Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di
Stato per il Cantone e il Municipio per il comune, nei casi previsti dalla legge federale.
TITOLO V37
Protezione giuridica
Rimedi giuridici
Art. 41a38 1Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
TITOLO VI39
Disposizioni transitorie e finali
Art. 42 A. Competenze del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.
Art. 43 B. Abrogazione della legge anteriore
La legge abroga quella sull’acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e
dell’attinenza comunale del 10 ottobre 1961.
Art. 44 Norma transitoria
1Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in
vigore. Le domande presentate in antecedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore,
salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.
2Le disposizioni della modifica del 18 settembre 2017 e quelle della modifica del 22 febbraio 2021
si applicano alle domande presentate dopo la rispettiva entrata in vigore e a quelle presentate
precedentemente se il nuovo diritto è più favorevole.41
C. Entrata in vigore
36 Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
37 Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211.
38 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19; precedente modifica: BU 1997,
211.
39 Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211.
40 Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 1997,
372.
41 Cpv. introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
Art. 45
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell’entrata in vigore.42
Pubblicata nel BU 1995, 471.
42 Entrata in vigore: 1° gennaio 1996 - BU 1995, 471.