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Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale

Ticino · 141.100 · statute

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Contents: 45 provisions
  1. Art. 1 A. Scopo
  2. Art. 2 B. Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale
  3. Art. 3 I. Per filiazione e per cambiamento di stato
  4. Art. 4
  5. Art. 5 III. Trovatello
  6. Art. 6 B. Perdita della cittadinanza
  7. Art. 7 I. Requisiti
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Requisiti
  13. Art. 13 Requisiti
  14. Art. 14 III. Idoneità
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 I. tassa comunale
  21. Art. 21 II. tassa cantonale
  22. Art. 22 Acquisto della cittadinanza in via agevolata
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 A. Reintegrazione secondo il diritto cantonale
  26. Art. 26 B. Procedura
  27. Art. 27 I. Cantonale
  28. Art. 28 II. Comunale
  29. Art. 29 III. Effetti
  30. Art. 30 A. Rinuncia
  31. Art. 31 B. Svincolo dalla cittadinanza svizzera
  32. Art. 32 C. Procedura
  33. Art. 33 D. Revoca
  34. Art. 34 A. Diritto di essere sentito
  35. Art. 35 C. Minorenni31
  36. Art. 36 D. Nozione di residenza
  37. Art. 37 E. Assistenza amministrativa
  38. Art. 38 F. Decorrenza dell’acquisto della cittadinanza
  39. Art. 39 A. Consiglio di Stato
  40. Art. 40 B. Dipartimento
  41. Art. 41 C. Legittimazione a ricorrere
  42. Art. 42 A. Competenze del Consiglio di Stato
  43. Art. 43 B. Abrogazione della legge anteriore
  44. Art. 44 Norma transitoria
  45. Art. 45

45 provisions

Art. 41 C. Legittimazione a ricorrere

Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di Stato per il Cantone e il Municipio per il comune, nei casi previsti dalla legge federale. TITOLO V37 Protezione giuridica Rimedi giuridici Art. 41a38 1Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO VI39 Disposizioni transitorie e finali

Art. 42 A. Competenze del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.

Art. 43 B. Abrogazione della legge anteriore

La legge abroga quella sull’acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell’attinenza comunale del 10 ottobre 1961.

Art. 44 Norma transitoria

1Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in antecedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore. 2Le disposizioni della modifica del 18 settembre 2017 e quelle della modifica del 22 febbraio 2021 si applicano alle domande presentate dopo la rispettiva entrata in vigore e a quelle presentate precedentemente se il nuovo diritto è più favorevole.41 C. Entrata in vigore 36 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408. 37 Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211. 38 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19; precedente modifica: BU 1997, 211. 39 Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211. 40 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 1997, 372. 41 Cpv. introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

Art. 45

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell’entrata in vigore.42 Pubblicata nel BU 1995, 471. 42 Entrata in vigore: 1° gennaio 1996 - BU 1995, 471.

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