Art. 2 (art. 3 LCPol)
1Previa ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento
regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia
indicate nella sezione A dell’allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all’art.
107 della legge organica comunale.
2In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa
sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato
su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell’art. 3 LCPol) per
l’adempimento sull’arco dell’intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9
dell’allegato 2 (sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi
residuali della sezione A dell’allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici.
3Ulteriori competenze, di cui alla sezione B dell’allegato 2, possono essere attribuite in base alla
specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L’eventuale delega non
preclude l’intervento della polizia cantonale.
4In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l’estensione avviene
automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol),
e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione.
5Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al
cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate),
senza discriminazione di sorta.
6Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del
Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di
perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con
competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali
cantonali.
Art. 3 Convenzione
1I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una
convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della propria
regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di
trattamento; art. 2 cpv. 5).
1 Titolo modificato dal R 13.10.2021; in vigore dal 15.10.2021 - BU 2021, 289.
2 Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.
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2I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l’esecuzione dei compiti di sicurezza che
concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni
patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le
parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l’entità del contributo deve poggiarsi su di una base
calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente.
Nella formula calcolatoria che porta all’identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia,
le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo.
3In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di
servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2, espresso
in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo pro capite, vengono calcolati in base ad una
formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l’imputazione del territorio comunale e della
popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano
Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente
di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone
centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato
operativo ogni 2500 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna.3
4Il Dipartimento delle istituzioni regola per mezzo di un’apposita direttiva i dettagli del modello
calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e
qualitativi. Tra gli elementi qualitativi è prioritario ponderare una maggiore necessità di agenti per le
zone di frontiera o laddove si manifestano fenomeni particolari. Il modello calcolatorio fattoriale
contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell’ambito di
un eventuale conferimento, successivo all’entrata in vigore della convenzione, di ulteriori
competenze di polizia sulla base dell’art. 2 cpv. 3.4
5Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio
riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il Dipartimento delle
istituzioni regola con un’apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all’art.
2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all’art. 2 cpv. 3.
6Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all’art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l’insieme
delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata,
accertando l’assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo
stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol).
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° settembre 2012.
Pubblicato nel BU 2012, 253.
Allegato 15
(art. 7 LCPol)
REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)
Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.
REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)
Mendrisio, Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva
San Vitale, Rovio, Stabio.
REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)
Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario,
Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d’Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio,
Grancia, Gravesano, Isone, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira,
Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origlio, Paradiso, Ponte
Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia,
Vico Morcote.
REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)
soppressa
REGIONE V (Bellinzonese, comune polo Bellinzona)
Bellinzona, Arbedo Castione, Cadenazzo, Lumino, Sant’Antonino.
REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)
Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo
Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola,
Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Onsernone, Orselina,
Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Vogorno.
REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)
Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.
REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)
Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio,
Prato Leventina, Quinto, Riviera, Serravalle.
Allegato 26
(art. 3 cpv. 2 LCPol)
Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)
5 Allegato modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191; precedente modifica: BU
2014, 199.
6 Allegato modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 345; precedenti modifiche:
BU 2019, 145 e 197; BU 2020, 217; BU 2021, 289; BU 2022, 71.
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A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l’entrata in vigore della LCPol e del
RLCPol)
1. Circolazione stradale
(LCStr, relative ordinanze e LUSN)
Condizioni
1.1 Tutte le competenze previste dagli art. 8
cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati
dall’art. 6 RLACS
1.2 Incidente della circolazione Incidente solo danni materiali con
accertamento dei fatti.
1.3 Disciplinamento generale e locale del
traffico
Secondo la prassi usuale o in base a
singoli accordi specifici con la polizia
cantonale, riservato l’art. 107 LOC.
1.4 Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e
di circolazione
Secondo quanto previsto dagli art. 54
cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5 Segnalazioni alla competente autorità
amministrativa su motivi di perdurante
inattitudine alla guida
Secondo la prassi amministrativa già in
vigore e in applicazione dell’art. 37
OCCS.
1.6 Utilizzo di una strada nazionale
assoggettata alla tassa senza il
contrassegno necessario per il periodo di
tassazione
Competenza solo dopo il cartello
stradale «fine autostrada» o «fine
semiautostrada».
1.7 Utilizzo di una strada nazionale
assoggettata alla tassa con il contrassegno
necessario per il periodo di tassazione non
incollato direttamente sul veicolo oppure
non al posto prescritto o danneggiato
Competenza solo dopo il cartello
stradale «fine autostrada» o «fine
semiautostrada».
2. Ordine pubblico in generale Condizioni
2.1 Controllo d’identità In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett.
a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2 Controllo all’interno di veicoli In applicazione dell’art. 215 cpv. 2 lett.
d) CPP.
2.3 Conflitti domestici (liti famigliari ecc.) Solo come primo intervento, ad
esclusione del seguito penale e
l’eventuale misura di allontanamento
che rimangono alla polizia cantonale,
fatta salva la registrazione per il
controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4 Servizio d’ordine pianificato in occasione di
manifestazioni pubbliche
Secondo le disposizioni previste dai
rispettivi comandi.
2.5 Mantenimento dell’ordine in occasione di
manifestazioni a rischio di violenza
Secondo le disposizioni usuali o accordi
particolari con la polizia cantonale a
dipendenza delle circostanze.
3. Altri interventi particolari Condizioni
3.1 Rinvenimento di cadavere Solo come primo intervento per
assicurare i luoghi e le tracce.
3.2 Scomparsa di persona Solo come primo intervento in
coordinamento con la polizia cantonale.
3.3 Infortuni domestici Solo come primo intervento per
assicurare i luoghi e le tracce.
3.4 Infortuni sul lavoro Solo come primo intervento per
assicurare i luoghi e le tracce.
3.5 Interventi per ricoveri coatti di persone
bisognose di assistenza psichiatrica
Come intervento in supporto alla
competente autorità decidente (medici,
autorità tutorie ed altre previste dall’art.
20 LASP).
3.6 Allagamenti e scoscendimenti Solo come primo intervento per
assicurare i luoghi, le tracce e la
sicurezza pubblica.
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3.7 Incendi, esplosioni e inquinamenti Solo come primo intervento per
assicurare i luoghi, le tracce e la
sicurezza pubblica.
4. Contravvenzione alla LStup Secondo le vigenti disposizioni della
normativa cantonale e gli accordi
particolari con la competente autorità di
perseguimento penale.
5. Attività amministrative Condizioni
5.1 Ricezione di denunce per smarrimento di
oggetti e/o furto o smarrimento di
documenti d’identità
Secondo la prassi usuale già in vigore.
5.2 Ricezione di querele allo sportello e servizio
di consulenza all’utente
Secondo quanto previsto dall’art. 301
CPP, trasmettendo poi la querela alla
polizia cantonale.
5.3 Sequestro di targhe per ordine della Sezione
della circolazione
Esecuzione e trasmissione alla Sezione
della circolazione del rapporto
sull’avvenuto atto di sequestro.
5.4 Notifica di atti ufficiali In applicazione dell’art. 85 cpv. 2 CPP o
su specifiche indicazioni dell’autorità
richiedente.
5.5 Esecuzione dello sfratto Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6 Controlli vari su ordine dell’autorità
cantonale competente
Secondo le indicazioni specifiche
stabilite di caso in caso dall’Autorità di
perseguimento penale.
5.7 Rapporti e segnalazioni varie a autorità
cantonali
Se richiesti o dalle circostanze o da
doveri d’ufficio, oppure su esplicita
richiesta dell’autorità cantonale
competente.
5.8 Controlli e inchieste in materia di LStrI Secondo le disposizioni dell’autorità
cantonale competente.
5.9 Tutte le competenze previste dall’art. 39
LEAR
5.10 Controlli e inchieste in materia di legge di
applicazione della legge federale sul
commercio ambulante (art. 3)
5.11 Controlli, inchieste e sequestri in materia di
legge concernente la raccolta di funghi (art.
5)
5.12 Controlli e inchieste in materia di legge sulle
prestazioni private di sicurezza e
investigazione
Verifica rispetto normative LPPS e
RLPPS e in particolare lotta al lavoro
senza autorizzazione.
5.13 Fumare in locali chiusi accessibili al
pubblico
5.14 Esercizio del commercio ambulante senza
autorizzazione
5.15 Offerta di merci o servizi la cui vendita
nell’ambito del commercio ambulante
infrange limitazioni o divieti
5.16 Omissione di avere con sé l’autorizzazione
mentre si esercita il commercio ambulante
5.17 Violazione dell’obbligo d’indicare i prezzi o il
prezzo unitario
5.18 Dissimulazione del viso nei luoghi pubblici
o privati aperti alla collettività gratuitamente
o a pagamento e dissimulazione del viso
senza autorizzazione in luoghi pubblici
B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del
Consiglio di Stato, d’intesa con la competente autorità di perseguimento penale)
6. Reati del CP perseguiti a querela di parte Condizioni
563.200
6.1 Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2 Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) Quelle fissate nella decisione di delega.
6.3 Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter
CP)
Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4 Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5 Diffamazione (art. 173 CP) Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6 Calunnia (art. 174 CP) Quelle fissate nella decisione di delega.
6.7 Ingiuria (art. 177 CP) Quelle fissate nella decisione di delega.
6.8 Abuso di impianti di telecomunicazioni (art.
179septies CP)
Quelle fissate nella decisione di delega.
6.9 Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP) Quelle fissate nella decisione di delega.
6.10 Violazione di domicilio (art. 186 CP) Quelle fissate nella decisione di delega.
6.11 Esibizionismo (art. 194 CP) Quelle fissate nella decisione di delega.
7. Altri reati Condizioni
7.1 Inchieste per infrazione (semplice e
bagatellare) alla LStup
Quelle fissate nella decisione di delega.
7.2 Competenza contravvenzionale in materia
di legge di applicazione della legge federale
sul commercio ambulante
Quelle fissate nella decisione di delega.
7.3 Tutte le competenze previste dall’art. 20
LProst e dall’art. 55 RProst, incluse le
inchieste per esercizio illecito della
prostituzione (art. 199 CP)
Quelle fissate nella decisione di delega.
LEGENDA
CP: codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CPP: codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura
penale)
LACS: legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa
sul traffico pesante del 24 settembre 1985
LASP: legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999
LCStr: legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
Lear: legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010
LOC: legge organica comunale del 10 marzo 1987
LPol: legge sulla polizia del 12 dicembre 1989
LStrI: legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005
LStup: legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951
(Legge sugli stupefacenti)
LUSN: legge federale concernente la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali del 19
marzo 2010 (Legge sul contrassegno stradale)
OCCS: ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007
RLACS: regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla
circolazione stradale del 2 marzo 1999
RLear: regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo