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Legge sui musei etnografici regionali

Ticino · 442.200 · statute

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Contents: 16 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Principio e scopo
  3. Art. 3 Competenza e condizioni
  4. Art. 4 Effetti
  5. Art. 5 Attività sussidiate
  6. Art. 6 Autorità competente
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Coordinamento
  9. Art. 9 Vigilanza
  10. Art. 10 Ricerca e informazione
  11. Art. 11
  12. Art. 12 b) domanda di sussidio
  13. Art. 13 a) restituzione dei sussidi
  14. Art. 14
  15. Art. 15 c) diritto di prelazione
  16. Art. 16 Entrata in vigore

16 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

La presente legge si applica ai musei che documentano, studiano e valorizzano le tradizioni e la cultura del mondo popolare, contadino e artigiano, espresse dalla popolazione di un comprensorio regionale (detti di seguito: musei etnografici regionali).

Art. 2 Principio e scopo

1Il Cantone sostiene e promuove l’attività dei musei etnografici regionali. 2A tale scopo riconosce e sussidia musei gestiti da enti privati o pubblici, ne coordina le attività, vigila sull’attuazione delle stesse, promuove e esegue le necessarie ricerche. Capitolo II Riconoscimento dei musei

Art. 3 Competenza e condizioni

1Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento competente (detto di seguito: Dipartimento), riconosce quali musei etnografici regionali quei musei che: a) provvedono alla formazione, alla conservazione e alla valorizzazione di una collezione propria; b) dispongono di una sede espositiva accessibile al pubblico; c) contribuiscono con programmi di ricerca e attività di animazione alla promozione della vita culturale del loro comprensorio; d) sono dotati di un regolamento che ne garantisca il corretto funzionamento; e) non sono in conflitto con altri musei precedentemente riconosciuti. 2Il riconoscimento è subordinato all’approvazione da parte del Dipartimento dello statuto di costituzione del museo. 3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.1

Art. 4 Effetti

1Il riconoscimento garantisce il sussidiamento e la consulenza da parte del Cantone. 2Esso vincola il museo alle direttive di coordinamento emanate dal Dipartimento. Capitolo III Sussidiamento dei musei

Art. 5 Attività sussidiate

1Ai musei etnografici regionali riconosciuti il Cantone concede sussidi: a) per l’attività ordinaria, la ricerca, le attività espositive temporanee, di animazione e di promozione culturale; b) per l’acquisto e il restauro di beni mobili di interesse etnografico; 1 Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28. 2 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222. 442.200 c) per l’arredamento e le attrezzature necessarie alle attività museografiche; 2Il Cantone può inoltre concedere sussidi per l’acquisto, il restauro o la trasformazione di beni immobili di interesse etnografico, fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata. Art. 5a3 1I sussidi sono concessi a condizione che: a) i beni mobili di interesse etnografico oggetto dei finanziamenti del Cantone siano o divengano proprietà del museo; b) lo statuto di costituzione del museo preveda l’inalienabilità dei beni del museo e, in caso di cessazione dell’attività, il trasferimento degli stessi ad altro ente che può adempiere i requisiti del riconoscimento o al Cantone; eccezioni motivate devono essere autorizzate dal Dipartimento. 2I sussidi di cui all’art. 5 cpv. 1 della presente legge vengono erogati nella forma del contributo globale. Quest’ultimo è calcolato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività, tenuto conto della sua capacità finanziaria, nonché di eventuali altri contributi pubblici o privati.

Art. 6 Autorità competente

1La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato. 2…5

Art. 7

…6 Capitolo IV Coordinamento dei musei, vigilanza e ricerca

Art. 8 Coordinamento

1Il Cantone provvede al coordinamento delle attività dei musei etnografici regionali riconosciuti per il tramite del Dipartimento. 2Il coordinamento mira segnatamente al miglioramento qualitativo delle attività, alla loro differenziazione, nonché all’introduzione di comuni criteri metodologici. A tal scopo il Dipartimento emana le necessarie direttive.

Art. 9 Vigilanza

1Il Consiglio di Stato è l’autorità superiore di vigilanza sui musei etnografici regionali riconosciuti, al quale questi ultimi rendono conto annualmente dell’attività svolta. 2Su preavviso del Dipartimento il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento ai musei che non adempiono ai requisiti di legge.

Art. 10 Ricerca e informazione

1Per adempiere ai propri compiti il Dipartimento esegue le ricerche necessarie e provvede alla debita informazione. 2Il Dipartimento provvede inoltre a valorizzare i beni etnografici di proprietà dello Stato o in suo affidamento, segnatamente con esposizioni, acquisti e pubblicazioni. Capitolo V Norme procedurali e riserve a) ...

Art. 11

…7 3 Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222. 4 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222. 5 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13. 6 Art. abrogato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222. 7 Art. abrogato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222. 442.200

Art. 12 b) domanda di sussidio

1Le modalità per l’ottenimento dei sussidi per le attività di cui all’art. 6 cpv. 1 sono specificati nel contratto di prestazione. 2La forma della domanda per l’ottenimento dei sussidi di investimento e la documentazione da presentare sono stabilite dal Dipartimento. Riserve a favore del Cantone

Art. 13 a) restituzione dei sussidi

1Il Consiglio di Stato può revocare le prestazioni concesse in virtù della presente legge, rispettivamente ordinarne la restituzione totale o parziale con l’aggiunta degli interessi qualora: a) per il loro ottenimento siano state fornite informazioni false o inesatte o occultati fatti determinanti per la loro concessione; b) non siano più adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o fissati dal contratto di prestazione che assegna i sussidi;9 c) l’oggetto (mobile o immobile) per il quale il sussidio è stato concesso è destinato ad altro uso o è alienato. 2È riservata l’azione penale. 3Contro le decisioni di cui al capoverso 1 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.10 b) ...

Art. 14

…11

Art. 15 c) diritto di prelazione

Al Cantone compete inoltre un diritto di prelazione sui beni mobili e immobili acquisiti, restaurati o trasformati con sussidi concessi in applicazione dell’articolo 5. Capitolo VI Norme finali Art. 15a12 Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi vengono erogati in base alle disposizioni legali previgenti.

Art. 16 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.13 Pubblicata nel BU 1990, 249. 8 Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222. 9 Let. modificata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222. 10 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474. 11 Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472. 12 Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222. 13 Entrata in vigore: 27 luglio 1990 - BU 1990, 249.

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