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Legge sull’esercizio del diritto di grazia

Ticino · 340.100 · statute

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12

12 provisions

Art. 1

Il diritto di grazia è esercitato dal Gran Consiglio.

Art. 2

Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenze definitive dalle autorità giudiziarie cantonali per crimini, delitti e contravvenzioni, in applicazione del Codice penale svizzero o di altre leggi federali o cantonali possono essere condonate totalmente o parzialmente, oppure commutate in pene meno gravi. Il decreto di grazia ne determina i limiti.

Art. 3

1La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge o dal partner registrato.2 2La domanda di grazia può essere presentata d’ufficio dal Consiglio di Stato per crimini o delitti politici e per reati connessi con crimini o delitti politici.

Art. 4

La domanda di grazia non sospende l’esecuzione della sentenza.

Art. 5

La domanda di grazia deve essere diretta al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato.

Art. 6

Se la domanda proviene da un detenuto, il Consiglio di Stato deve chiedere il preavviso dell’autorità che ha pronunciato la condanna, del procuratore pubblico che ha proposto la pena e dalla direzione del penitenziario.

Art. 7

Se la domanda di grazia proviene da persona non detenuta, il Consiglio di Stato domanda il preavviso dell’autorità che ha pronunciato la condanna e del procuratore pubblico che ha proposto la pena.

Art. 8

Il Consiglio di Stato inoltra le domande di grazia, con suo preavviso, al Gran Consiglio entro la prima settimana di ogni sessione ordinaria. Il Gran Consiglio le sottopone all’esame di una sua commissione che preavvisa in iscritto separatamente ogni domanda, proponendone ammissione totale o parziale, o reiezione.

Art. 9

Il Gran Consiglio vota a scrutinio segreto. Per l’ammissione della grazia è richiesto il voto affermativo dei due terzi dei votanti.

Art. 10

In caso di rifiuto della grazia, il Gran Consiglio in immediata successiva votazione può decidere, su proposta della commissione ed a semplice maggioranza, che la domanda non debba essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

Art. 11

La decisione del Gran Consiglio è definitiva. 1 Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 490. 2 Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 580 e 597. 3 Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 16. 4 Art. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26; precedente modifica: BU 2007, 16. 340.100

Art. 12

La presente legge entra in vigore5 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum. Pubblicato nel BU 1945, 223. 5 Entrata in vigore: 11 dicembre 1945 - BU 1945, 223.

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