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1.1.8 Ordinanza municipale concernente la regolamentazione delle attività delle commissioni di quartiere del 5 ottobre 2017

Lugano · 16176655 · communal act

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Organizzazione e compiti
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 y
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 y
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Disposizioni finali
  14. Art. 14

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14 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Basi legali Basi legali della presente Ordinanza sono gli artt. 4 cpv. 3e4 della LOC e gli artt. 76 e seguenti del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom) e modifiche successive.

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Art. 2

Campo d'applicazione 1 L presente Ordinanza disciplina le attività delle commissioni di quartiere. 2 Pri diversi adempimenti operativi, le commissioni di quartiere fanno riferimento alle disposizioni dell'Ufficio quartieri. 3 Per quanto non espressamente regolato dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 e modifiche successive.

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Art. 3

Definizioni 1 Le commissioni di quartiere sono organismi di natura consultiva di partecipazione della comunità locale allavita cittadina e sono rappresentative degli interessi dei singoli quartieri. In particolare, esse hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i temi legati allavita sociale ed amministrativa della Città, di interpretare lavoce e le esigenze della popolazione e di favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai problemi generali e particolari del quartiere. 2 L Ufficio quartieri funge da intermediario tra le commissioni di quartiere, l'Amministrazione comunale e il Municipio. Esso è istituito dal Municipio ed ha il compito di attuare gli indirizzivoluti dall'Esecutivo. P. 2 di 5 1- Città di Lugano Ordinanza 1.1.8 www.lugano.ch y CAPITOLO 11

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Art. 4 Organizzazione e compiti

Compiti Le commissioni di quartiere s'impegnano a: 1 esaminare, d'ufficio o su richiesta dei cittadini del quartiere, problematiche di carattere sociale, amministrativo, culturale, sportivo e ogni altra questione ritenuta di interesse generale per il quartiere. Esse ne danno avviso all'Ufficio quartieri. Le commissioni di quartiere possono, di propria iniziativa o su richiesta dell'Ufficio quartieri, formulare delle proposte di soluzione. Le propostevengono sottoposte, per approvazione, ai servizi dell'Amministrazione competenti e/0 al Municipio; 2 oganizzare incontri riguardanti progetti e piani dell'Amministrazione comunale che concernono il quartiere, rispettivamente progetti e piani relativi al quartiere che, previo avviso all'Ufficio quartieri, la relativa commissione di quartiere intende sottoporre all'Amministrazione comunale; 3 ganizzare momenti d'aggregazione e di ritrovo per la popolazione, anche in collaborazione con altre associazioni del quartiere; 4 pmuovere attività che favoriscano l'incontro e la socializzazione degli abitanti del quartiere; 5 permettere, con il supporto dell'Ufficio quartieri, l'interazione fra i cittadini del quartiere, l'Amministrazione comunale e il Municipio; se richieste dall'Ufficio quartieri, fornire informazioni sulle attività di associazioni presenti sul territorio; 7 gtire l'archivio ed assicurare, al termine del mandato, il trasferimento di tutte le informazioni relative all'attività svolta durante la legislatura.

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Art. 5

Organizzazione/decisione 1 Le commissioni di quartiere si riuniscono almeno 5volte l'anno. Sulle discussioni e decisioni è tenuto unverbale, firmato dal presidente. 2 Le decisioni sono prese a maggioranza deivoti emessi;va eseguita la controprova. Ilverbale deve indicare il numero deivotanti al momento dellavotazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Nel caso di parità il presidente havoto preponderante.

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Art. 6

Elezione del presidente Ogni commissione di quartiere elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente della commissione. In caso di parità o di mancato raggiungimento della maggioranza richiestaviene eletto, tramite ulteriore votazione, il candidato che raggiunge il maggior numero divoti. 11 presidente, di regola, resta in carica quattro anni. P. 3 di 5 1-v Città di Lugano Ordinanza 1.1.8 www.lugano.ch

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Art. 7 y

Incompatibilità 1 Non possono assumere la carica di commissari le persone che detengono una carica politica elettiva. 2 1 Commissari che, in seguito a nomina,vengono a trovarsi in un caso di incompatibilità, devono lasciare immediatamente la commissione. La sostituzione del commissario avviene secondo i principi stabiliti dall'art. 77bis del Regolamento comunale della Città di Lugano.

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Art. 8

Esclusione 1 per gravi motivi, su richiesta della commissione di quartiere, il rispettivo partito o l'assemblea di quartiere possono decidere l'esclusione del rappresentante da loro designato. La proposta motivata deve essere preventivamente presentata all'Ufficio quartieri, il qualevaluta la fattispecie previa audizione del commissario interessato dal provvedimento. LUfficio quartieri può convocare le parti interessate per un esperimento di conciliazione. La sostituzione avviene secondo i principi stabiliti dall'art. 77bis del Regolamento comunale della Città di Lugano.

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Art. 9

Attribuzioni del presidente della commissione di quartiere Il presidente della commissione di quartiere ha le attribuzioni seguenti: redige l'ordine del giorno della seduta della commissione; di regola convoca, con un preavviso di 10 giorni, di propria iniziativa o su istanza di almeno un terzo dei membri della commissione, la commissione di quartiere e presiede le relative sedute; coordina gli interventi e modera la discussione durante la seduta; rappresenta la commissione dinanzi a terzi. Egli informa inoltre regolarmente e compiutamente la commissione circa gli incontri e lo stato dei rapporti con privati e/0 istituzioni. Per tali scopi il presidente può designare un sostituto all'interno della commissione. sottopone per preavviso all'Ufficio quartieri i progetti e le iniziative presentate dalla commissione; informa i membri della commissione della corrispondenza ricevuta, direttamente o per il tramite dell'Ufficio quartieri, dai cittadini. Della corrispondenza ricevuta direttamente, dà avviso anche all'Ufficio quartieri; conduce l'assemblea di quartiere. In caso di assenza egli può designare un sostituto con l'accordo della commissione.

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Art. 10

Commissioni ad hoc Il Municipio può istituire commissioni ad hoc su specifici temi, coinvolgendo più commissioni di quartiere. 2 Le commissioni ad hoc hanno il compito di studiare e documentare possibili soluzioni da sottoporre ai servizi dell'Amministrazione per il tramite dell'Ufficio quartieri. P. 4 di 5 1- Città di Lugano Ordinanza 1.1.8 www.lugano.ch

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Art. 11 y

Assemblea di quartiere L'assemblea di quartiere è costituita dai cittadini partecipanti. Possono partecipare all'assemblea tutti i cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Essi devono presenziare personalmente e non possono farsi rappresentare. 2 La commissione di quartiere convoca l'assemblea di quartiere, di regola, unavolta all'anno allo scopo di informare i cittadini sull'attività svolta, promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte del Municipio, nonché su altri temi di attualità. Un'assemblea di quartiere straordinaria può essere indetta dall'Ufficio quartieri. 3 La convocazione avviene, di principio, mediante pubblicazione dell'avviso 10 giorni prima della riunione. In casi particolari, la convocazione può avvenire anche per mezzo di avviso personale al domicilio dei cittadini del quartiere. L'invitoviene inoltrato almeno 10 giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Lavviso di convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

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Art. 12

Svolgimento dell'assemblea di quartiere 1 Lassemblea di quartiere è condotta dal presidente della commissione. In caso di assenza egli può designare un sostituto con l'accordo della commissione. cittadini partecipanti all'assemblea hanno il diritto di prendere parte alla discussione e di esprimersi in merito agli oggetti all'ordine del giorno. 3 L'assemblea di quartiere nomina due scrutatori scelti fra i cittadini partecipanti, esclusi i membri della commissione. Le decisioni avvengono per alzata di mano e sono prese a maggioranza deivoti emessi;va eseguita la controprova. La commissione di quartiere si occupa della stesura delverbale e dell'elenco dei partecipanti. Esso deve indicare il numero deivotanti al momento dellavotazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. In caso di parità il presidente havoto preponderante. CAPITOLO Ili

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Art. 13 Disposizioni finali

Mezzi finanziari 1 Ogi commissione di quartiere dispone per le spese di un importo massimo di CHF 3'000.-- per anno civile. L'eccedenza non può essere riportata all'anno successivo. P. 5 di 5 1-v Città di Lugano Ordinanza 1.1.8 www.lugano.ch y 2 Ogni spesa deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio quartieri. La relativa fattura deve essere tempestivamente inotrata all'Ufficio quartieri, il quale provvede al suo pagamento.

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Art. 14

Entrata invigore La presente Ordinanza entra invigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 210 LOC. Per il Municipio 11 Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 5 ottobre 2017. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 23 novembre 2017 e l'8 gennaio 2018.

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