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19 provisions
Art. 1 a) Segretari comunali occupati a tempo parziale
Lo stipendio annuo minimo dei segretari comunali occupati a tempo parziale è stabilito in
base alla popolazione e alla classe 23. dell’organico dei dipendenti dello Stato prevista dall’art. 3
della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954, dedotto il 15%, secondo la
tabella seguente per i Comuni sino a 600 abitanti:
Abitanti Minimo Massimo
- /100 fr. 7140.-- (1530.--) fr. 8670.--
101/150 fr. 8364.-- (2295.--) fr. 10659.--
151/200 fr. 11159.-- (3060.--) fr. 14219.--
201/250 fr. 13943.-- (3825.--) fr. 17768.--
251/300 fr. 16738.-- (4590.--) fr. 21328.--
301/350 fr. 19523.-- (5355.--) fr. 24878.--
351/400 fr. 22267.-- (6171.--) fr. 28438.--
401/450 fr. 25051.-- (6936.--) fr. 31987.--
451/500 fr. 27846.-- (7701.--) fr. 35547.--
501/550 fr. 30641.-- (8466.--) fr. 39107.--
551/600 fr. 33436.-- (9231.--) fr. 42667.--
In caso di modificazione dell’art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti
del 5 novembre 1954, i minimi e i massimi di cui sopra saranno automaticamente adeguati (nella
stessa percentuale di modificazione della classe 23. della legge stessa).
b) Segretari comunali occupati a tempo pieno
Lo stipendio minimo dei segretari comunali occupati a tempo pieno è stabilito per i comuni con oltre
600 abitanti, in applicazione parziale dell’art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato
del 5 novembre 1954 e precisamente:
da 601 a 800 abitanti: classe 23
da 801 a 1000 abitanti: classe 24
da 1001 a 1500 abitanti: classe 25
da 1501 a 2000 abitanti: classe 26
da 2001 abitanti: classe 28
Qualora il segretario comunale di un comune con popolazione non eccedente i 600 abitanti dovesse
nondimeno, per il disbrigo delle proprie mansioni, risultare occupato a tempo pieno, il suo stipendio
corrisponderà a quello previsto per i segretari dei comuni con più di 600 e fino a 800 abitanti.
Art. 2 Stipendio iniziale
Lo stipendio iniziale è fissato all’atto della nomina. Il Municipio può stabilire uno stipendio
iniziale maggiore di uno o più aumenti annuali quando ciò è giustificato da circostanze particolari,
come l’esercizio di una funzione in un altro posto dell’Amministrazione pubblica o privata,
preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.
Art. 3 Aumenti
I segretari comunali hanno diritto ad un aumento ordinario di ogni anno civile fino al
raggiungimento del massimo della rispettiva classe.
1 Art. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 443.
181.300
L’aumento è corrisposto se, all’inizio dell’anno civile, il segretario comunale ha compiuto almeno 6
mesi di servizio; se ne ha prestato meno, l’aumento è corrisposto solo a contare dall’anno
successivo. Questa regola è applicabile anche per le interruzioni di servizio che non fossero pagate,
secondo le norme del Regolamento comunale.
L’aumento corrisponde ad un decimo della differenza tra lo stipendio minimo e quello massimo
risultante dall’art. 1.
Il computo degli aumenti si fa tenendo calcolo di tutto il tempo dell’attività svolta dall’interessato alle
dipendenze dello stesso Comune.
Art. 4 Indennità di rincaro e speciali
Le indennità di rincaro, ricorrenti e uniche a conguaglio annuale, così come quelle
speciali che costituiscono aumento reale degli stipendi di cui all’art. 1 devono essere assegnate ai
segretari comunali nella stessa misura e per le medesime scadenze di tempo riconosciute a favore
degli impiegati dello Stato.
Art. 5 Prestazioni sociali minime
Al segretario comunale occupato a pieno impiego durante l’intera giornata lavorativa il
Comune deve versare un’indennità di famiglia e assegni per i figli di importo almeno pari a quelli
stabiliti dalla legge per gli impiegati dello Stato.
Al segretario comunale occupato a tempo ridotto o a titolo accessorio, il Comune deve versare
un’indennità di famiglia pari al 5% dello stipendio annuo minimo di cui all’art. 1, e assegni per ogni
figlio nella stessa misura, ritenuto che tali importi non devono superare quelli stabiliti per gli impiegati
dello Stato.
Il segretario comunale a titolo accessorio, già beneficiario di indennità o di assegni versati da altri
datori di lavoro, ha diritto alle indennità ed assegni da parte del Comune fino a concorrenza degli
importi stabiliti al primo capoverso.
Se l’interessato è segretario comunale di due o più Comuni, le indennità e gli assegni devono essere
versati dai rispettivi Comuni proporzionalmente allo stipendio; i Comuni non sono comunque
obbligati a versare importi complessivi superiori a quelli stabiliti nel primo capoverso.
Art. 6 Orario di lavoro
L’orario di lavoro, le prestazioni straordinarie e il relativo compenso devono essere
disciplinati dal Regolamento comunale o dal Regolamento organico dei dipendenti o dal contratto di
lavoro.
Art. 7 Assenza per malattia o infortunio
In caso di assenza per malattia o per infortunio non professionale, anche discontinua, il
segretario percepisce l’intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per altri 360 giorni. In tal caso
l’indennità familiare e per i figli non subisce riduzioni.
Art. 8 Assenza per gravidanza o parto
In caso di assenza per gravidanza o parto la segretaria percepisce l’intero stipendio per
10 settimane, di cui al massimo 6 dopo il parto.
Se l’impiegata non riprende il lavoro per almeno 6 mesi il diritto allo stipendio intero è limitato a 6
settimane.
Art. 9 Assenza per servizio militare e protezione civile
Durante le assenze per servizio militare obbligatorio e per il servizio della protezione
civile, il segretario ha diritto allo stipendio intero durante i corsi di ripetizione e per la durata di 30
giorni nel corso dell’anno, durante la scuola reclute o altri corsi.
L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro.
Art. 10 Vacanze e congedi
I segretari hanno diritto alle seguenti vacanze annue:
a) 4 settimane sino a 49 anni compiuti,
b) 5 settimane a contare dall’anno in cui compiono i 50 anni di età,
c) 6 settimane a contare dall’anno in cui compiono i 60 anni di età.
181.300
I segretari comunali a tempo pieno hanno diritto ai congedi senza deduzione di stipendio come
previsto dall’art. 312 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.
Art. 11 Diritti alle indennità per viaggi di servizio
I segretari in missione d’ufficio autorizzati, hanno diritto alla rifusione delle spese di
viaggio, nonché alle altre indennità stabilite dal regolamento comunale.
Art. 12 Cassa pensioni o di previdenza
I Comuni sono tenuti ad aderire ad una Cassa pensioni a favore dei segretari occupati a
tempo pieno e ad assicurare una forma di previdenza per quelli occupati a tempo parziale.
Art. 13 Limiti d’età
Il rapporto d’impiego cessa al 31 dicembre dell’anno in cui il segretario comunale ha
raggiunto il 65° anno d’età per gli uomini o il 62° anno di età per le donne, rispettivamente al 30
giugno se il limite d’età è raggiunto nel primo semestre.
È data facoltà al Municipio, con il consenso del segretario comunale occupato a tempo parziale, di
prolungare il rapporto d’impiego, tramite incarico.
Art. 14 Licenziamento indennità
Il Comune è tenuto a versare al segretario per ogni anno di servizio come minimo
un’indennità equivalente all’ultimo stipendio mensile dovuto, nei seguenti casi:
a) perdita dell’impiegato dovuto a aggregazioni di Comuni o a consorziamento dei servizi
amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario;
b) mancata conferma o licenziamento non determinati da motivi gravi. In caso di mancata
conferma o di licenziamento, il Municipio è tenuto a notificare la decisione, con lettera
raccomandata, all’interessato, indicando i motivi del provvedimento.
L’indennità non è dovuta se il segretario occupa già un impiego pubblico, se in caso di aggregazione
gli è data la possibilità di assumere un impiego nel nuovo Comune a condizioni equiparabili alle
precedenti, o, se assunto a titolo di incarico, dopo il 65° anno di età per gli uomini o il 62° anno di età
per le donne.
Sono riservate le disposizioni dei regolamenti comunali in quanto prevedono un trattamento più
favorevole per il segretario non confermato.
Art. 15 Regolamento comunale
Il rapporto d’impiego dev’essere disciplinato dal regolamento comunale, da un
regolamento organico comunale per i dipendenti del Comune o da un contratto di lavoro.
Art. 16 Competenze comunali
I comuni possono prevedere condizioni retributive e prestazioni sociali superiori.
Art. 17 Elementi di computo
Per l’applicazione della presente legge è determinante il numero degli abitanti nel
Comune stabilito annualmente dall’Ufficio cantonale di statistica (popolazione cantonale).
Nel caso di nomina di un segretario unico per più Comuni, oppure di consorziamento per l’esercizio
dei servizi amministrativi, lo stipendio del segretario comunale è stabilito sulla base della
popolazione complessiva dei Comuni medesimi.
In nessun caso lo stipendio del segretario comunale in funzione potrà subire diminuzioni rispetto a
quello acquisito in costanza di carica, a dipendenza di una diminuzione di popolazione.
Art. 18 Norme transitorie
Gli stipendi di cui all’art. 1 della presente legge sono stabilizzati al 1° gennaio 1984,
all’indice di 127,6 punti. Per i segretari in carica all’entrata in vigore della presente legge il computo
2 Ora art. 46 della L sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
3 Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.
4 Art. modificato dalla L 25.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 443.
181.300
degli aumenti di cui all’art. 3 dev’essere fatto tenendo conto degli anni di servizio prestati
dall’interessato quale segretario presso lo stesso Comune.
I segretari che lasciano il servizio per raggiunti limiti d’età o per invalidità senza le prestazioni
previste dall’art. 12, hanno diritto ad una indennità di buona uscita proporzionata agli anni di servizio
prestati.
Art. 19 Norma finale
È abrogata la legge concernente l’organico dei segretari comunali del 10 ottobre 1972.
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore al 1° gennaio 1984.
Pubblicata nel BU 1984, 300.