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4 provisions
Art. 1 Aggiornamento straordinario
1I singoli valori di stima ai sensi della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare
del 13 novembre 1996 (LStima) sono aumentati del 15 per cento.
2Non sono oggetto di aggiornamento i fondi agricoli e boschivi, i fondi senza destinazione specifica
e le forze idriche ai sensi degli articoli 11, 12, 14 e 24 LStima.
3ll Consiglio di Stato fissa l’entrata in vigore dei singoli valori di stima.
Art. 2 Procedura
1L’intimazione delle decisioni di stima viene effettuata dal Consiglio di Stato sulla base
degli indirizzi forniti dai Comuni.
2Contro le decisioni di stima i proprietari o altri titolari di diritti reali possono presentare reclamo
all’Ufficio stima, entro trenta giorni dalla notificazione.
3Per il resto è applicabile la procedura prevista per l’aggiornamento intermedio, ad eccezione della
pubblicazione dei valori di stima.
Art. 3 Revisione generale delle stime
1Tenuto conto dell’aggiornamento straordinario dei valori di stima, la revisione generale
dei valori di stima ai sensi dell’articolo 6 LStima è ordinata dal Consiglio di Stato per il 2035.
2Eventuali aggiornamenti intermedi ai sensi dell’articolo 7 LStima avvengono secondo cicli
quadriennali a far tempo dall’entrata in vigore dell’aggiornamento straordinario.
Art. 4 Entrata in vigore
1Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
2Esso entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2026, 83.