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10 provisions
Art. 1 Disposizioni generali
Campo di applicazione e scopo
1 Il presente regolamento disciplina la concessione di sostegni finanziari dal
lascito Achille Ferrata (in seguito: Lascito).
2 L’importo del lascito, come pure la remunerazione annua del capitale
derivante dal lascito stesso, sono destinati alla concessione di aiuti di tipo
finanziario alle famiglie domiciliate o dimoranti (permesso B) a Lugano da
almeno tre anni e in difficoltà con il pagamento di spese legate alla
locazione o mediche.
3 Le denominazioni personali e professionali utilizzate nel presente
regolamento si intendono al maschile e al femminile.
Propose a changeArt. 2
Remunerazione del capitale
1 Il capitale del lascito è alimentato annualmente dal provento derivante dal
tasso di interesse definibile in base alle prescrizioni indicate nel manuale
di contabilità e gestione finanziaria per i comuni ticinesi.
2 La parte di provento che eccezionalmente non fosse utilizzata va ad
incrementare il capitale.
Propose a changeArt. 3
Beneficiari
Possono chiedere un sostegno finanziario dal Lascito le famiglie con figli a
carico che abbiano meno di 25 anni.
Propose a changeArt. 4
Unità di riferimento e reddito determinante
1 L’unità di riferimento è determinata dalla persona interessata, i suoi figli, i
suoi genitori, il coniuge o partner registrato, il partner convivente ed
eventuali altre terze persone che contribuiscono finanziariamente
all’economia domestica.
2 Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal
reddito netto complessivo dedotti i seguenti costi: spese per l’alloggio
secondo i massimali LAPS, ma comprensivi di eventuali posti auto (garage,
parcheggio), assicurazione malattia (premi obbligatori e complementari).
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Regolamento 6.3
3 Vengono computati tutti i redditi, senza eccezione, compresi i contributi o
aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.
4 Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza abitazione primaria),
dedotti CHF 10'000.00 per una persona sola; CHF 20'000.00 per due
persone, CHF 5'000.00 per ogni altra persona. L’eccedenza viene
computata integralmente come reddito.
Propose a changeArt. 5
Limiti di reddito 1
1 Condizioni di accesso, eccezioni e soglie di accesso e limiti di reddito sono
quelli definiti dalla Legge armonizzazione e coordinamento prestazioni
sociali (LAPS), maggiorate del 1 0%, arrotondate al franco intero.
2 Il limite di reddito disponibile residuale (in fr./anno) al di sotto del quale si
può accedere alle prestazioni del Lascito tiene conto del numero di
persone per unità di riferimento, come segue:
- 2 persone: CHF 30'716.00
- 3 persone: CHF 38'272.00
- 4 persone: CHF 44'050.00
- 5 persone: CHF 49'807.00
- 6 persone: CHF 55'563.00
- 7 persone: CHF 61'321.00
- 8 persone: CHF 67'078.00
- per ogni persona in più il limite sale di CHF 5'757.00
3 ll Municipio può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro
e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.
CAPITOLO 2
Propose a changeArt. 6 Assegnazioni
Importi
1 L'importo annuo massimo erogabile è di CHF 4'000.00 a famiglia. Esso
avviene nel pagamento diretto da parte del Comune al creditore del
richiedente.
2 A dipendenza della remunerazione annua del capitale di dotazione del
Lascito e del numero di richieste, l'importo massimo annuo può essere
ridotto dal Municipio.
3 A dipendenza della capacità finanziaria della persona interessata, dei suoi
figli e di quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del
partner convivente, così come delle prestazioni provenienti da terzi,
l'importo può essere ridotto o non concesso.
Propose a changeArt. 7
Procedura
La Divisione socialità ha l’incarico di raccogliere le richieste e di sottoporle al
Municipio per approvazione.
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Regolamento 6.3
CAPITOLO 3
Propose a changeArt. 8 Disposizioni completive, applicative e finali
Diritto suppletorio
Per aspetti di diritto materiale o procedurale non contemplati dal presente
regolamento vale quanto stabilito dai capitoli III e IV del Regolamento sulle
prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano del 2 ottobre
2023 e dalle relative prescrizioni esecutive.
Propose a changeArt. 9
Applicazione
1 Il Municipio è competente per l’applicazione del presente regolamento.
Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2 Esso informa annualmente il Consiglio comunale nel rispetto delle
prescrizioni della LOC e del RGFCC.
Propose a changeArt. 10
Entrata in vigore
Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo
l’approvazione da parte della competente Autorità cantonale.
Per il Consiglio comunale
Il presidente
Benedetta Bianchetti
Il Segretario
Robert Bregy
Gli scrutatori
Luisa Aliprandi
Rubens Bertogliati
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2024.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. del 1° aprile 2025.
In vigore dal 1° luglio 2025 (ris. mun. 5 giugno 2025).
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Regolamento 6.3
1 Art. 5 cpv. 2 modificato d’ufficio dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1 ° aprile 2025.
Note
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