Art. 41 Entrata in vigore e abrogazioni
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.36 3Il decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e successive modificazioni), Testo unico del 21 luglio 1966, è abrogato. Pubblicata nel BU 2006, 564. 33 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 470. 34 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473. 35 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473. 36 Entrata in vigore: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 569.