offerenti
23 Art. introdotto dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
24 Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.
25 Art. modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU 2019,
218.
26 Art. abrogati dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
27 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
28 Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.
29 Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.
30 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
31 Capitolo abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
32 Art. abrogati dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
Art. 3433 1Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se
obbligatorio per l’esecuzione della prestazione.34
2In assenza di albi o registri professionali obbligatori, l’offerente deve possedere qualifiche almeno
corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello
specifico ramo professionale per l’esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi
titoli professionali, l’offerente deve comprovare un’esperienza sufficiente.
3Se l’offerente è una ditta individuale iscritta a registro di commercio oppure una società, i requisiti
devono essere adempiuti:
a) nelle commesse per le quali è richiesta l’iscrizione in un albo o registro professionale
obbligatorio che autorizza a titolo personale l’esercizio della professione e nelle commesse edili
senza albi o registri professionali: da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che
partecipa alla gestione con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;
b) nelle altre commesse di servizio: da un titolare o collaboratore professionale responsabile
dell’esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del
lavoro.35
3bisL’autocertificazione, sostitutiva, dei documenti attestanti l’attività richiesta dal cpv. 3 è ammessa
quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale
svizzero.36
4Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori.
5Gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo
tramite attestazione ufficiale riconosciuta.
6I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta.
Preimplicazione
Art. 3537 1Gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione della commessa non sono
autorizzati a presentare un’offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere
compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace
tra offerenti.
2Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:
a) la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
b) la comunicazione dei partecipanti alla preparazione;
c) la proroga dei termini minimi.
3Un’analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una
preimplicazione degli offerenti consultati.
Ricusa
Art. 35a38 1A livello di committente, compresi i suoi consulenti e ausiliari, non possono partecipare
alla procedura di aggiudicazione le persone che:
a) hanno un interesse personale immediato a una commessa;
b) sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o dei suoi organi o formano una coppia di
fatto;
c) sono parenti o affini dell’offerente o dei suoi organi in linea diretta o fino al terzo grado in linea
collaterale;
d) operano come rappresentanti dell’offerente o hanno operato nella medesima operazione per
un offerente; oppure
e) non dispongono a motivo di altre circostanze dell’indipendenza necessaria all’esecuzione di
commesse pubbliche.
2La richiesta di ricusa deve essere presentata immediatamente dopo la scoperta del motivo di
ricusa.
3Sulle richieste di ricusa statuisce il committente, con l’esclusione della persona interessata.
33 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedenti modifiche: BU 2009,
157 e 208; BU 2015, 381.
34 Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.
35 Cpv. modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU 2022,
31.
36 Cpv. introdotto dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192.
37 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
38 Art. introdotto dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
4Nei concorsi e nei mandati di studio in parallelo, il committente può prevedere nel bando
l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione degli offerenti che presentano un motivo di ricusa in
relazione a un membro della giuria.39
Consorzio
Art. 3640 1Le prove della costituzione del consorzio e l’indicazione delle persone fisiche o
giuridiche che lo costituiscono devono essere prodotti contestualmente all’inoltro dell’offerta.
2La partecipazione a più consorzi con un ruolo non manifestamente subalterno deve essere
autorizzata dal bando.
3La partecipazione non autorizzata a più consorzi comporta l’esclusione.
4Il prestito di personale all’interno del consorzio è ammesso senza restrizioni.
Subappalto, impiego di lavoratori autonomi o indipendenti e personale fornito da terzi
Art. 3741 1Un subappaltatore non può partecipare anche quale offerente (singolo o consorziato)
in una medesima gara.
2L’offerente deve allegare all’offerta l’elenco dei subappaltatori con tutti i documenti richiesti dal
bando. Per ogni subappalto può essere indicato un solo nominativo.
3La vigilanza sulla corrispondenza fra i subappaltatori impiegati e quelli annunciati
dall’aggiudicatario compete al committente, il quale controlla in particolare che non vi sia subappalto
del subappalto. L’aggiudicatario deve fornire al committente la lista regolarmente aggiornata dei
lavoratori da lui impiegati per l’esecuzione della commessa e/o dai suoi subappaltatori, indicando il
nome e il datore di lavoro di ognuno. Il committente verifica inoltre che i nominativi dei subappaltatori
corrispondano a quelli annunciati e da lui approvati e trasmette tempestivamente la lista alle autorità
preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di
protezione dei lavoratori, per le verifiche di loro competenza.
4L’impiego di personale supplementare fornito da terzi è ammesso solo per necessità che non erano
prevedibili al momento della conclusione del contratto, ed è soggetto ad autorizzazione, preventiva
e potestativa, del committente, alle seguenti condizioni:
a) l’aggiudicatario deve attestare, in forma scritta i motivi oggettivi dell’imprevedibilità;
b) l’aggiudicatario deve allegare il contratto scritto col prestatore di personale, il quale deve
rispettare tutti i requisiti di legge (art. 24 cpv. 3 della legge), ad eccezione dei requisiti di idoneità
dell’art. 34;
c) l’aggiudicatario deve anche presentare l’attestazione di ricerca infruttuosa di personale
rilasciata dal competente ufficio cantonale, qualora intenda impiegare personale fornito da
agenzie di collocamento e prestito di personale (interinali).42
Art. 38 …43
Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna
Art. 3944 1All’offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento
di:
a) AVS/AI/IPG/AD;
b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c) SUVA o istituto analogo;
d) Cassa pensione (LPP);
e) Imposte alla fonte;
f) Imposte federali, cantonali e comunali;
g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
h) Pensionamento anticipato (PEAN);
i) Contributi professionali.
39 Cpv. introdotto dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.
40 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedenti modifiche: BU 2012,
106 e 354.
41 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218 e 377 e BU 2021, 142; precedente
modifica: BU 2012, 354.
42 Cpv. la cui entrata in vigore è stata sospesa dal Tribunale federale fino al giudizio di merito; in vigore
dal 30.4.2021 - BU 2019, 218 e 377 e BU 2021, 142.
43 Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
44 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016,
383.
2Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto
normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente organo di vigilanza,
del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i contratti non decretati di
obbligatorietà generale è a carico dell’offerente.
3Deve essere prodotta anche l’autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta
ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra
uomo e donna.
4Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.
5Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano
l’esclusione dell’offerta.
6Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di
fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera,
presentando un certificato rilasciato dall’ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta.
7Per i concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero si applica inoltre l’art. 7a.
Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d’ufficio
Art. 39a45 1L’autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e
39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del
Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 20'000 franchi (IVA esclusa) e nei
casi di cui all’art. 7 cpv. 3 lett. a−f della legge. Per valori inferiori a 5'000 franchi (IVA esclusa) anche
l’autocertificazione non è necessaria.46
2L’autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di 20'000 franchi (IVA esclusa) per casi
giustificati da motivi particolari.47
3Mediante l’inoltro dell’offerta, l’offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che
fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d’ufficio o fiscale ai quali fossero
sottoposti.
4Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di
esecuzione:
a) l’autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto,
segnatamente fiscale;
b) la produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 per completazione atti o verifica.
L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione determinano l’esclusione dell’offerta e la segnalazione
all’autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze.
Portale offerenti
Art. 39b48 1Il Portale offerenti (art. 20a LCPubb) permette di raccogliere le attestazioni degli
offerenti che lo utilizzano e permette ai committenti di verificare l’adempimento dei requisiti
d’idoneità riguardo alle esigenze poste dalla legge.
2Il Centro di competenza in materia di commesse pubbliche della Cancelleria dello Stato è l’organo
responsabile e gestisce il portale. In particolare esso assolve i seguenti compiti:
a) gestisce e coordina gli accessi e le verifiche dei soggetti autorizzati alla valutazione
dell’idoneità;
b) garantisce la cancellazione definitiva dei dati scaduto il termine di archiviazione di 5 anni dal
momento del caricamento dei dati.
3I soggetti abilitati alla valutazione dell’idoneità sono designati dal Consiglio di Stato tramite direttiva
pubblicata nel portale e hanno accesso ai dati contenuti nel portale.
4L’autorità di vigilanza può accedere in ogni tempo ai contenuti del portale.
5I dati archiviati nel sistema informatico cantonale possono essere elaborati a scopo di ricerca,
pianificazione e statistica, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.
Consultazione del Portale offerenti e tassa
Art. 39c49 1La consultazione del portale, limitatamente alla valutazione d’idoneità degli offerenti che
lo utilizzano, è pubblica e gratuita.
45 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016,
383.
46 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2025, 141; precedente modifica: BU 2022,
31.
47 Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.
48 Art. introdotto dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.
49 Art. introdotto dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.
2L’offerente che fa uso del portale è soggetto a una tassa annua di 200 franchi, da versare
anticipatamente.50
3L’abilitazione alla valutazione dell’idoneità da parte di soggetti esterni all’Amministrazione
cantonale è soggetta alla partecipazione ai costi.
Capitolo V
Offerte
Contenuto e verifica dell’offerta
Art. 4051 1L’offerta, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua
parte.
2L’inoltro dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando.
3L’offerta è valida solo se contiene tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata l’eventuale
possibilità di sanatoria dell’art. 39a cpv. 4 lett. b.52
4L’offerente ha la facoltà di allegare separatamente speciali indicazioni tendenti a fornire semplici
spiegazioni.
5Il committente può limitarsi all’esame dei documenti di cui al cpv. 3 oppure chiedere delucidazioni
o complementi.
Art. 41 …53
Motivi di esclusione dell’offerta
Art. 4254 1Sono escluse in particolare le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o
della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di
scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti
necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla
documentazione di gara.
2L’esposizione dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti. È unicamente
permesso di fare capo ad un apposito foglio di correzione.
3Il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale (rapporto
tecnico) che resta agli atti.
Facoltà d'indagine
Art. 4355 1Il committente ha il diritto di chiedere all’offerente delle analisi di determinati elementi
dell’offerta assegnandogli un termine perentorio.
2Se l’offerente non le presenta o le presenta in modo inadeguato, il committente può anche
escludere l’offerta.
Carattere confidenziale
Art. 4456 1Nell’offerta va segnalata nel dettaglio la parte di documentazione presentata che
riguarda segreti commerciali e di fabbricazione o altri documenti soggetti a protezione.
2Tale documentazione non può essere utilizzata, né trasmessa o comunicata a terzi, senza il
consenso dell’offerente o senza una valida base legale.
Apertura delle offerte
Art. 4557 1Nelle procedure di pubblico concorso o selettive le offerte sono aperte in
contemporanea e alla presenza del committente o di un suo rappresentante.58
2Nelle procedure su invito la partecipazione all’apertura è limitata agli invitati.
3Il committente verbalizza l’oggetto dell’offerta, l’ora, il nome del rappresentante del committente,
delle altre persone presenti e quello degli offerenti, gli importi delle offerte, l’importo dell’eventuale
50 Cpv. reintrodotto dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.11.2022 - BU 2022, 31 e 236.
51 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
52 Cpv. modificato dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 135.
53 Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedenti modifiche: BU 2012,
106 e 354.
54 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
55 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
56 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
57 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
58 Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.
preventivo di riferimento annunciato nel bando, eventuali totali parziali dei lotti, eventuali varianti
delle offerte e le irregolarità già manifestatesi al momento dell’apertura.
Varianti
Art. 4659 1La presentazione di varianti è ammessa solo se consentita dal bando e quale alternativa
all’offerta di base, la cui presentazione resta obbligatoria.
2Il committente non è tenuto ad entrare in materia della variante.
Art. 47 …60
Garanzie da parte di terzi
Art. 4861 1L’eventuale obbligo di prestare congrue garanzie dev’essere previsto nel bando.
2Con l’offerta è sufficiente presentare una dichiarazione incondizionata e vincolante di un garante
che si impegna a prestare la garanzia al committente in caso di aggiudicazione.
3In caso di appalti generali o totali va sempre prescritto nel bando l’obbligo di prestare garanzia.
Capitolo VI
…62
Art. 49-52 …63
Capitolo VII
Aggiudicazione
Criteri di aggiudicazione
Art. 5364 1I criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa e vanno precisati
nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione.
2Sono anche ammessi, ma non nelle commesse internazionali, i seguenti criteri:
a) la formazione degli apprendisti;
b) il contributo alla formazione professionale;
c) la responsabilità sociale delle imprese.
3I criteri di cui al cpv. 2 lett. a e b sono obbligatori.
4Il Consiglio di Stato emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di
aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione.
Suddivisione dell’aggiudicazione
Art. 5465 1Il committente ha diritto di suddividere l’aggiudicazione in commesse parziali oppure in
lotti, solo se l’ha annunciato nel bando e se ha previsto dei totali corrispondenti.
2Gli offerenti che hanno presentato solo un’offerta globale non sono obbligati ad accettare una
commessa parziale.
Interruzione
Art. 5566 Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione in presenza di motivi
sufficienti, in particolare se:
a) non realizza il progetto;
b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre esigenze fissati nei documenti di gara;
c) si prevedono offerte più favorevoli a seguito della modifica delle condizioni quadro;
d) le offerte presentate non sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di
riferimento annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati;
e) esistono indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti;
f) si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.
59 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
60 Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
61 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
62 Capitolo abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
63 Art. abrogati dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
64 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
65 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
66 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
Art. 56-57 …67
Capitolo VIII
Contratto e sue condizioni
Conclusione del contratto
Art. 5868 Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, riservata l’eccezione di cui all’art. 13c
cpv. 2.
Pagamenti
Art. 5969 1Il pagamento della mercede deve avvenire in valuta, e di regola in CHF (franchi
svizzeri).
2Il committente concorda con l’offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni, a
contare dalla ricezione della fattura.
Responsabilità di applicazione
Art. 6070 1Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e procedere
all’aggiudicazione rispettando la legge, il CIAP e il regolamento.
2L’istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un
consulente indipendente, dare istruzioni o formulare richieste idonee all’adempimento degli obblighi
di cui al cpv. 1, oppure anche ammettere l’autocertificazione, quale documento di portata giuridica
accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.
3Il consulente indipendente e i relativi costi, se approvati dall’istanza esecutiva competente, sono
riconosciuti quale spesa computabile per il sussidio.
4All’istanza esecutiva cantonale competente per il sussidio e ai servizi dell’Amministrazione
cantonale è garantito il supporto tecnico in ambito di lavori sussidiati dall’ufficio di consulenza
tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS) e la consulenza puntuale in materia di commesse pubbliche
dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.
5Per i consulenti indipendenti di commesse che beneficiano di sussidi cantonali, si applicano le
tariffe praticate dall’Amministrazione cantonale. La designazione e la retribuzione devono essere
approvati preventivamente dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.
Art. 60a …71
Capitolo IX
Vigilanza
Autorità di vigilanza
Art. 6172 1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l’ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche (di seguito: UVCP).
2Nell’ambito della sua attività I’UVCP:
a) conduce le istruttorie, segnatamente può chiedere rapporti e assumere ogni prova necessaria;
b) può preparare o dare direttamente istruzioni vincolanti ai servizi dell’Amministrazione cantonale
ed ai soggetti alla legge.
3L’UVCP assicura la formazione generale, tramite la pubblicazione di direttive, schede informative,
circolari e raccomandazioni. Organizza inoltre corsi base e di aggiornamento.
Pubblicazione delle decisioni di esclusione
67 Art. abrogati dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
68 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
69 Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 354.
70 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016,
383.
71 Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016,
383.
72 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016,
383.
Art. 6273 Le decisioni cresciute in giudicato di esclusione dalla partecipazione a commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 45a della legge sono comunicate tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale
(FU) e, per la durata del periodo della sospensione, sul sito internet dell’autorità di vigilanza.
Capitolo X
Norme finali
Art. 63 …74
Archiviazione
Art. 6475 1È ammessa la conservazione anche in forma esclusivamente elettronica.
2L’autorità di vigilanza ha sempre diritto di ottenerne la trasmissione gratuita.
Art. 64a …76
Norma abrogativa
Art. 65 È abrogato il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 1°
ottobre 2001.
Entrata in vigore
Art. 66 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.77
Pubblicato nel BU 2006, 326.
Committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell’art. 2 lett. a e b della legge
Allegato 178
Lista esemplificativa degli enti di diritto pubblico e degli altri committenti preposti a compiti pubblici
ai sensi dell’art. 2 lett. a e b della legge.
Committenti
Cantone Ticino
Comuni
Patriziati (Corporazioni, Degagne e Vicinati e altre Corporazioni di diritto pubblico riconosciute)
Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino (tra cui Diocesi, Curia, parrocchie e altri
enti ecclesiastici)
Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino (tra cui Chiesa cantonale, Comunità regionali
e altri enti ecclesiastici)
Consorzi ai sensi della legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 e della
legge sui consorzi del 21 luglio 1913
Ente ospedaliero cantonale (EOC)
Cliniche private
Servizi di soccorso pre-ospedaliero (ambulanze)
Istituti per anziani finanziati per l’intera gestione
Istituti per anziani finanziati per il costo residuo delle cure sottoposte alla legge federale
73 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2011,
103.
74 Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
75 Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2013,
437.
76 Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedenti modifiche: BU 2009,
157; BU 2013, 437; BU 2015, 137.
77 Entrata in vigore: 15 settembre 2006 - BU 2006, 326.
78 Allegato modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedenti modifiche: BU
2019, 218; BU 2022, 31.
Committenti
sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal)
Istituti per invalidi finanziati con contratto di prestazione ai sensi della legge sull’integrazione
sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
Enti beneficiari di contributi per provvedimenti di integrazione per invalidi ai sensi della legge
sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) di interesse pubblico
Organizzazioni di assistenza e cura a domicilio finanziate con contratto di prestazione ai sensi
della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)
Infermieri indipendenti finanziati con contratto di prestazione ai sensi della legge
sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)
Servizi d’appoggio riconosciuti ai sensi della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30
novembre 2010 (LACD); servizi di trasporto, servizi per anziani, servizi per ammalati, servizi
per invalidi, servizi per alcolisti
Centri educativi minorili
Asili nido di protezione
Enti finanziati in base alla legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19
giugno 1978
Enti beneficiari di contributi nel campo della promozione della salute
Azienda cantonale dei rifiuti e altre aziende o società di smaltimento o gestione dei rifiuti
detenute da enti di diritto pubblico, partecipate o controllate e/o sottoposte a vigilanza
Scuole private ai sensi della legge della scuola del 1° febbraio 1990
Università della Svizzera italiana e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Servizi mensa e ristoranti scolastici affidati a privati (scuola media)
Società degli impiegati di commercio (formazione presso le aziende, svolgimento delle
procedure di qualificazione)
Fondazione ARES (servizio di consulenza scolastica per allievi autistici)
Istituti di previdenza di diritto pubblico
Agenzia turistica ticinese SA e organizzazioni turistiche regionali
Enti e agenzie regionali per lo sviluppo
Fondazione Agire
Fondazione Ticino Film Commission
Southern Switzerland Film Commission sagl
Associazione Centro di Competenze Agroalimentari Ticino
Fondazione Centro di competenza in materia di mobilità sostenibile
Allegato 1a e 1b …79
Atti normativi che disciplinano l’erogazione di sussidi ai committenti suscettibili di essere
assoggettati ai sensi dell’art. 2 lett. b della legge
Allegato 280
Lista esemplificativa degli atti normativi che disciplinano l’erogazione di sussidi ai committenti
suscettibili di essere assoggettati ai sensi dell’art. 2 lett. b della legge, riservato l’assoggettamento
ad altro titolo.
Leggi
Decreti legislativi che concedono sussidi o ne prevedono la concessione
DECS
Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua
79 Allegati abrogati dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.
80 Allegato modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 59; precedenti modifiche: BU
2019, 218; BU 2023, 192; BU 2024, 24.
Leggi
del 4 febbraio 1998 (Lorform)
Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e regolamento della legge sul sostegno
alla cultura del 16 dicembre 2014
Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990
Legge sul cinema del 9 novembre 2005 e regolamento della legge sul cinema del 19 ottobre
Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012
Regolamento del Fondo Sport del 18 gennaio 2011
DFE
Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per
insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI) e ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI)
Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 e regolamento della
legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 20 giugno 2012
Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc)
e regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4
febbraio 1998 (RL-rilocc)
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 e regolamento sull’assistenza sociale del 18
febbraio 2003
Legge per l’innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn) e regolamento sulla legge
per l’innovazione economica del 17 febbraio 2016 (RLInn)
Legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009
Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002
Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989
Legge sul turismo del 25 giugno 2014
DI
Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003
DSS
Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan)
Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario del 26 giugno 2001 (legge
autoambulanze)
Legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978
Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997
(LCAMal)
Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore
delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz)
Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre
2003 (Legge per le famiglie)
Legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù del 12 giugno 2025 (LGioCo)
Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979
DT
Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)
Ordinanza contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF)
Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994
Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre
Legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len)
Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975
Committenti assoggettati ai sensi dell’art. 2 lett. c della legge
Allegato 381
Lista esemplificativa dei committenti assoggettati ai sensi dell’art. 2 lett. c della legge (committenti,
pubblici o privati, che esercitano nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei
trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali), per la parte concessionata,
riservato l’assoggettamento ad altro titolo.
Committenti al beneficio di concessioni
Impianti turistici e di risalita (ferrovie, funicolari, filovie, funivie, teleferiche e sciovie)
Esempi:
– Bosco Gurin (impianti di risalita)
– Società Funicolare Locarno - Madonna del Sasso SA (FLMS)
Autolinee e trasporti pubblici
Esempi:
– TPL Trasporti Pubblici Luganesi SA
– AMSA - Autolinea Mendrisiense SA
Aziende di sfruttamento e erogazione dell’acqua e dell’energia
Esempi:
– Verzasca SA
– Azienda Elettrica Massagno SA
Aziende che esercitano nel settore delle telecomunicazioni
Allegato 4 …82
81 Allegato modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU
2019, 218.
82 Allegato abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.